Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 14-10-2011) 10-11-2011, n. 40985

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con provvedimento del 13.5.2011 il Tribunale di Palermo, decidendo quale giudice del riesame, confermava l’ordinanza emessa dal Gip del tribunale di Agrigento, in data 26.4.2011, con la quale era stata applicata ad A.A. la misura cautelare della custodia in carcere, in relazione ai reati di detenzione e porto illegale di un fucile a pompa e di una pistola, della detenzione di una pistola cal.

7,65 con matricola abrasa e di sette proiettili, nonchè, dei reati di ricettazione e detenzione di arma clandestina, fatti accertati in (OMISSIS).

Come si rileva dall’ordinanza, i predetti reati venivano contestati all’ A. in concorso con il fratello V. a seguito dell’esplosione di diversi colpi di arma da fuoco in danno di T. C. e T.A. che non erano stati attinti dai colpi.

Richiamata l’ordinanza cautelare, il tribunale rilevava che i gravi indizi di colpevolezza a carico dell’indagato in ordine ai reati contestati erano desumibili: dalle dichiarazioni della persone offese che attribuivano con certezza all’indagato ed al fratello la detenzione di un fucile a pompa e di una pistola i cui proiettili, peraltro, erano stati rinvenuti sul posto della sparatoria; dalla perquisizione presso l’abitazione di campagna nella disponibilità di entrambe i fratelli A. cui conseguiva il sequestro della pistola clandestina con matricola abrasa, oltre che di numerose munizioni e di un silenziatore per fucile.

Ad avviso del tribunale, doveva ritenersi sussistente il pericolo di reiterazione della condotta delittuosa tenuto conto delle modalità e circostanze del fatto ed, in specie, della natura delle armi e della aggressione posta in essere ai danni dei T.. Dette esigenze cautelari potevano essere soddisfatte in concreto con la sola misura della custodia in carcere tenuto conto degli atti di intimidazione posti in essere dai fratelli A. nei confronti delle persone offese, pur in considerazione del rappresentato chiarimento intervenuto successivamente con i T..

2. Avverso il citato provvedimento l’indagato ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, denunciando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione all’art. 274 cod. proc. pen..

In specie, il tribunale non avrebbe adeguatamente valutato: che l’esplosione dei colpi di arma da fuoco costituiva un fatto occasionale; che vi era stata un riconciliazione con le vittime che avevano rimesso la querela; che si tratta di persona incensurata che – contrariamente a quanto affermato dal tribunale – potrebbe beneficiare della sospensione condizionale della pena.

Motivi della decisione

Il ricorso non è fondato.

Quanto alla dedotta violazione dell’art. 274 cod. proc. pen., come è noto il giudizio prognostico relativo al pericolo di recidiva deve avere riguardo alle specifiche modalità e circostanze del fatto, indicative dell’inclinazione del soggetto a commettere reati della stessa specie, alla personalità dell’indagato, da valutare alla stregua dei suoi precedenti penali e giudiziari, all’ambiente in cui il delitto è maturato, nonchè alla vita anteatta dell’indagato, come pure di ogni altro elemento compreso fra quelli enunciati nell’art. 133 cod. pen.. A detti elementi, all’evidenza, il giudice può fare riferimento congiuntamente o alternativamente.

Deve essere, altresì, ricordato che l’insussistenza delle esigenze cautelari è censurabile in sede di legittimità soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme o nella mancanza o manifesta illogicità della motivazione, rilevabili dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 1, n. 795, 06/02/1996, rv. 204014).

Orbene, la motivazione della ordinanza impugnata sullo specifico punto contestato dal ricorrente si sottrae alle censure che le sono state mosse perchè ha ampiamente esplicitato, con argomenti logici e coerenti, le ragioni che hanno indotto il giudice a ritenere sussistenti, ad onta della incensuratezza, le esigenze cautelari poste a fondamento della misura. Invero, il tribunale ha sottolineato le modalità della condotta delittuosa, le circostanze del fatto ed, in specie, la natura delle armi e l’aggressione posta in essere ai danni dei T. nei confronti dei quali gli indagati nutrivano comprovati sentimenti di inimicizia. La compiuta e coerente motivazione sul concreto pericolo di recidiva consente di ritenere immune da vizi la valutazione del tribunale in ordine alla prognosi di concessione della sospensione condizionale (S.U., n. 1235, 28/10/2010, Giordano, rv. 248866).

Pertanto, il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.

Come si rileva dal certificato del D.A.P. in atti del 12.10.2011, la misura cautelare applicata al ricorrente è stata sostituita a far data dal 30.9.2011 con quella degli arresti domiciliari; tanto esclude che si debba provvedere all’adempimento prescritto dall’art. 94 disp. att. cod. proc. pen., comma 1 ter.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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