Cass. civ. Sez. III, Sent., 15-05-2012, n. 7547 Mora ed altri inadempimenti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Secondo quanto si evince dalla qui gravata sentenza, resa dalla corte di appello di Roma in data 30.9.09 con il n. 2730:

1.1. il fallimento della Interimm srl intimò (con atto notificato il 18.10.05) a M.F. sfratto per morosità – con richiesta di decreto monitorio ex art. 664 cod. proc. civ. – dall’immobile concesso dalla società in bonis per uso uffici e foresteria per una durata quarantennale, per la mora – dall’inizio della locazione del 3.5.94 e fino alla data della dichiarazione di fallimento – nel pagamento dei canoni pari ad Euro 12.034,50;

1.2. l’intimato, pur contestando per motivi di rito l’intimazione, addusse in compensazione ingenti crediti vantati per l’attività professionale prestata in favore della società poi fallita e per i lavori di ristrutturazione del bene locato; ma chiese ed ottenne termine per sanare la mora, maggiorata delle spese legali per Euro 1.000,00, che peraltro non rispettò, versando soli Euro 13.000,00 a fronte della somma necessaria;

1.3. disposto il mutamento del rito, il fallimento contestò la fondatezza dell’eccezione di compensazione e dal canto suo l’intimato, all’udienza di discussione, invocò la prescrizione del credito, l’avvenuto pagamento del dovuto, la sussistenza di un proprio controcredito e l’erroneità della determinazione del quantum, pure formulando riconvenzionale per la restituzione delle somme versate in eccedenza;

1.4. il tribunale di Roma, con sentenza n. 5101/07 del 13-26 marzo 2007, dichiarò inammissibili perchè tardive le domande proposte dal M., rigettò l’eccezione di compensazione e dichiarò risolto per grave inadempimento di lui il contratto di locazione, con sua condanna al pagamento di quanto ancora dovuto per canoni di locazione ed al rilascio del bene, oltre che alle spese di lite;

1.5. l’appello del M. è stato poi rigettato:

– per la genericità delle richieste di compensazione e prescrizione formulate nella fase sommaria, non ritualmente riprodotte nella memoria di costituzione per la fase di merito, oltretutto tardiva;

– per l’improponibilità dell’eccezione di compensazione fondata su pretesi controcrediti, ritenuti suscettibili di accertamento esclusivamente in sede fallimentare;

– per l’inammissibilità del termine di grazia nelle locazioni non abitative, tale dovendo qualificarsi quella per cui era causa, nonostante la durata e l’uso di foresteria messi in luce dal conduttore;

per la ritenuta sussistenza della gravita dell’inadempimento, consistente nell’omesso pagamento di qualsiasi corrispettivo fin dall’inizio del rapporto.

2. Per la cassazione di tale sentenza ricorre, affidandosi a cinque motivi, il M.; e, non svolta in questa sede attività difensiva ad opera del Fallimento Interimm srl, per la pubblica udienza del 12.4.12 il ricorrente produce memoria ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ..

Motivi della decisione

3. Il ricorrente sviluppa cinque motivi ed in particolare:

3.1. con un primo – di violazione e/o falsa applicazione degli artt. 426, 667 cod. proc. civ. e dell’art. 12 preleggi, con difformità dalla giurisprudenza consolidata di legittimità (richiamandosi Cass. 5356/09, 21242/06 e 16635/08) – egli lamenta l’erroneità della riqualificazione di inammissibilità delle eccezioni di prescrizione e di compensazione, ricordando di averle formulate fin dalla comparsa di costituzione in primo grado e comunque escludendo la necessità di una compiuta loro riformulazione con la memoria prevista dall’art. 426 cod. proc. civ.;

3.2. con un secondo – di violazione e/o falsa applicazione della L. Fall., art. 52 e segg., con difformità dalla giurisprudenza consolidata di legittimità (richiamandosi Cass. 18223/02, 8053/96, 3337/87 e 4223/85), nonchè di vizio motivazionale – egli contesta l’esclusione della rilevanza dei controcrediti opposti in compensazione, poichè invece essi ben potevano essere conosciuti dal giudice ordinario, davanti al quale il curatore avesse azionato crediti dell’imprenditore: e che anzi essi pienamente sussistevano, secondo gli elementi probatori già indicati nei gradi di merito;

3.3. con un terzo – di violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1252 cod. civ. e della L. Fall., artt. 52 e 56, con difformità dalla giurisprudenza consolidata di legittimità (richiamandosi Cass. 18223/02, 8053/96, 3337/87 e 4223/85), nonchè di vizio motivazionale – egli lamenta la ritenuta preclusione, al di fuori della sede fallimentare, di ogni indagine sui controcrediti opposti in compensazione, riguardo ai cui fatti costitutivi ricorda pure – riportandone il tenore testuale – di avere invano invocato prova orale;

3.4. con un quarto – di violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1455 cod. civ. in combinato disposto con la L. Fall., art. 52, con difformità dalla giurisprudenza consolidata di legittimità (richiamandosi Cass. 18223/02, 8053/96, 3337/87 e 4223/85), nonchè di vizio motivazionale – egli si duole della ritenuta gravità dell’inadempimento a dispetto dell’accordo di compensazione già intercorso con la società allorchè ancora in bonis (tra i canoni di locazione e gli ingenti importi dovuti ad esso conduttore per l’attività professionale svolta);

3.5. con un quinto – di violazione e falsa applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ. in combinato disposto con il R.D.L. n. 1578 del 1933, artt. 57 e 58 (conv. in L. n. 36 del 1934), con difformità dalla giurisprudenza consolidata di legittimità (richiamandosi Cass. S.U. 11 settembre 2007, n. 19014) – egli si duole dell’eccessività della liquidazione delle spese in suo danno, operata oltretutto violando i criteri di proporzionalità ed adeguatezza all’opera professionale effettivamente prestata.

4. Dei motivi di ricorso:

4.1. è infondato il primo:

4.1.1. benchè effettivamente non siano necessario formule sacramentali (quanto a quella di prescrizione: Cass. 8 febbraio 1994, n. 1248; Cass. 8 febbraio 1994, n. 1248; quanto a quella di compensazione: Cass. 29 marzo 2006, n. 7257; Cass. 1 marzo 2000, n. 2289), le eccezioni vanno comunque esplicitate in modo tale da consentire alla controparte il diritto di difesa in ordine alla stesse, mediante la cognizione dei fatti su cui esse si articolano:

essendo pertanto necessario comprendere con sufficiente chiarezza i motivi della doglianza e quindi esprimerli con un apprezzabile grado di intelligibilità;

4.1.2. infatti, la necessità di formule sacramentali è in genere esclusa, per la proposizione dell’eccezione, dal fatto che la qualificazione giuridica dell’eccezione proposta va fatta alla stregua del suo contenuto reale con particolare riferimento allo scopo dell’atto, senza che possa attribuirsi rilievo a mere imperfezioni formali ovvero ad espressioni impropriamente adoperate;

ma, al contempo, il giudice di merito è tenuto ad accertare – con un giudizio di fatto incensurabile in sede di legittimità, se esente da vizi logici e giuridici – la sussistenza di una non equivoca manifestazione di volontà finalizzata ad avvalersi dell’eccezione (per quella di estinzione: Cass. 16 dicembre 2009, n. 26401);

4.1.3. orbene, dinanzi alla semplice espressione indicata come contenuta nell’atto di costituzione in fase sommaria (v. pie di pag.

5 e inizio di pag. 6 del ricorso: "… l’avv. M. … provvedere a versarla la somma negli importi che il Giudice indicherà, ovviamente decurtati dei canoni da compensare e da quelli prescritti …") , la valutazione di genericità data dai giudici del merito – alla stregua del resto della manifestazione dell’ampia volontà solutoria, concretatasi nella richiesta del termine di grazia – deve ritenersi pienamente fondata, non consentendo detta espressione all’intimante Curatela di rendersi conto di quali fatti impeditivi od estintivi erano stati in concreto addotti, per quali importi e con quali causali: con la conseguenza che in effetti le relative eccezioni devono intendersi irritualmente dispiegate nella fase sommaria;

4.1.4. per quanto effettivamente, poi, con le memorie ai sensi dell’art. 426 cod. proc. civ. sia consentito proprio integrare le domande e le eccezioni prima non proposte o mal proposte (Cass. 28 giugno 2010, n. 15399; Cass. 5 marzo 2009, n. 5356; Cass. 29 settembre 2006, n. 21242), nella fattispecie avverso la chiara indicazione della gravata sentenza sulla tardività del deposito della memoria stessa (pag. 5, righe terza e seguenti) nessuno specifico mezzo di gravame è formulato;

4.1.5. pertanto, irrituale – per insanabile genericità correttamente riscontrata dal giudice del merito – è la formulazione delle eccezioni di prescrizione e di compensazione nella fase sommaria del procedimento di convalida di sfratto; ed altrettanto irrituale – per non contestata statuizione di tardività del deposito della memoria ai sensi dell’art. 426 cod. proc. civ. – è la loro formulazione per la fase di merito del medesimo procedimento;

4.2. il secondo ed il terzo, che possono essere unitariamente considerati, sono infondati: l’irritualità dell’introduzione, nel thema decidendum, dei crediti opposti in compensazione sotto il duplice profilo ricordato al punto 4.1.5, rende in radice inammissibili e quindi irrilevanti le relative questioni, nonostante debba correggersi, sul punto, la gravata sentenza, che malamente non le ritiene ammissibili senza considerare l’opposto consolidato principio della giurisprudenza di legittimità (tra le più recenti:

Cass. 14 luglio 2011, n. 15562; Cass. 9 gennaio 2009, n. 287; Cass. 21 dicembre 2002, n. 18223);

4.3. il quarto è infondato: per la medesima conseguenza dell’inammissibilità della questione della compensazione, resta preclusa la possibilità di valutare tale fatto estintivo del credito del locatore per i canoni, sicchè nessun valido argomento può il locatario – odierno ricorrente – opporre all’oggettiva gravita dell’inadempimento, correttamente valutata dal giudice del merito (vedasi piè di pag. 7 ed inizio di pag. 8 della gravata sentenza), secondo quanto normalmente gli compete nelle locazioni ad uso non abitativo, per le quali non opera il criterio legale predeterminato di cui alla L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 5 (Cass., sez. 6^, ord. 23 giugno 2011, n. 13887), neppure quanto all’istituto dell’eccezionale facoltà di purgazione della mora mediante il cosiddetto termine di grazia (per giurisprudenza consolidata, a partire da Cass., Sez. Un., 28 aprile 1999, n. 272; tra le più recenti: Cass. 31 maggio 2010, n. 13248);

4.4. il quinto è del pari infondato: nella contestazione di eccessività della liquidazione delle spese non proporzione all’opera prestata è indispensabile (tra le ultime: Cass. 4 luglio 2011, n. 14542; Cass. 7 agosto 2009, n. 18086; Cass. 11 gennaio 2006, n. 270) l’analitica adduzione delle specifiche voci della tariffa professionale che si lamentano violate, in modo da consentire a questa corte di legittimità il rispetto, ad opera del giudice del merito, dei relativi limiti massimi e, comunque, del canone di proporzionalità ed adeguatezza all’opera prestata (effettivamente richiesto da Cass., Sez. Un., 11 settembre 2007, n. 19014); e tanto senza considerare che, a prescindere dall’entità della condanna effettivamente irrogata (e pari alla mora ancora persistente fino alla declaratoria di fallimento, già decurtata di quanto versato in parziale ottemperanza al termine di grazia concesso nonostante i dubbi sulla sua ammissibilità derivanti dall’uso contrattualmente stabilito), il valore della controversia, avente ad oggetto la risoluzione, per morosità, di una locazione quarantennale di un immobile (iniziata nel 3.5.94 ed in scadenza quindi al 2.5.34), è rappresentato dall’ammontare dei canoni del residuo periodo della locazione che la domanda dell’attore mira a far cessare anticipatamente (Cass. 23 gennaio 2008, n. 1467).

5. In conclusione, infondati tutti i motivi, il ricorso va rigettato;

ma non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, per non avere l’intimato qui svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese del giudizio di legittimità.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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