Cassazione civile anno 2005 n. 1790 Rimborso

IMPOSTA REDDITO PERSONE FISICHE E GIURIDICHE

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

L. R., erede di L. F., in data 14.9.1994 ha presentato istanza di rimborso Irpef ed Ilor relative all’anno 1988 per sonane versate in eccedenza, ed ha poi impagliato il silenzio rifiuto.
La Commissione di primo grado ha rigettato il ricorso per mancanza di prova. La sentenza è stata gravata di appello da parte della L. che ha sostenuto:
a) che il genitore è morto il 5.10.1988;
b) che ella, nel presentare la dichiarazione dei redditi per l’anno 1988 per conto del de cuius, ha indicato la somma in eccedenza (oggetto del giudizio) in deduzione per l’anno successivo, non considerando che con tale adempimento si era concluso l’obbligo tributario;
c) che la somma versata in eccedenza non era stata recuperata in alcun modo. La Commissione Regionale ha accolto l’appello della contribuente in quanto dalla copia della dichiarazione risultava la eccedenza versata e portata a credito. Ha aggiunto che l’eccedenza chiesta a rimborso spetta anche in caso di mancanza della dichiarazione per l’anno successivo.
Hanno proposto ricorso il Ministero delle Finanze e l’Agenzia per le Entrate. L. R. ha resistito con controricorso.

Motivi della decisione
I ricorrenti hanno dedotto violazione e falsa applicazione degli articoli 4 D.P.R. n. 42/1988 e 38 D.P.R. n. 602/73 nonchè omessa motivazione ed hanno sostenuto che il rimborso non spetta perchè la dichiarazione non è stata presentata nell’anno successivo e perchè l’istanza è stata presentata oltre il termine decadenziale di 18 mesi dalla data di versamento. La resistente ha contestato l’applicabilità della disciplina dell’articolo 38 perchè nella specie il credito non è nato da un versamento diretto ed ha ritenuto applicabile la disciplina della prescrizione decennale. Ritiene la Corte che il ricorso non è fondato.
Alla base del comportamento della resistente vi è un evidente errore poichè il suo obbligo tributario di erede, per i redditi imputabili al suo genitore e relativi al 1988, e stato attuato in via definitiva con la dichiarazione presentata nel 1989, per cui la disciplina del riporto dell’eccedenza contenuta nell’articolo 4 del D.P.R. era ab origine inapplicabile per l’impossibilità giuridica di configurare un ulteriore obbligo di dichiarazione a carico dell’erede. La resistente doveva chiedere il rimborso in dichiarazione e non poteva giuridicamente utilizzare la procedura del riporto della eccedenza.
Trattasi, però, di un errore formale che non può produrre conseguenze sostanziali sul diritto di credito sorto per avere versato una somma non dovuta.
La disciplina dell’articolo 4 ha come presupposto la possibilità giuridica che una dichiarazione per l’anno successivo venga presentata, poichè solo in una evenienza di questo tipo si può configurare un comportamento attivo del soggetto creditore consistente nell’utilizzazione del credito, oppure un comportamento consistente nella presentazione dell’istanza di rimborso ex art. 38, allorchè l’eccedenza non venga utilizzata nell’anno successivo o allorchè la dichiarazione non venga presentata.
La disciplina da applicare nella specie è quella più generale di un credito indicato in dichiarazione, per il quale l’istanza di rimborso non va ricondotta all’istituto della decadenza, ma a quello della prescrizione. Con la dichiarazione, infatti, l’Amministrazione è resa edotta dei conteggi effettuati dal contribuente ed è messa nelle condizioni di conoscere le pretese che vengono rappresentate in un atto tanto importante. Nella specie, la L. ha indicato il suo credito in dichiarazione e tanto basta ai fini dell’insorgenza del diritto, essendo del tutto irrilevante la modalità di riscossione o di utilizzazione del credito.
Il credito derivante dalla dichiarazione, e non contestato dalla Amministrazione ai sensi degli articoli 36 bis e 36 ter del D.P.R. n. 600/1973 o con un ordinario avviso di accertamento in rettifica, si consolida (e diventa esercitatile) nel momento in cui scade il tempo previsto dalla legge a favore dell’Ufficio per uno dei provvedimenti testè ipotizzati. E’ evidente che la mancata contestazione dell’Amministrazione (nel tempo ad essa assegnato dalla legge) costituisce un importante riconoscimento implicito della esistenza e della validità del credito di imposta, che soltanto da quel momento può essere esercitato e può essere assoggettato alla disciplina della prescrizione decennale.
Nella specie la prescrizione dei dieci anni non si è sicuramente verificata, per cui il ricorso va rigettato.
Sussistono valide ragioni per compensare le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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