Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 25-10-2011) 10-11-2011, n. 40994

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 17 febbraio 2011 il Tribunale di Monza, quale giudice dell’esecuzione, ha respinto de plano ai sensi dell’art. 666 cod. proc. pen., comma 2, la domanda, proposta da L.S., intesa ad ottenere la declaratoria di non esecutività di una sentenza emessa nei suoi confronti, per erronea notifica dell’estratto contumaciale nei suoi confronti.

2. Il Tribunale ha ritenuto che, nella specie, la notifica era regolarmente avvenuta, siccome effettuata nei confronti del condannato presso un domicilio eletto, da ritenere prevalente rispetto a quello dichiarato.

3. Avverso detta ordinanza del Tribunale di Monza, L.S. ha personalmente proposto ricorso per cassazione deducendo due motivi di ricorso.

Col primo motivo lamenta inosservanza di norme processuali, in quanto la notifica dell’estratto contumaciale nei suoi confronti aveva avuto luogo quando egli si trovava ad essere detenuto da oltre 3 mesi, si che egli era da ritenere non avere avuto alcuna effettiva conoscenza della sentenza emessa nei suoi confronti.

Col secondo motivo lamenta erronea applicazione della legge penale, in quanto l’incidente di esecuzione da lui proposto era stato respinto "de plano" e cioè senza che si fosse proceduto alla preventiva fissazione dell’udienza camerale partecipata, così come previsto dall’art. 666 cod. proc. pen., comma 3, con conseguente violazione del suo diritto di difesa, essendo stato impedito al suo difensore di proporre le questioni ritenute più opportune in suo favore.

Motivi della decisione

1. E’ fondato il secondo motivo di ricorso proposto da L. S., da trattare per primo per evidenti ragioni di priorità logica e giuridica.

2.Va invero rilevato che il provvedimento impugnato è stato adottato dal Tribunale di Monza quale giudice dell’esecuzione e quindi in applicazione delle norme di cui agli artt. 665 e segg. cod. proc. pen..

Come esattamente rilevato anche dal P.G. presso questa Corte nelle sue conclusioni scritte, erroneamente detto provvedimento è stato adottato "de plano", ai sensi dell’art. 666 cod. proc. pen., comma 2, senza cioè la fissazione dell’udienza e la notifica del relativo avviso alle parti.

3. Va infatti ritenuto che una questione può essere trattata con decreto e senza contraddittorio delle parti solo qualora essa non implichi alcuna valutazione discrezionale, si da appalesarsi chiaramente defatigatoria la discussione della stessa alla presenza di tutte le parti interessate (cfr. Cass. 1^ 10.5.2006 n. 18525).

4. Nel caso in esame al contrario la questione sottoposta al Tribunale di Monza è da ritenere rilevante e di non poco momento, concernendo essa la legittimità della notifica dell’estratto contumaciale di una sentenza di condanna, siccome effettuata presso il difensore del ricorrente, ritenuto quale suo domiciliatario, mentre al contrario sarebbe emerso che il ricorrente era, all’epoca, detenuto in carcere.

La questione è certamente significativa e tale da dovere essere decisa nel contraddittorio delle parti, implicando essa problematiche fondamentali, siccome coinvolgenti la tutela del diritto di difesa costituzionalmente garantito al ricorrente.

5. L’impugnato provvedimento va pertanto annullato, con rinvio degli atti al Tribunale di Monza per nuova deliberazione, da adottare secondo la procedura di cui all’art. 666 cod. proc. pen., commi 3 e segg..

6. L’accoglimento del secondo motivo di ricorso esime questa Corte dal trattare il primo, siccome evidentemente assorbito.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuova deliberazione al Tribunale di Monza.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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