Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 14-10-2011) 10-11-2011, n. 40986

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza 16/5/11 il Gup del Tribunale di Bari, in esito al giudizio di convalida, disponeva nei confronti di S.E., di nazionalità albanese, arrestato (mentre circolava nel centro cittadino di Bari) per illecita detenzione e porto di una pistola di provenienza furtiva completa di caricatore con sei proiettili e cane armato, la misura cautelare della custodia in carcere.

Ricorreva per cassazione il S. con atto a sua firma deducendo violazione di legge processuale: il giudice aveva disposto la misura cautelare più afflittiva senza esporre le specifiche ragioni per le quali le esigenze cautelari non potevano essere soddisfatte con misure meno afflittive ( art. 292 c.p.p., comma 2, lett. c) bis).

All’udienza fissata per la discussione il PG chiedeva dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. Nessuno compariva per il ricorrente.

Il ricorso, manifestamente infondato, è inammissibile.

Nella pur sintetica motivazione il giudice, richiamando la gravità dei fatti per i quali il S. era stato arrestato in flagranza di reato in pieno centro cittadino (in possesso di una pistola ricettata carica e con il cane armato, segno inequivoco di disponibilità ad un pronto uso), ha esplicitato il motivo della sottoposizione del soggetto alla più grave delle cautele, individuandolo nella sua evidente pericolosità, che rendeva solo quella misura efficace per la tutela della collettività.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue per legge ( art. 616 c.p.p.) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una congrua sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende.

Trattandosi di soggetto in custodia cautelare in carcere va disposto ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della cassa della ammende. Dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria, copia del provvedimento al Direttore dell’Istituto penitenziario ai sensi dell’art. 94, comma 1 ter, disp. att. c.p.p. Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2011.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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