Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 14-10-2011) 10-11-2011, n. 40987

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza 1/6/11 il Tribunale dell’Aquila rigettava la richiesta di riesame di D.L.P. e R.C.J. avverso l’ordinanza 3/5/11 del Gip del Tribunale di Pescara, applicativa nei loro confronti della misura cautelare degli arresti domiciliari per i reati di associazione per delinquere (capo A), di favorito ingresso illegale aggravato di cittadini extracomunitari nel territorio dello Stato (capo B) e di favoreggiamento e sfruttamento aggravato della prostituzione (capo C). Il Tribunale rilevava come dalle conversazioni intercettate risultasse che (in concorso con il coindagato M.O.) i due coniugi (o ex coniugi) procurassero l’arrivo in Italia di ragazze cubane, che avviavano successivamente alla prostituzione (con ruoli per entrambi esecutivi: di "manovalanza" per il D.L. e cioè di trasporto delle ragazze – alcune di loro sono individuate tra le altre come il gruppo di Guantanamo – dall’arrivo in Italia agli alloggi loro destinati e da lì ai vari locali dove venivano impiegate, con connessa attività di controllo, e alle varie questure per le pratiche di soggiorno; di gestione delle ragazze stesse – interessandosi la donna anche della loro regolarizzazione in Italia – per la R., detta W.).

Ricorreva per cassazione la difesa degli indagati, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Premesso che il matrimonio tra il D.L. e la R. non aveva avuto la finalità (ritenuta dall’accusa) di far acquisire alla donna la cittadinanza italiana, ma che i due, sposatisi il 21/8/04, avevano effettivamente convissuto fino al 15/4/08 quando avevano consensualmente deciso di separarsi (il decreto di omologa era intervenuto il 9/5/08), nulla dalle conversazioni telefoniche intercettate intercorse con il M. – tre il D.L., una la R. – consentiva di dedurre per loro un ruolo illecito nella vicenda: non per il D.L., nei confronti del quale mancava ogni riscontro di indagine (servizi di ocp, dichiarazioni di terzi); non per la R., che in sede di interrogatorio di garanzia (l’11/5/11) aveva spiegato al Gip come il suo interessamento fosse a titolo solidaristico nei confronti delle connazionali. Ciò era tanto vero che con provvedimenti del 13/5/11 lo stesso Gip aveva revocato nei confronti della R. la cautela domiciliare senza disporle altre e l’aveva sostituita, nei confronti del D.L., con l’obbligo di presentazione quotidiana ai CC di Pescara. Chiedeva l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

All’udienza fissata per la discussione il PG chiedeva dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. Nessuno compariva per i ricorrenti.

Il ricorso è inammissibile.

Esso, infatti, a parte che dopo i provvedimenti in tema cautelare emessi dal Gip il 13/5/11 l’interesse dei ricorrenti all’impugnazione è per un verso scemato ( D.L.) e per altro venuto meno ( R.), è manifestamente infondato. E’ giurisprudenza pacifica di legittimità che in tema di misure cautelari personali (Cass., S.U., sent. n. 11 del 22/3/00, rv. 215828, ric. Audino), allorchè sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza (ciò che al presente si registra, la dedotta violazione di legge identificandosi con il vizio di motivazione), alla S.C. spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento dei risultati probatori.

Nel caso in esame ciò è avvenuto, il giudice di merito avendo rappresentato in modo adeguato, logico e corretto (sia pur in gran parte con riferimento al provvedimento del Gip) la gravità del quadro indiziario a carico dei ricorrenti. Ciò sia per il D.L., la cui cointeressenza col M. nella gestione delle ragazze cubane unitamente alla moglie emerge chiaramente dalle conversazioni intercettate, sia per la R., il cui interessamento solo solidaristico per le connazionali contrasta con le dimensioni cumulative e i rilevanti aspetti economici dell’interessamento medesimo. Dall’insieme dei rapporti tra gli indagati, quali emergono dalle intercettazioni, risulta dunque per gli odierni ricorrenti un sufficiente quadro di gravità indiziaria in ordine a tutti i reati loro contestati.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento di una congrua sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Visto l’art. 606, comma 3 e art. 616 c.p.p.. dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della somma di 1.000 Euro ciascuno alla cassa delle ammende.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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