Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 26-10-2011) 10-11-2011, n. 40907 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

B.A. ricorre personalmente per cassazione contro la sentenza in data 14/12/09 della Corte di Appello di Napoli, che ha confermato la decisione del Tribunale in sede, con la quale è stato dichiarato colpevole del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 bis – art. 80, lett. g), ed, esclusa l’aggravante contestata, condannato alla pena di giustizia.

Si contestava all’imputato di avere illecitamente detenuto all’interno della Casa Circondariale di Napoli-Poggioreale, dove si era recato per far visita al nipote, ivi detenuto, gr.11 di hashish, ripartiti in n. 6,5 stecchette, occultate nel calzino destro.

Nell’unico motivo a sostegno della richiesta di annullamento il ricorrente denuncia la violazione della legge penale e processuale, nonchè la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in riferimento alla ritenuta detenzione illecita della sostanza stupefacente repertata e censura l’errore dei giudici del merito nell’avere omesso di argomentare in ordine all’effettiva possibilità da parte del prevenuto di cedere la droga all’interno della sala colloqui, essendo stato sottoposto a rigorosi controlli, come avevano testimoniato le guardie carcerarie, nonchè in ordine all’uso esclusivamente personale dello stupefacente, una volta esclusa l’aggravante di cui all’art. 80 lett. g) contestata. Contesta inoltre la mancata applicazione dell’ipotesi attenuata ex art. 73, comma 5, che il giudice del gravame aveva immotivatamente giustificato, senza considerare che l’unico precedente risaliva al 1991, la sostanza rinvenuta non era stata oggetto di consulenza tossicologica, che ne accertasse, qualità, quantità e principio attivo.

Il ricorso è inammissibile.

La censura esula dai casi di ricorso, disciplinati dall’art. 606 c.p.p., comma 1, profilandosi come doglianza non consentita ai sensi del comma 3 cit., art., volta, come essa appare, a introdurre come "thema decidendum" una rivisitazione del "meritum causae", preclusa, come tale in sede di scrutinio di legittimità, a fronte di una decisione, che dopo avere benevolente escluso l’aggravante contestata, ha adeguatamente motivato con argomenti immuni da vizi logici o interne contraddizioni sia in ordine alla destinazione allo spaccio della sostanza repertata, sia in ordine alla esclusione della minima offensività della condotta ai fini del riconoscimento dell’invocata attenuante del fatto di lieve entità.

Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della cassa delle ammende della somma, ritenuta di giustizia ex art. 616 c.p.p., di Euro 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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