Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 26-10-2011) 10-11-2011, n. 40921

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

p. 1. D.G.A. ricorre contro l’ordinanza della Corte d’appello dell’Aquila che ha dichiarato inammissibile – per difetto del requisito di specificità dei motivi – l’appello da lui proposto avverso la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Teramo il 5.6.2006 per il reato di evasione dagli arresti domiciliari. Sostiene che i motivi con cui aveva chiesto l’assoluzione per carenza e contraddittorietà degli elementi di prova e, in subordine, la riduzione della pena, pur se stringati, erano sufficienti a promuovere il giudizio d’appello. p. 2. Il ricorso è inammissibile sia per difetto di specificità, in quanto non si confronta con le puntuali argomentazioni sviluppate nell’ordinanza impugnata, sia per manifesta infondatezza, in quanto, in ossequio alla natura devolutiva del mezzo di impugnazione, l’appello deve contenere la specifica indicazione delle ragioni di censura che devono necessariamente raccordarsi con i concreti passaggi motivazionali della decisione impugnata, Nel caso in esame, invece, le censure sono assolutamente generiche, esaurendosi nel lamentare un’astratta e indeterminata "carenza o contraddittorietà delle prove" e una puramente asserita "eccessività" della pena.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di Euro mille alla Cassa delle ammende.

P.Q.M.

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro mille alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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