Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 14-10-2011) 10-11-2011, n. 40988

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 24.6.2010 il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, decidendo quale giudice dell’appello avverso la sentenza emessa dal Giudice di pace di Terni in data 30.6.2009 – con la quale condannava C.P. alla pena di Euro 300 di multa ed al risarcimento del danno in favore della parte civile per il reato di cui all’art. 636 cod. pen. – dichiarava, ai sensi dell’art. 24 cod. proc. pen., l’incompetenza per materia del Giudice di pace ed annullava la predetta sentenza trasmettendo gli atti al Procuratore della Repubblica di Terni. Invero, nella motivazione della sentenza il tribunale dava atto di avere errato "nella lettura della norma" atteso che l’incompetenza del Giudice di pace era relativa soltanto alla fattispecie aggravata ai sensi dell’art. 639 bis cod. pen., diversa da quella in esame.

Con atto del 30.7.2010 il Procuratore della Repubblica di Terni denunciava il conflitto di competenza chiedendo "che la Corte suprema di cassazione decida rimettendo gli atti al Tribunale di Terni".

Motivi della decisione

Il conflitto è insussistente.

Per aversi un conflitto di competenza occorre la coesistenza di volontà contrastanti di due o più giudici di prendere o ricusare la cognizione del medesimo reato con conseguente paralisi del procedimento.

Ne consegue che presupposto necessario di un procedimento incidentale di conflitto è una situazione di contrasto relativamente alla quale solo il giudice può sollevare conflitto e non già le parti, le quali sono abilitate a denunciare unicamente una situazione conflittuale reale ed effettiva e non potenziale.

Ai sensi dell’art. 30 cod. proc. pen., comma 2, la denuncia di conflitto del pubblico ministero deve essere presentata alla cancelleria di uno dei giudici in conflitto con dichiarazione scritta e motivata alla quale è unita la documentazione necessaria. E’, quindi, il giudice che trasmette la denuncia e la documentazione alla Corte di cassazione.

Peraltro, va ricordato che in presenza di un atto di parte, qualificato come denuncia di conflitto, il giudice è tenuto a disporne l’immediata trasmissione alla Corte di Cassazione, ai sensi dell’art. 30 cod. proc. pen., comma 2, solo in quanto il contenuto dell’atto di parte, da questa qualificato come denuncia o "sollecitazione" di conflitto, corrisponda esattamente alle previsioni di cui all’art. 28 cod. proc. pen., nel senso che, in base a quanto in esso rappresentato (indipendentemente dalla fondatezza o meno), sia astrattamente configurabile una situazione in cui, secondo la parte, vi siano due o più giudici che contemporaneamente prendono o ricusano di prendere cognizione del medesimo fatto attribuito alla medesima persona. Tale condizione non si verifica – e l’adempimento anzidetto non deve, quindi, avere luogo quando (come nel caso in esame) allo Stato in stata solo una dichiarazione di incompetenza e non vi è quindi contrasto attuale tra due giudice sulla competenza.

Pertanto, alla luce dei principi innanzi esplicitati il conflitto non può ritenersi sussistente e la richiesta del Procuratore della Repubblica di Terni deve essere dichiarata inammissibile.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il conflitto.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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