Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 25-10-2011) 10-11-2011, n. 40990

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con provvedimento del 20 aprile 2009 la Corte d’Appello di Bologna ha disposto la revoca del beneficio dell’indulto, di cui alla L. n. 241 del 2006, concesso a T.R. dal Tribunale di Ravenna con ordinanza del 23 aprile 2007, avendo egli commesso, entro il termine di anni 5 dall’entrata in vigore del citato provvedimento di clemenza, un nuovo delitto non colposo, per il quale aveva riportato condanna a pena detentiva superiore ad anni 2, come da sentenza del Tribunale di Ravenna del 7 aprile 2008, irrevocabile il 3 maggio 2008. 2. Avverso detta ordinanza della Corte d’appello di Bologna T. R. propone personalmente ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge in quanto l’avviso di fissazione di udienza era stato notificato all’avv. Luciano BERTOLUZZA del foro di Bologna, erroneamente indicato come suo difensore di fiducia, atteso che egli non aveva mai nominato detto avvocato come suo difensore nella fase dell’esecuzione, si che la notifica eseguita nei confronti dell’avv. BERTOLUZZA era da ritenere nulla, non rilevando l’inerzia del difensore d’ufficio nominato in udienza ex art. 97 cod. proc. pen., comma 4.

Motivi della decisione

1. Il ricorso proposto da T.R. è fondato.

2.Va preliminarmente rilevato che il ricorso dal medesimo proposto non può considerarsi tardivo, atteso che erroneamente il provvedimento impugnato è stato notificato all’avv. Luciano BERTOLUZZA, nella sua veste di difensore di fiducia del ricorrente nella fase del giudizio di merito.

3. E’ infatti nota la giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale la nomina del difensore di fiducia effettuata per il giudizio di merito non vale anche per la fase esecutiva, salvo che per l’ipotesi, non ricorrente nella specie, dell’esecuzione della pena detentiva, si che la notifica del provvedimento avrebbe dovuto essere effettuata al difensore d’ufficio all’uopo nominato (cfr. Cass. Sez. 3 n. 9890 del 23/01/2003 dep. 04/03/2003, Varavallo, Rv. 224828).

4. Pertanto è da ritenere che, nella specie, il termine per impugnare il provvedimento non è mai decorso per il difensore, con conseguente tempestività del ricorso in esame.

5. E’ pertanto consentito esaminare nel merito l’ordinanza impugnata;

ed al riguardo si osserva che, alla stregua della giurisprudenza di questa Corte, la pena rilevante ai fini della revoca dell’indulto, in caso di reati riuniti col vincolo della continuazione commessi entro il quinquennio dall’entrata in vigore del provvedimento di clemenza, va individuata, con riferimento ai reati satellite, nell’aumento di pena in concreto inflitto a titolo di continuazione per ciascuno di essi e non con riferimento alla sanzione edittale minima prevista per le singole fattispecie criminose astrattamente considerate (cfr., in termini, Cass. SS.UU. n. 21501 del 23/04/2009 dep. 22/05/2009, Astone, Rv. 243380) e si deve avere riguardo alla pena erogata per il reato più grave e non a quella complessiva (cfr. tra le molte, le sentenze di questa sezione 6/12/95, Cioffi, rv. 203751 e 28395, Scalese rv. 201.281) – e T.R. il beneficio dell’indulto, concessogli con la legge n. 241 del 2006, in quanto nel quinquennio successivo il medesimo ha commesso più reati di furto aggravato, riuniti col vincolo della continuazione, giudicati dal Tribunale di Ravenna con sentenza del 7 aprile 2008 irrevocabile il 3 maggio 2008, per i quali ha conseguito la pena di anni 2 di reclusione ed Euro 300,00 di multa. Essendo pertanto i reati giudicati con detta sentenza riuniti col vincolo della continuazione, ai fini della revoca dell’indulto, in applicazione del principio di diritto sopra illustrato, occorreva tener conto non della sanzione globale inflitta al T., ma delle sanzioni in concreto al medesimo inflitte per ciascuno dei reati riuniti col vincolo della continuazione.

7. E poichè, in tal modo, la condanna a pena detentiva riportata dal ricorrente per il reato più grave della continuazione risulta certamente inferiore al limite di anni 2, di cui alla L. n. 241 del 2006, art. 1, comma 3, l’impugnata ordinanza va annullata senza rinvio, con immediata comunicazione della presente decisione al P.G. presso la Corte d’appello di Bologna per i provvedimenti di sua competenza.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata.

Si comunichi immediatamente la decisione al Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Bologna.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *