Cass. civ. Sez. II, Sent., 15-05-2012, n. 7571

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Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 2-3-1990 B.S. conveniva dinanzi al Tribunale di Vallo della Lucania i coniugi S.E. e D.C.A.M., per sentir dichiarare risolto per grave inadempimento di questi ultimi il contratto preliminare di compravendita immobiliare stipulato con scrittura privata del 25-2-1988, con diritto dell’attore a ritenere, a titolo di risarcimento danni e caparra, quanto già ricevuto, e condanna dei convenuti al rilascio dell’immobile.

Si costituiva la D.C., denunciando i vizi occulti del fabbricato promesso in vendita e chiedendo in via riconvenzionale la riduzione del prezzo, con l’emissione di sentenza costitutiva che tenesse luogo del contratto non concluso.

Con comparsa del 12-12-1997 intervenivano in giudizio S. U., C., M. e F., quali eredi di D.C.A., nel frattempo deceduta.

Con sentenza n. 301/2001 il Tribunale rigettava la domanda attrice;

accoglieva la riconvenzionale e, per l’effetto, dichiarava trasferito ai convenuti l’immobile in questione per il prezzo complessivo di L. 202.500.000, condizionando il trasferimento al pagamento in favore del B. del residuo prezzo di L. 32.500.000.

Avverso la predetta decisione proponevano appello principale il B. e appello incidentale i S..

Con sentenza depositata il 18-5-2007 la Corte di Appello di Salerno, qualificato il contratto come preliminare, rigettava sia l’appello principale che quello incidentale.

Per la cassazione di tale sentenza ricorre il B., sulla base di quattro motivi.

Resiste con controricorso il solo S.U., mentre gli altri intimati non hanno svolto attività difensive.

Motivi della decisione

1) Con i motivi di impugnazione il ricorrente ha denunciato: a) l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla qualificazione del contratto stipulato dalle parti in termini di preliminare e non di contratto definitivo di vendita; b) la violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c. e segg., degli artt. 1470, 2697 e 2932 c.c., nonchè degli artt. 99, 112, 115, 116 c.p.c., per avere la Corte di Appello erroneamente ritenuto che con il contratto in atti le parti avessero inteso stipulare un atto definitivo di compravendita; e) la violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c. e segg.., degli artt. 1450, 1460 c.c., dell’art. 1470 c.c. e segg., degli artt. 2697, 2909 e 2932 c.c., nonchè degli artt. 99, 101, 112, 115, 116 e 342 c.p.c. per avere il giudice del gravame omesso di pronunciare sulla domanda dell’attore, riproposta in appello, fondata sulla clausola risolutiva, e non aver proceduto ad una valutazione comparativa degli inadempimenti reciproci delle parti contraenti; d) la violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c. e segg., dell’art. 1470 c.c., e segg., degli artt. 1456, 1495, 1497, 2697, 2909 e 2932 c.c., nonchè degli artt. 99, 112, 115 e 116 c.p.c., in relazione alla ritenuta inapplicabilità dei termini di decadenza e prescrizione per la garanzia per vizi della cosa venduta.

2) In via preliminare deve essere esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per decorso del termine breve di impugnazione, sollevata dal S. nel controricorso.

L’eccezione è fondata.

Dall’originale della sentenza di appello con relativa relata di notifica, prodotta dal controricorrente, si evince che tale decisione è stata notificata ai procuratori del B. costituiti in appello, avv. So.Gi. e ed L.E., in data 21-8- 2007, a mani proprie dell’avv. So.. Ne discende la palese tardività del ricorso, che è stato notificato il 19-6-2008 e, quindi, ben oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica della sentenza impugnata, prescritto a pena di decadenza dal combinato disposto degli artt. 325 e 326 c.p.c..

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese sostenute nel presente grado di giudizio dal controricorrente, alla cui liquidazione si provvede in dispositivo. Nei confronti degli altri intimati, che non hanno svolto alcuna attività difensiva, non va adottata alcuna pronuncia sulle spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente grado in favore del controricorrente, che liquida in Euro 1.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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