Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 14-10-2011) 10-11-2011, n. 40981 Conflitti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza 16/1/09 il Giudice di pace di Oria, decidendo nel procedimento penale nei confronti di R.G. e S. A., imputati in concorso di lesioni personali colpose da incidente stradale in danno di C.C. e dei suoi familiari (in (OMISSIS)), dichiarava la propria incompetenza per materia (le lesioni patite dalle persone offese risultando di gran lunga superiori ai venti giorni) e ordinava la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi, giudice competente.

Con ordinanza 16/5/11 il Tribunale di Brindisi, sezione dist. di Francavilla Fontana, conformandosi alla giurisprudenza di legittimità che affermava la competenza del giudice di pace in tutte le ipotesi di lesioni colpose da incidente stradale perseguibili a querela di parte (e quindi anche in caso di malattia superiore ai 20 giorni), sollevava conflitto negativo di competenza e disponeva la trasmissione degli atti a questa S.C. per la sua soluzione.

All’udienza camerale fissata per la discussione il PG presso questa Corte concludeva perchè venisse dichiarata la competenza del Giudice di pace. Nessuno compariva per gli imputati e le parti private.

I rilievi del Tribunale remittente sono corretti. La norma del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 4, in tema di lesioni colpose "ordinarie" (non afferenti, cioè, a determinate materie indicate nella norma stessa), perseguibili a querela, prevede la competenza (penale) per materia del Giudice di pace (lett. a), senza alcuna distinzione legata alla gravità delle lesioni medesime. Ne consegue, nel caso in esame, che la contestata aggravante dell’art. 590 c.p., comma 2 (per le lesioni personali gravi, ma pur sempre colpose e perseguibili a querela, conseguite all’incidente stradale) non comporta la superiore competenza del tribunale.

Conforme anche la richiesta del PG, va pertanto dichiarata la competenza del Giudice di Pace di Oria, cui gli atti vanno trasmessi.

P.Q.M.

Dichiara la competenza del Giudice di Pace di Oria, cui dispone trasmettersi gli atti.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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