T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, Sent., 14-12-2011, n. 1734

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Società ricorrente – che svolge attività di realizzazione di manufatti pubblicitari e di istallazione degli stessi lungo le arterie stradali del territorio nazionale – presentava, in data 12/6/2006, istanza di rilascio di autorizzazione alla posa di un cartello pubblicitario lungo la SP BS 11 "Padana Superiore, alla progressiva Km. 205 + 240 lato destro, all’interno del Centro abitato.

Con l’atto impugnato del 25/10/2006 il Comune di Urago d’Oglio comunicava il diniego sull’istanza, fondato sul mancato rispetto delle distanze stabilite dall’art. 51 comma 3 lett. c) del regolamento di esecuzione al Codice della Strada. Tale circostanza era stata segnalata dalla Provincia in sede di emissione del nulla osta di competenza.

Con gravame ritualmente notificato e tempestivamente depositato presso la Segreteria della Sezione i ricorrenti impugnano i provvedimenti in epigrafe, deducendo i seguenti motivi di gravame:

a) Violazione dell’art. 23 del Codice della Strada e dell’art. 51 del regolamento di esecuzione, eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto dei presupposti e superficialità dell’istruttoria, poiché un accertamento avrebbe permesso di rilevare l’assenza in loco di impianti pubblicitari regolarmente autorizzati;

b) Eccesso di potere per carenza di istruttoria, poiché la metodologia e i criteri di misurazione adoperati nell’accertamento sono del tutto imprecisati;

c) Violazione dell’art. 10bis della L. 241/90, per omessa emanazione del preavviso di rigetto.

L’amministrazione comunale non si è costituita in giudizio.

Con ordinanza n. 168, adottata nella Camera di Consiglio del 14/2/2007, questo Tribunale ha disposto l’acquisizione di chiarimenti da parte del Comune, i quali sono stati forniti con deposito del 16/3/2007. Il Responsabile dell’Ufficio Polizia Locale afferma che il punto richiesto si trova a 10 metri dal cartello pubblicitario della Società Publiesse e lo precede, e dunque ravvisa il contrasto con l’art. 51 comma 4 lett. c) del regolamento di esecuzione al Codice della Strada, che prevede una distanza minima di 25 metri dagli altri manufatti pubblicitari. Il cartello è stato autorizzato dall’ANAS il 12/12/1988 quando il punto di collocazione era al di fuori del Centro abitato, mentre dal 1998 ad oggi è stata regolarmente pagata la tassa comunale sulla pubblicità. La strada è diventata provinciale nel 2001 e nel tratto di Centro abitato è subentrato il Comune.

Con motivi aggiunti depositati il 16/5/2007 parte ricorrente impugna il nuovo atto di diniego emesso in data 21/4/2007, il quale dà conto dell’elemento ostativo di cui si è già detto (cartello pubblicitario della Società Pubbliesse), e del conseguente contrasto con l’art. 51 comma 4 lett. c) del regolamento.

I motivi dedotti sono i seguenti:

d) Violazione ed errata applicazione dell’art. 53 del D.P.R. 495/92, eccesso di potere per erronea rappresentazione dei presupposti e difetto di istruttoria, dato che il diniego si fonda sull’esistenza di un cartello abusivo, privo di una valida autorizzazione;

e) Violazione e falsa applicazione degli artt. 51 comma 4, 53 e 58 del regolamento di esecuzione al Codice della Strada, poiché – anche se prima del 1992 erano ammesse autorizzazioni a durata illimitata – dall’entrata in vigore del Codice le stesse mantengono validità triennale, e dunque quella della controinteressata avrebbe dovuto essere adeguata;

f) Violazione dell’art. 10bis della L. 241/90, per omessa valutazione delle censure del ricorso introduttivo e delle note in replica alla comunicazione del 14/3/2007.

Alla pubblica udienza del 16/11/2011 il ricorso introduttivo ed i motivi aggiunti venivano chiamati per la discussione e trattenuti in decisione.

Motivi della decisione

I ricorrenti contestano il provvedimento con il quale l’amministrazione si è pronunciata negativamente sulla domanda di istallazione di 1 cartello pubblicitario lungo la SP BS 11 "Padana Superiore", richiamando il fatto ostativo della presenza a 10 metri del manufatto della Società Publiesse, con conseguente contrasto con l’art. 51 comma 4 lett. c) del regolamento di esecuzione al Codice della Strada.

1. Deve essere dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del gravame introduttivo, in quanto il Comune ha riattivato il procedimento ed adottato un nuovo atto sfavorevole accompagnato da una più diffusa motivazione.

2. I motivi aggiunti sono infondati e devono essere respinti, per le ragioni di seguito precisate.

2.1 Parte ricorrente lamenta la violazione ed errata applicazione dell’art. 53 del D.P.R. 495/92, l’eccesso di potere per erronea rappresentazione dei presupposti e difetto di istruttoria, dato che il diniego si fonda sull’esistenza di un cartello abusivo, privo di una valida autorizzazione; deduce poi la violazione e falsa applicazione degli artt. 51 comma 4, 53 e 58 del regolamento di esecuzione al Codice della Strada, poiché – anche se prima del 1992 erano ammesse autorizzazione a durata illimitata – dall’entrata in vigore del Codice le stesse mantengono validità triennale, e dunque quella della controinteressata avrebbe dovuto essere adeguata. Poiché la posa del cartello risale al 12/12/1988 e la scadenza indicata nel buono è del 31/12/1991, il titolo (in assenza di prova di rinnovi reiterati nel tempo) è irrimediabilmente scaduto, ed il Comune avrebbe dovuto ordinare la rimozione dell’impianto.

L’articolata censura è priva di pregio.

2.2 Il cartello pubblicitario della controinteressata è stato anzitutto regolarmente autorizzato dall’ANAS in data 12/12/1988 (doc. 5 allegato alla relazione comunale). Riferisce il Comune che la mancata coincidenza della chilometrica riportata con l’attuale dipende dalle modifiche (che l’hanno riguardata) più volte intervenute nel tempo. Pur in assenza di formali atti di rinnovo, l’impresa Pubbliesse ha prodotto un principio di prova del versamento della tassa. Dette circostanze (titolo autorizzatorio originario, tributo corrisposto) hanno permesso alla Società di denunciare l’impianto alla Provincia – che lo ha ammesso al riordino – nell’ambito del procedimento di revisione della cartellonistica sulle strade provinciali (anche ex statali – cfr. nota doc. 4 allegato relazione istruttoria).

Non è degna di rilievo l’obiezione di parte ricorrente circa il difetto di prova dell’autodenuncia, poiché a fronte di un’asserzione precisa e circostanziata (inserimento tra i manufatti destinati al riordino) spetta a P. l’onere di offrire elementi di segno contrario, avvalendosi degli atti pubblicati dalla Provincia nel corso del procedimento di riorganizzazione e razionalizzazione del materiale pubblicitario distribuito sul suo territorio.

2.3 Le argomentazioni addotte dall’amministrazione sono sufficienti a conferire al cartello un supporto giuridico (seppur precario), tale da giustificare la sua valorizzazione nell’esame delle domande presentate da altre imprese del settore. Correttamente pertanto l’istanza di parte ricorrente è stata disattesa sulla base della collocazione a 10 metri di altro impianto, non qualificabile come abusivo. Certamente è onere dell’amministrazione verificare l’ultimazione del procedimento di regolarizzazione.

3. Nessuna rilevanza può infine assumere la dedotta violazione dell’art. 10bis della L. 241/90, in quanto il diniego – a fronte di un altro cartello a breve distanza – costituiva un atto assolutamente vincolato, con conseguente depotenziamento della censura alla luce dell’art. 21octies della L. 241/90.

In conclusione il ricorso è infondato, e deve essere respinto.

Nulla per le spese, in difetto di costituzione in giudizio dell’amministrazione e della controinteressata.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando, dichiara la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del ricorso introduttivo.

Respinge i motivi aggiunti.

Nulla per le spese.

La presente sentenza è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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