Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 25-10-2011) 10-11-2011, n. 40995 Ammissibilità e inammissibilità Motivi di impugnazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 28 febbraio 2011 la Corte d’appello di L’Aquila ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da C.M. avverso la sentenza del Tribunale di Teramo, sezione distaccata di Giulianova, del 17 settembre 2007, con la quale era stato condannato alla pena di giustizia siccome ritenuto penalmente responsabile del reato di cui alla L. n. 110 del 1974, art. 4 (illegale porto fuori della propria abitazione di armi od oggetti atti ad offendere).

2. La Corte d’appello ha ritenuto inammissibile l’appello proposto dal C. avendo rilevato un palese difetto di specificità dei motivi, mancando ogni correlazione fra le ragioni della sentenza impugnata e gli assunti meramente apodittici e congetturali dell’appello.

3. Avverso detta ordinanza della Corte d’appello di L’Aquila, C.M. propone ricorso per cassazione per il tramite del suo difensore, che ha dedotto due motivi di ricorso.

Col primo motivo lamenta violazione di legge in quanto la notifica dell’ordinanza era avvenuta presso il suo difensore, sebbene esso ricorrente avesse eletto domicilio in (OMISSIS).

Col secondo motivo lamenta violazione di legge e motivazione contraddittoria, in quanto esso ricorrente non aveva proposto motivi di appello caratterizzati da aspecificità ed apoditticità, essendosi egli lamentato che la sentenza di primo grado gli avesse negato le attenuanti generiche senza alcuna motivazione e che non gli fosse stata applicata la sola pena dell’ammenda in ragione della lieve entità del suo comportamento.

L’impostazione posta a fondamento della gravata ordinanza aveva pertanto esorbitato dai poteri concessi alla Corte d’appello, con conseguente violazione del suo diritto di difesa.

Motivi della decisione

1. E’ fondato il secondo motivo di ricorso.

2. La giurisprudenza di questa Corte è orientata nel senso di ritenere che per l’appello, come per ogni altro gravame, la genericità dei motivi, idonea a far luogo alla declaratoria d’inammissibilità dell’impugnazione ex art. 581, comma 1, lett. c) e art. 591 cod. proc. pen., comma 1, lett. c) si ha quando l’atto non individua con sufficiente chiarezza i punti della sentenza impugnata che intende devolvere alla cognizione del giudice di appello; non provvede ad enuclearli con puntuali riferimenti alla motivazione della sentenza impugnata; non provvede a specificare, oltre ai motivi del dissenso, altresì l’oggetto della diversa determinazione che viene sollecitata al giudice del gravame (cfr. Cass. Sez. 6 n. 13261 del 6/02/2003 dep. il 25/03/2003, imp. Di Zenzo, Rv. 227195; Cass. Sez. 5 n. 30154 del 28/07/2011).

3. Nella specie non sono ravvisabili tali radicali carenze, idonee a far luogo alla declaratoria d’inammissibilità dell’appello proposto dal ricorrente, atteso che, dall’esame degli atti, l’appello proposto dal C. non appare così generico da non consentire l’enucleazione dei motivi d’impugnazione, motivi che sono al contrario chiaramente percepibili, concernendo essi:

– la mancata concessione delle attenuanti generiche, in ordine alle quali il primo giudice non si era pronunciato;

– la concessione dell’attenuante del fatto di lieve entità, di cui alla L. n. 110 del 1974, art. 4, comma 3, al fine di conseguire la sola pena dell’ammenda.

Si ritiene pertanto che la Corte d’appello avrebbe dovuto pronunciarsi su di essi, celebrando il giudizio di secondo grado.

4.L’impugnato provvedimento va pertanto annullato senza rinvio, con restituzione degli atti alla Corte d’appello di l’Aquila, affinchè proceda alla celebrazione del giudizio di secondo grado.

5. E’ da ritenere assorbito il primo motivo di ricorso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte d’appello di L’Aquila per il giudizio di secondo grado.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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