T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 14-12-2011, n. 9737Silenzio-rifiuto della Pubblica Amministrazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il ricorso indicato in epigrafe, l’istante, premesso di essere in servizio alla dipendenze della C.R.I. e precisato che con ordinanza commissariale n. 258 del 26 maggio 2010, la Croce rossa italiana ha determinato di estendere al personale del Corpo militare il trattamento economico limitatamente alle competenze fisse, ordinando al Direttore Generale della Croce rossa di dare attuazione a quanto disposto, esponeva di aver notificato in data 17. maggio 2011 un’istanza e diffida per chiedere l’estensione predetta e la corresponsione a suo favore degli emolumenti economici corrispondenti a far data dal 1° gennaio 2005, oltre agli interessi ed alla rivalutazione. La Croce rossa rimaneva inerte. L’istante, pertanto, precisato il proprio diritto alla corresponsione delle somme relative al mancato adeguamento contrattuale dalla data del 1° gennaio 2005 ad oggi, nonché gli arretrati maturati oltre alle somme accessorie, chiedeva di dichiararsi l’obbligo della C.R.I di provvedere sull’istanza.

Si costituiva la C.R.I., precisando che i miglioramenti economici per il personale di assistenza sono stati estesi dall’O.C. n. 202 del 2009 a decorrere dal 1° gennaio 2009.

La causa era trattenuta in decisione alla camera di consiglio del 5.12.2011.

Motivi della decisione

Osserva il Collegio che l’istante svolge, nell’atto introduttivo del giudizio, sostanzialmente due capi di domanda: il primo diretto a censurare il silenzio sull’istanza volta ad ottenere l’equiparazione del trattamento economico; il secondo finalizzato all’accertamento e alla declaratoria del diritto del ricorrente ad ottenere la richiesta equiparazione ed il pagamento delle somme spettanti.

In via del tutto preliminare, a riguardo va ricordato – come già affermato di recente dalla Sezione – che l’azione avverso il silenziorifiuto della P.A. non è applicabile qualora essa sia finalizzata all’accertamento di un comportamento dell’Amministrazione inadempiente rispetto ad un obbligo patrimoniale imposto dall’ordinamento e, quindi, diretta ad ottenere una pronuncia di condanna dell’Amministrazione intimata al pagamento di una somma di denaro determinata o determinabile. Infatti, nel procedimento ex art. 21 bis, l. n. 1034 del 1971, il giudice amministrativo esercita i poteri propri della giurisdizione di legittimità, mentre, nei casi di giurisdizione esclusiva, per giungere alla condanna dell’Amministrazione, le pretese patrimoniali che hanno fondamento in una precisa disposizione normativa, senza necessità di intermediazione di ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione, devono passare attraverso un giudizio ordinario diretto ad accertare, prima di tutto, la reale consistenza della posizione giuridica vantata, la titolarità della stessa e, da ultimo, la sussistenza dell’inadempimento dell’Amministrazione, tenuta a soddisfare in via diretta ed immediata la pretesa (cfr., ex multis, T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 09 settembre 2010, n. 32204).

Ne consegue che deve essere dichiarata inammissibile la domanda avverso il silenzio. Peraltro, nella fattispecie che occupa, va rilevato che la C.R.I. si è pronunciata in ordine all’applicazione al personale militare della Croce rossa medesima del trattamento stipendiale spettante al personale militare delle forze armate – per quanto qui rileva – con l’ordinanza n. 202 del 2009, sopra menzionata, con la quale è stata stato stabilito il termine di decorrenza del 1°.1.2009. Tale ordinanza non risulta impugnata dal ricorrente, che rivendica il suo diritto dal 2005.

Per quanto concerne, comunque, il secondo capo di domanda deve essere disposta l’iscrizione del ricorso a nuovo ruolo perché lo stesso sia trattato secondo il rito ordinario e con le forme dell’udienza pubblica.

Rinvia alla successiva decisione del merito ogni pronunzia sulle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)

parzialmente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte inammissibile ed, in parte, dispone l’iscrizione del ricorso a nuovo ruolo perché lo stesso sia trattato secondo il rito ordinario e con le forme dell’udienza pubblica.

Spese al merito.

Manda alla Segreteria per quanto di competenza.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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