Cass. civ. Sez. III, Sent., 15-05-2012, n. 7546 Cosa in custodia

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Secondo quanto si evince dalla qui gravata sentenza, resa dalla corte di appello di Salerno in data 12.2.10 con il n. 145:

1.1. per l’incendio in data 25.3.1976 dell’immobile sito in (OMISSIS), di cui ella era comproprietaria ed adibito a deposito ed esposizione di mobili, S.M. dapprima chiese ed ottenne dal presidente del tribunale di Vallo della Lucania decreto, in data 14.4.76, di ^sequestro conservativo sino alla somma di L. 60 milioni sul patrimonio del conduttore dell’immobile, P.M., "in uno alle somme di cui alla polizza assicurativa" per i danni da lui stipulata con la Lloyd Italico & l’Ancora; e, successivamente, citò il P. per la convalida del sequestro e per la sua condanna al risarcimento dei danni;

1.2. il P. si costituì, contestando la domanda, mentre la S. chiamò in causa la compagnia di assicurazione, surrogatasi – una volta notificato ad essa il sequestro – nei diritti del P.; e spiegarono intervento, con comparsa del 7.7.78, anche gli altri comproprietari dell’immobile distrutto, tali dichiaratisi S. A., + ALTRI OMESSI ;

1.3. anche la compagnia assicuratrice si costituì, eccependo tra l’altro la prescrizione del diritto, l’operatività della clausola contrattuale di perizia contrattuale, nonchè l’esistenza di un massimale risarcitorio di L. 10 milioni;

1.4. con sentenza del 10.5.04 il tribunale di Vallo della Lucania ritenne responsabile il P. per non avere egli compiutamente assolto al suo onere probatorio ai sensi dell’art. 2051 cod. civ. e lo condannò, in solido con la compagnia, al pagamento di Euro 32.615,50, oltre interessi e rivalutazione dall’evento al soddisfo;

1.5. avverso detta sentenza interposero gravame, con due separati e distinti atti di appello, sia la Lloyd Italico ass.ni (succeduta alla compagnia Lloyd Italico & l’Ancora) che P.M., ciascuno affidandosi ad otto motivi, mentre dei comproprietari dell’immobile perito L.G., costituitosi "quale erede di S. M. e di S.G.", chiese in via incidentale la convalida del sequestro sui beni del P. e presso la compagnia di assicurazioni.

2. La sentenza con cui la corte campana ha pronunciato sui due appelli:

2.1. ha dichiarato la contumacia di tutti i convenuti in primo grado diversi dal L., confermando poi la valutazione di responsabilità del locatario, in quanto era rimasta ignota la causa dell’evento e convalidando il sequestro fino alla concorrenza di L. 60 milioni; ma ha al contempo rilevato l’operatività delle clausole contrattuali in tema di perizia contrattuale e quindi dichiarato improponibile ogni domanda nei confronti dell’assicuratrice; infine, ritenuta eccessiva la valutazione del danno data dal consulente di ufficio, ne ha rideterminato l’importo dagli originari L. 35 milioni circa a L. 20 milioni, in considerazione delle condizioni di abbandono dell’immobile; ed ha corretto il disposto cumulo tra interessi e rivalutazione, applicando i principi di Cass. 1712/95;

2.2. è ora gravata con un primo ricorso per cassazione, articolato su sette motivi, ad opera di L.G., + ALTRI OMESSI (precisando gli ultimi tre di essere stati rappresentati nei precedenti gradi di lite da R.M.C., in quanto minorenni), R. M.C., + ALTRI OMESSI : al quale resiste la Alleanza Toro spa (succeditrice della Toro Ass.ni spa), dispiegando a sua volta ricorso incidentale, articolato su due complessi motivi, cui replicano i ricorrenti principali con apposito controricorso;

2.3. è gravata poi con un secondo ricorso per cassazione, articolato su sei motivi, da P.M., cui resistono, con separati controricorsi, da un lato la Alleanza Toro spa, dall’altro L. G., + ALTRI OMESSI ;

2.4. è resa oggetto di discussione alla pubblica udienza di questa corte del 12 aprile 2012, per la quale i ricorrenti principali ( L. ed altri) presentano memoria ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ..

Motivi della decisione

3. Quanto al primo dei due ricorsi:

3.1. esso è proposto da L.G., + ALTRI OMESSI ;

3.2. è notificato alla Toro Assicurazioni spa ed a P.M., presso i rispettivi procuratori costituiti in secondo grado (avv. Ruggero Barile ed avv. Fabio Russo la prima, avv. Giuseppe Sollazzo presso avv. Gianluca D’Aiuto il secondo), in data 24.9.10, con conseguenti successivi termini per il deposito degli atti in corte di cassazione al 14.10.10 e, per la notifica di eventuali controricorsi, soprattutto se contenenti ricorsi incidentali, al 3.11.10;

3.3. si sviluppa su quattro motivi, con i quali detti ricorrenti, rispettivamente:

3.3.1. sostenendo violazione dell’art. 166 cod. proc. civ., lamentano l’illegittimità della dichiarazione di contumacia in grado di appello di S.A., + ALTRI OMESSI : essendosi costoro invece ritualmente costituiti nella cancelleria della corte di appello;

3.3.2. sostenendo "violazione dell’art. 1917 c.c., in comminato con gli artt. 28 e 29 del contratto assicurativo, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3", censurano la ritenuta improponibilità della domanda nei confronti dell’assicuratrice, come derivante dalle clausole del contratto di assicurazione tra il P. e la Lloyd Italico, in quanto quest’ultima aveva accettato il contraddittorio nell’intero sviluppo del giudizio di primo grado, comunque non potendo la clausola contrattuale riguardare essi danneggiati, estranei al contratto e terzi rispetto al "giudizio arbitrale" regolato da questo, oltretutto neppure loro notificato;

3.3.3. sostenendo "violazione ed omessa applicazione dell’art. 1917 c.c. in comminato agli artt. 1218 e 2043 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3", deducono l’arbitrarietà della riduzione della liquidazione del danno operata dalla corte di appello, argomentando per la spettanza del risarcimento per mancato lucro e per la cattiva esecuzione dei calcoli su interessi e rivalutazione operati dal giudice di appello;

3.3.4. sostenendo "violazione dell’art. 132 c.p.c. e art. 360 c.p.c., n. 5", paiono dolersi infine della mancata riproduzione delle conclusioni delle parti, come della contraddittorietà tra la condanna del P. al risarcimento del danno in misura minore di quella per la quale è stato convalidato il sequestro;

3.4. ad esso replica con controricorso la Alleanza Toro spa (quale succeditrice della Toro Assicurazioni spa, a sua volta succeditrice della Lloyd Italico Ass.ni spa), con il quale, contestati in rito e nel merito i motivi del ricorso principale, dispiega a sua volta ricorso incidentale, articolato su due complessi motivi, coi quali:

3.4.1. censura dapprima (per vizi di cui ai nn. 3, 4 e 5 dell’art. 360 cod. proc. civ.) l’omesso esame della preliminare eccezione di prescrizione del diritto del P. a richiedere l’applicazione delle garanzie di polizza, da estendersi ad ogni pretesa vantata dai ricorrenti, quali creditori in surroga dell’assicurato;

3.4.2. contesta poi (anche stavolta per vizi di cui ai nn. 3, 4 e 5 dell’art. 360 cod. proc. civ.) l’omesso esame dell’eccezione di contenimento di ogni eventuale condanna entro i limiti del massimale di polizza, previsto, per le sole strutture dell’immobile e non essendo stato mai provato alcunchè sul valore dei mobili ivi esistenti, in soli L. 10 milioni;

3.5. è ulteriormente argomentato con controricorso al ricorso incidentale dai ricorrenti principali, i quali contestano sia l’eccezione di prescrizione, per essere stata tempestivamente iniziata l’azione con il chiesto provvedimento cautelare, sia quella di contenimento, per essere stato il risarcimento totale in primo grado riconosciuto in misura inferiore al massimale.

4. Quanto al secondo dei due ricorsi:

4.1. esso è proposto da P.M. con successivo e separato atto, consegnato per la notifica il 25.2.11 (perfezionatasi poi il 28 successivo), articolato su sei motivi, coi quali, in particolare, il P.:

4.1.1. con un primo – di violazione dell’art. 2504 bis cod. civ. in relazione all’art. 366 cod. proc. civ., n. 4 – lamenta la nullità della sentenza di primo grado, siccome resa nei confronti di società non più esistente a cagione della sua incorporazione;

4.1.2. con un secondo – di violazione dell’art. 1588 cod. civ. e vizio motivazionale – censura la ricostruzione dell’eziologia dell’incendio, sostenendo questo doversi ascrivere a strutture o apparati dell’immobile sottratti alla disponibilità del conduttore o comunque sussistendo la prova di un fortuito, di cui non può egli, quale conduttore, rispondere;

4.1.3. con un terzo – di violazione degli artt. 1341, 1342 e 1469 bis cod. civ. – lamenta il carattere vessatorio della clausola che impone la perizia contrattuale per la liquidazione dell’indennizzo in caso di sinistro;

4.1.4. con un quarto – di violazione dell’art. 2900 cod. civ. in relazione all’art. 2952 cod. civ. – non censura la gravata sentenza, ma svolge argomenti contrari all’eccezione di prescrizione dei diritti derivanti in suo favore dalla polizza;

4.1.5. con un quinto – di violazione degli artt. 1175 e 1375 cod. civ. in relazione all’art. 1183 cod. civ. sviluppa l’argomento precedente, ricordando di avere inoltrato tempestiva denunzia di sinistro, essendo poi rimasta inerte l’assicuratrice anche solo nel dar corso alla perizia contrattuale;

4.1.6. con un sesto – di violazione dell’art. 1907 cod. civ. – lamenta l’infondatezza della tesi della sua assicuratrice di operatività del massimale di polizza;

4.2. ad esso replica la Alleanza Toro ass.ni spa, nella detta qualità, con controricorso con cui essa:

4.2.1. censura in rito il primo motivo, siccome non rivolto contro la sentenza di secondo grado;

4.2.2. si rimette alle valutazioni di questa corte in ordine all’individuazione della causa del sinistro, non potendo che ripercuotersi, con effetti ad essa favorevoli, eventuali esclusioni o riduzioni della responsabilità del suo assicurato;

4.2.3. contesta la fondatezza della natura vessatoria della clausola di polizza che dispone la perizia contrattuale;

4.2.4. deduce l’inammissibilità del quarto motivo, siccome non rivolto avverso alcun capo della sentenza di secondo grado, ma per contrastare le tesi di essa controricorrente svolte nei gradi di merito e non prese neppure in considerazione dalla corte territoriale; ma ne contesta pure la fondatezza nel merito;

4.2.5. respinge l’accusa di inerzia nell’esecuzione del contratto di assicurazione;

4.2.6. contesta l’ammissibilità del sesto motivo per motivi analoghi a quelli svolti in ordine al quarto motivo;

4.3. ad esso replicano con controricorso anche i ricorrenti principali che avevano già depositato il primo ricorso ( L. G., + ALTRI OMESSI ), richiamando il mandato ad litem già conferito in relazione al medesimo e comunque contestando i primi due motivi del secondo ricorso principale (o successivo), ma aderendo ai successivi ivi dispiegati.

5. Preliminarmente, tutti i ricorsi, siccome proposti contro una medesima sentenza, vanno tra loro riuniti, ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ. 6. Ciò posto, è radicalmente inammissibile il secondo ricorso principale, o successivo, proposto da P.M. con atto autonomo notificato il 25-28 febbraio 2011; ed invero:

6.1. da un punto di vista generale, per giurisprudenza consolidata (Cass. 24 marzo 2011, n. 6735; Cass. 30 dicembre 2009, n. 27887;

Cass. 6 agosto 2004, n. 15199; Cass. Sez. Un., 25 novembre 2003, n. 17981; Cass. Sez. Un., 25 giugno 2002, n. 9232; Cass. 3 luglio 1997, n. 5993):

6.1.1. atteso il principio di unità dell’impugnazione, sancito dall’art. 333 cod. proc. civ. – il quale implica che l’impugnazione proposta per prima determina la pendenza dell’unico processo nel quale sono destinate a confluire, sotto pena di decadenza, per essere decise simultaneamente, tutte le eventuali impugnazioni successive proposte avverso la stessa sentenza, le quali, in conseguenza, possono assumere soltanto carattere incidentale – nei procedimenti con pluralità di parti, una volta avvenuta ad istanza di una di esse la notificazione del ricorso per cassazione, le altre parti, alle quali il ricorso sia stato notificato, debbono proporre, a pena di decadenza, i loro eventuali ricorsi avverso la medesima sentenza nello stesso procedimento e, perciò, nella forma del ricorso incidentale, ai sensi dell’art. 371 cod. proc. civ., in relazione all’art. 333 c.p.c.;

6.1.2. l’inosservanza della forma del ricorso incidentale, in ragione della mancanza di una espressa affermazione da parte della legge circa l’essenzialità dell’osservanza di tale requisito formale, va apprezzata secondo i principi generali relativi alla nullità per inosservanza dei requisiti formali;

6.1.3. ne consegue che – una volta che l’impugnazione principale e quella successiva autonomamente proposta, anzichè esercitata in via incidentale, siano state riunite ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ. – la proposizione di un successivo ricorso non ne impedisce la conversione in ricorso incidentale, qualora però esso risulti proposto nel rispetto dei termini temporali entro i quali avrebbe dovuto proporsi, cioè entro i quaranta giorni dalla notificazione del primo ricorso principale, determinandosi solamente in tale ipotesi il verificarsi di una fattispecie di idoneità del secondo ricorso a raggiungere quello stesso scopo che avrebbe raggiunto la rituale proposizione dell’impugnazione nella forma incidentale;

6.1.4. in definitiva, il principio dell’unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza comporta che, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in via incidentale nello stesso processo e perciò, nel caso di ricorso per cassazione, con l’atto contenente il controricorso; sebbene quest’ultima modalità non possa considerarsi essenziale, per cui ogni ricorso successivo al primo potrebbe convertirsi, indipendentemente dalla forma assunta e ancorchè proposto con atto a sè stante, in ricorso incidentale, l’ammissibilità di tale conversione è imprescindibilmente condizionata al rispetto del termine di quaranta giorni (venti più venti) risultante dal combinato disposto degli artt. 370 e 371 cod. proc. civ., indipendentemente dai termini (abbreviato od ordinario) di impugnazione in astratto operativi (Cass., ord. 6 dicembre 2005, n. 26622; Cass. 19 aprile 2006, n. 9085; Cass. 16 novembre 2010, n. 23095);

6.1.5. e pertanto è inammissibile il ricorso successivo proposto oltre il termine di quaranta giorni dall’ultima notifica del primo ricorso per Cassazione;

6.2. in applicazione di tali principi al caso di specie:

6.2.1. è evidente la tardività del successivo ricorso del P., in quanto egli ha ricevuto rituale notifica del primo ricorso per cassazione (ad istanza di L.G. ed altri) fin dal 24 settembre 2010, presso il suo avvocato costituito in secondo grado, avv. Giuseppe Sollazzo, elettivamente domiciliato presso l’avv. Gianluca a D’Aiuto in via dei Principati 17 Salerno, come da relata di notifica in calce al ricorso stesso;

6.2.2. il ricorso successivo è invece stato notificato il 25-28 febbraio 2011, mentre i quaranta giorni dalla prima notifica scadevano il 3 novembre 2010;

6.2.3. detto ricorso successivo è pertanto inammissibile;

6.2.4. ne consegue l’inammissibilità del controricorso di L. G. ed altri avverso il ricorso successivo inammissibile, non potendo del resto valere alcun mero richiamo alla procura conferita a margine del primo ricorso principale, per il principio di tassatività degli atti a margine dei quali è consentita l’apposizione del mandato speciale per il giudizio di legittimità. 7. Occorre ora esaminare il ricorso principale proposto per primo (da L.G., + ALTRI OMESSI ). E di esso:

7.1. è inammissibile il primo motivo:

7.1.1. in primo luogo, in violazione del principio di necessaria autosufficienza del ricorso, in esso non è trascritta, se non altro nella parte in cui qui interessa (intestazione e mandato), la comparsa di costituzione in appello che si assume non considerata dalla corte territoriale;

7.1.2. in secondo luogo, nessun interesse hanno a dolersi di una erronea dichiarazione di contumacia coloro che da essa nessun detrimento concreto hanno ricevuto nella fattispecie: nel caso in cui una parte, ancorchè, in ipotesi, regolarmente costituita, sia stata dichiarata per errore contumace, non si configura alcun vizio della sentenza, allorchè l’erronea declaratoria non abbia comportato alcun pregiudizio allo svolgimento dell’attività difensiva; va pertanto dichiarato inammissibile il motivo di ricorso che si limiti alla deduzione dell’erroneità della dichiarazione di contumacia, senza indicare quale limitazione la stessa abbia comportato nell’esercizio del diritto di difesa, nè quale incidenza abbia potuto avere sull’esito della controversia, così da consentire alla Corte un effettivo controllo di causalità dell’errore lamentato e da sottrarre la doglianza all’astrattezza di una sua prospettazione meramente teorica (Cass. 23 novembre 2006, n. 24889; Cass. 15 maggio 2007, n. 11196; Cass. 21 aprile 2010, n. 9469);

7.1.3. al riguardo, i ricorrenti nulla hanno nemmeno prospettato e comunque ictu oculi appaiono mancare concrete conseguenze di sorta dalla dichiarazione della loro contumacia;

7.2. è inammissibile ed in ogni modo infondato il secondo:

7.2.1. inammissibile, perchè la sola norma di legge denunziata, cioè l’art. 1917 cod. civ. (e non potendo giammai, per scolastica nozione, assurgere al rango di norma di diritto, rilevante ai fini del solo richiamato art. 360 cod. proc. civ., n. 3, una clausola di un contratto di diritto privato) , non ha alcuna pertinenza con la doglianza mossa, di inoperatività della clausola di perizia contrattuale;

7.2.2. inammissibile, perchè non è riprodotto, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione (quanto alla specifica fattispecie di contestazione dell’operatività di clausole contrattuali, tra molte: Cass. 6 febbraio 2007, n. 2560; Cass. 18 novembre 2005, n. 24461), il tenore testuale delle clausole contrattuali la cui applicazione i ricorrenti contestano, cioè gli artt. 28 e 29 del contratto di assicurazione, così precludendosi a questa corte la disamina del contenuto di quelle e la verifica delle critiche mosse dai ricorrenti alla ricostruzione operata dalla corte territoriale;

7.2.3. inammissibile, perchè non è riprodotto, anche in tal caso in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, il tenore testuale delle argomentazioni svolte nei gradi di merito per contrastare l’improponibilità ritualmente eccepita fin dalla comparsa di costituzione dell’assicuratrice, ma non sono nemmeno indicate le relative sedi processuali in cui le medesime argomentazioni sarebbero state sviluppate (quanto alla verifica della non novità della questione, tra molte: Cass. 27 maggio 2010, n. 12992; Cass. 20 ottobre 2006, n. 22540): così precludendosi a questa corte la verifica della puntualità della loro sottoposizione ai giudici del merito, della congruenza delle eventuali relative risposte e della carenza di novità delle prime in questa sede;

7.2.4. infondato, comunque; risultando, alla stregua degli atti del giudizio di primo grado richiamati e stavolta – almeno in parte qua – riprodotti dalla ricorrente incidentale, avere questa invocato fin dalla comparsa di costituzione del lontano 12 luglio 1978 l’improponibilità della domanda in dipendenza di quelle clausole, con riproduzione dell’argomentazione nelle due comparse conclusionali in primo grado (del 2.2.1980 e del 19.12.03) e nell’atto di appello 8.6.04; 7.3. è inammissibile il terzo:

7.3.1. le norme indicate come denunziate non hanno alcuna pertinenza con la doglianza in concreto mossa (anche in questo caso ai soli fini dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 3), che si risolve nell’arbitrarietà della riduzione della liquidazione del danno operata dalla corte territoriale, da farsi valere, ove peraltro ne ricorrano i presupposti, mediante la sussunzione della censura entro altra delle fattispecie dell’art. 360 cod. proc. civ.;

7.3.2. ad ogni buon conto, il controllo del giudice del merito sui risultati dell’indagine svolta dal consulente tecnico d’ufficio costituisce un tipico apprezzamento di fatto, in ordine al quale il sindacato di legittimità è limitato alla verifica della sufficienza e correttezza logico-giuridica della motivazione; ed in particolare, ove il giudice di primo grado si sia conformato alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, il giudice di appello può pervenire a valutazioni divergenti da quelle, senza essere tenuto ad effettuare una nuova consulenza, qualora, nel suo libero apprezzamento, ritenga, dandone adeguata motivazione, le conclusioni dell’ausiliario non sorrette da adeguato approfondimento o non condivisibili per altre convincenti ragioni (in termini: Cass. 13 settembre 2006, n. 19661;

più di recente, sostanzialmente in senso analogo: Cass. 17 dicembre 2010, n. 25569; Cass. 3 marzo 2011, n. 5148);

7.3.3. orbene, la nuova valutazione del danno in concreto risarcibile è stata dalla corte territoriale operata in estrinsecazione di un potere discrezionale, fondato, nel concreto, sulla valutazione delle condizioni di fatto in cui si trovava l’immobile (stato di totale abbandono e distacco, da tempo, perfino dell’energia elettrica) e quindi con sufficientemente idoneo sviluppo di argomenti contrari a quelli esposti dal consulente tecnico di ufficio: sicchè, in carenza di evidenti vizi logici o giuridici, è precluso ogni ulteriore intervento di questa corte di legittimità, che si tradurrebbe in un’inammissibile intrusione nella sfera di discrezionalità riservata al giudice del merito nel concreto apprezzamento degli elementi di fatto sottoposti alla sua cognizione;

7.4. è del pari inammissibile il quarto:

7.4.1. la mancata o incompleta trascrizione nella sentenza delle conclusioni delle parti costituisce, di norma, una semplice irregolarità formale, irrilevante ai fini della sua validità, occorrendo, affinchè possa tradursi in vizio tale da determinare un effetto invalidante della sentenza stessa, che l’omissione abbia in concreto negativamente inciso sull’attività del giudice, comportando un’omissione di pronuncia su domande od eccezioni delle parti, ovvero un difetto di motivazione in (ordine a punti decisivi prospettati (per tutte: Cass. 23 febbraio 2007, n. 4208);

7.4.2. è evidente che:

– nel ricorso (ed a nulla valendo eventuali successive integrazioni, non consentite neppure con le memorie ai sensi degli artt. 380-bis o 378 cod. proc. civ., che hanno il solo compito di illustrare le doglianze già ritualmente formulate; ed essendo inammissibile, per quanto su argomentato, il controricorso al ricorso successivo del P.), tali negative conseguenze sono in modo del tutto incongruo prospettate non già come contraddizione tra parti della motivazione, ma come apparente contraddizione tra due capi della sentenza, vale a dire la convalida del sequestro fino a L. 60 milioni e la riduzione del danno fino a L. 20 milioni:

– invece, tali due capi sono del tutto compatibili: sia perchè il primo attiene semplicemente al riconoscimento dei presupposti per l’emanazione del provvedimento cautelare ante causam del lontano 14.4.78, mentre il secondo alla pronuncia nel merito sulla pretesa risarcitoria verso il solo conduttore originario; sia, soprattutto, perchè la convalida fissa il limite massimo – evidentemente onnicomprensivo – entro cui il provvedimento cautelare manteneva la sua efficacia, mentre la pronuncia nel merito individua la sola sorta capitale, la quale, maggiorata dei cospicui interessi via via riconosciuti dai giudici del merito, supera di gran lunga quel limite massimo di efficacia della misura cautelare.

8. Va ora esaminato il ricorso incidentale proposto dalla Alleanza Toro spa nei confronti del ricorso principale tempestivamente – e per primo – proposto da L.G. ed altri: ma esso, a prescindere dalla qualificazione di incondizionato data ad esso dalla detta parte, non è sorretto da interesse se non nel caso di vittorioso esito del ricorso degli attori in primo grado, visto che l’azione nei confronti della stessa compagnia assicuratrice, sia in quanto dispiegata dall’assicurato originario, sia in quanto intrapresa dai danneggiati ai sensi dell’art. 1917 cod. civ., è stata dichiarata temporaneamente sottratta al giudice ordinario e, riformata in parte qua già con la sentenza di appello l’opposta statuizione della sentenza di primo grado, nessuna condanna può essere validamente pronunciata nei confronti dell’assicuratrice stessa; con la conseguenza del suo assorbimento o della sua sopravvenuta inammissibilità. Ne consegue la declaratoria della sua inammissibilità. 9. In definitiva, i ricorsi, tra loro riuniti, vanno dichiarati inammissibili; e la complessiva reciproca soccombenza rende di giustizia l’integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, decidendo sui ricorsi riuniti, li dichiara inammissibili;

compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *