Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 25-10-2011) 10-11-2011, n. 40991

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con provvedimento del 17 dicembre 2010 il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha respinto l’istanza con la quale U. A. ha chiesto il beneficio dell’affidamento in prova ai servizi sociali, in relazione ad una pena residua di anni 2, mesi 11 e giorni 20 di reclusione, a lui inflitta per violazione legge stupefacenti.

2.Il Tribunale ha rilevato che la misura richiesta non fosse idonea a prevenire il pericolo di recidiva, tenuto conto della gravità del reato per il quale era in espiazione pena (era stato indicato come detentore di ben 1616 dosi di cocaina); nonchè di quanto riferito dalla p.s. di Torre Annunziata, essere stato attinto agli organi inferiori da colpi d’arma da fuoco il 19 gennaio 2007 ed essere stato denunciato per violazione colposa dei doveri inerenti la custodia di cose sottoposte a sequestro.

3. Avverso detto provvedimento U.A. ha proposto ricorso per cassazione per il tramite del suo difensore, che ha eccepito erronea applicazione della legge penale e motivazione manifestamente illogica, in quanto il riferimento fatto dalla p.s. a dei colpi di arma da fuoco esplosi nei suoi confronti risaliva al 2007, e cioè ad oltre un anno prima dei fatti per i quali era in espiazione pena;

egli era stato poi in quell’occasione parte offesa ed aveva presentato regolare denuncia contro ignoti; quanto poi all’altro reato per il quale egli era stato denunciato, vi era stata richiesta di archiviazione da parte del P.M. competente; trattavasi comunque di un reato di natura colposa, che non poteva ritenersi ostativo alla concessione del beneficio richiesto.

Quanto poi allo svolgimento di attività lavorativa, ha fatto presente che era operaio edile e che non aveva svolto attività lavorativa non per sua scelta, ma solo per la nota crisi nel settore edilizio.

Ha chiesto pertanto l’annullamento dell’impugnata ordinanza, nonchè la sospensione della stessa ex art. 666 cod. proc. pen., comma 7. 4. Con memoria depositata il 4 ottobre 2011 il difensore del ricorrente ha ulteriormente sviluppato gli argomenti in precedenza svolti, specificando in particolare che, con riferimento al reato indicato dalla p.s. di Torre Annunziata, per il quale egli era stato denunciato (violazione colposa dei doveri inerenti la custodia di cose sottoposte a sequestro) era stato emesso decreto di archiviazione da parte del G.I.P. di Torre Annunziata fin dal 31 marzo 2010; ha fatto inoltre presente di essere stato assunto con decorrenza 1 ottobre 2011 presso una ditta del luogo di residenza a tempo indeterminato con qualifica di muratore.

Motivi della decisione

1. Il ricorso proposto da U.A. avverso l’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Roma del 17 dicembre 2010 è fondato.

2. Presupposto normativo per la concessione dell’affidamento in prova ai servizi sociali è l’idoneità della misura a rieducare il reo ed ad assicurarne la prevenzione dal pericolo della recidiva, si che, per negare detto beneficio, è necessario riscontrare elementi che si pongano in contrasto con il perseguimento di dette finalità; ed al riguardo la giurisprudenza di questa Corte ha elaborato tutta una serie di elementi idonei a giustificare il diniego di detto beneficio, identificandoli, fra gli altri, in connotazioni negative della persona; in eventuali debiti verso la giustizia; in una persistente irregolarità comportamentale, tale da porsi in insanabile contrasto con le finalità rieducative perseguite dal beneficio in esame.

Se quindi va tenuto nel debito conto la tipologia e la gravità dei reati commessi, è altresì necessario far riferimento al comportamento ed alla situazione del soggetto dopo i fatti per i quali è stata inflitta la condanna in esecuzione, onde verificare in concreto e non in modo meramente ipotetico se siano ravvisabili sintomi di positiva evoluzione della personalità del condannato, tali da consentirne il reinserimento sociale attraverso la richiesta misura alternativa (cfr. Cass. 1^ 11.3.97 n. 1970; Cass. 1^, 4.3.99 n. 1812; Cass. 1^, 9.7.09 n. 31809, rv. 244322).

3. Nella specie il Tribunale di Sorveglianza non ha evidenziato alcun valido elemento, dai quali poter desumere che il ricorrente non fosse idoneo ad usufruire del beneficio penitenziario chiesto, non avendo valorizzato la circostanza che il mancato svolgimento di attività lavorativa non fosse imputabile ad una sua libera scelta, ma alla temporanea crisi nel settore edilizio; ed invero risulta che, nelle more, il ricorrente è stato assunto presso una ditta individuale con mansioni di muratore a far data dal 1 ottobre 2011.

Appare poi del tutto generico il rilievo secondo cui il ricorrente avesse pendenze penali, avendo il medesimo addotto come, in ordine all’unica pendenza penale indicata dalla p.s. come ostativa, concernente il reato di violazione colposa dei doveri inerenti la custodia di cose sottoposte a sequestro, era stato emesso decreto di archiviazione fin dal 31 marzo 2010. 4. Da quanto sopra consegue l’annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio degli atti al Tribunale di Sorveglianza di Roma, affinchè, in piena autonomia di giudizio, esamini nuovamente l’istanza proposta da U.A., tenendo conto delle riscontrate carenze motivazionali.

5. Va infine rilevato che questa Corte non è competente a pronunciarsi in ordine alla richiesta di sospensione dell’esecuzione dell’ordinanza impugnata, ex art. 666 cod. proc. pen., comma 7.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Roma.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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