T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 14-12-2011, n. 9735

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso indicato in epigrafe, l’istante esponeva di aver presentato all’AIFA in data 6.12.2010 una domanda abbreviata ai sensi dell’art. 10 comma 1, d.lgs. n. 219 del 2006, con allegata documentazione a corredo, per ottenere l’autorizzazione all’immissione in commercio della specialità medicinale denominata Telmisartan S.F. nelle forme sopra specificate e che, nonostante il lungo arco temporale trascorso, l’Agenzia non ha ancora concluso il procedimento. A riguardo censurava, pertanto, la violazione dell’iter procedimentale ed, in particolare, dei termini precisati negli artt. 8, 10 e 29, d.lgs. n. 219 del 2006, nonché degli artt. 1 e 3 del Regolamento per l’attuazione degli artt. 2 e 4, l. n. 241 del 1990 e s.m.i. e degli artt. 2 e 3 della disciplina generale del procedimento amministrativo.

Chiedeva, pertanto, di dichiararsi l’illegittimità del silenzio rifiuto con conseguente ordine all’Agenzia italiana del farmaco di provvedere definitivamente sulla domanda per cui è causa nel termine di giorni 10, fermo restando che in caso di protrarsi dell’inerzia, venga sin d’ora nominato un commissario ad acta, con salvezza di domanda il risarcimento dei danni.

Si costituiva l’AIFA, precisando che l’ufficio competente sta completando l’istruttoria procedimentale finalizzata all’adozione del provvedimento richiesto in modo legittimo, in quanto in primo luogo il decorrere del termine di 210 giorni per la conclusione dell’iter, di cui all’art. 29 comma 1, d.lgs. n. 219 cit. deve intendersi decorrente non dalla data della presentazione della domanda, bensì da quando è stato comunicato alla parte che la domanda poteva considerarsi regolare (il 25.1.2011). L’Agenzia precisava, altresi’, che i termini devono ritenersi sospesi a seguito della richiesta di integrazione documentale entro 30 giorni indirizzata dall’Ufficio alla parte in data 22.9.2011.

Osserva il Collegio che l’interpretazione svolta da parte resistente del comma 1 dell’art. 29, d.lgs. n. 219 del 2006 non può essere condivisa. Infatti, la norma fa chiaramente decorrere il termine lì fissato dal momento della ricezione dell’offerta, precisando che deve trattarsi di una richiesta "valida". Sicchè non pare che in alcun modo la norma possa essere interpretata nel senso di demandare alla totale discrezionalità dell’Agenzia il momento da cui far decorrere il termine di conclusione del procedimento, collegandolo ad una sorta di primo vaglio di "ammissibilità" e completezza della domanda. Infatti, una tale lettura della norma avrebbe il significato di prevedere un procedimento, la cui conclusione rimane "sine die" in contrasto con i principi fissati dalla legge generale sul procedimento amministrativo e successive sue modificazioni ed integrazioni ed ormai generalmente riconosciuti dall’ordinamento a tutela della certezza del diritto e della buona amministrazione.

Infatti, come già più volte affermato da questa Sezione, l’obbligo di provvedere – in un termine certo – sussiste in tutte quelle ipotesi in cui, in relazione al dovere di correttezza e di buona amministrazione della parte pubblica, sorga per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni delle determinazioni di quest’ultima (cfr. Cons. Stato Sez. V 22111991 n. 1331).

Ne consegue che, nel caso di specie, si può ritenere fondata la pretesa della ricorrente volta ad ottenere la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dall’Agenzia, nonostante il decorrrere del termine fissato per la conclusione del procedimento.

Conclusivamente, alla luce delle svolte considerazioni, si ordina all’AIFA di adottare provvedimento espresso relativo alla domanda presentata dalla ricorrente. Tuttavia, in considerazione della tecnicità della questione sottoposta all’Agenzia, è assegnato un termine di novanta giorni dalla notificazione ovvero dalla comunicazione della presente decisione, con l’avvertenza che in caso di perdurare dell’inerzia dell’amministrazione si procederà alla nomina del commissario ad acta a mera richiesta della parte istante.

Sussistono, comunque, giustificati motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti indicati in motivazione con riferimento unicamente all’obbligo di provvedere dell’Agenzia italiana del farmaco e, per l’effetto, dichiara l’illegittimità del silenzio- rifiuto impugnato ed ordina all’amministrazione, in persona del responsabile del settore competente, di pronunciarsi, nel termine esplicitato in motivazione, sulla domanda dell’interessata, con l’avvertenza che in caso di perdurante inerzia dell’amministrazione si procederà alla nomina del commissario ad acta a mera richiesta della parte istante.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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