Cass. civ. Sez. III, Sent., 15-05-2012, n. 7538 Assemblea

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

L’avv. C. citò in giudizio risarcitorio la soc. Serena con riferimento ad una delibera assembleare della convenuta, nella quale egli era stato nominato amministratore, ma che era stata disconosciuta dal presidente dell’assemblea; delibera della quale era stata successivamente accertata la validità in via giudiziale.

Il Tribunale di Palermo dichiarò prescritto il diritto esercitato dall’attore, con sentenza poi confermata dalla Corte d’appello della stessa città. In particolare, il giudice ha ritenuto che il termine prescrizionale iniziasse a decorrere dalla data di celebrazione dell’assemblea stessa (quando fu posto in essere l’illegittimo intervento del presidente, che mortificò la maggioranza assembleare) e che non potesse farsi ricorso ai principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in tema di danno lungolatente.

Propone ricorso per cassazione l’avv. C. attraverso due motivi. Risponde con controricorso la Serena spa. Ambedue le parti hanno depositato memorie per l’udienza. Dopo le richieste del P.G. il difensore del C. ha depositato note di replica.

Motivi della decisione

Il primo motivo censura la sentenza per violazione di legge, per avere stabilito che il termine prescrizionale debba farsi decorrere dalla data della delibera assembleare, sostenendo, invece, che tale termine debba farsi decorrere (così come stabilito dalla giurisprudenza di legittimità in determinate fattispecie c.d. di danno lungo latente) da quando fu resa la pronunzia giudiziale che dichiarò valida la deliberazione stessa.

Il secondo motivo censura la sentenza per vizio della motivazione relativamente al punto in cui ha affermato che la giurisprudenza relativa al danno c.d. lungolatente non può essere applicata al caso in esame, in considerazione della qualità di "tecnico del diritto" attribuibile all’avv. C., "in grado di valutare l’illegittimità del diniego della sua proclamazione da parte del presidente…".

I motivi che possono essere congiuntamente esaminati sono infondati.

Il collegio è ben consapevole della giurisprudenza alla quale fa riferimento il ricorrente, formatasi, intorno a particolari fattispecie in cui sia l’esistenza del danno, sia la consapevolezza della sua ingiustizia restano a lungo latenti nella consapevolezza del soggetto offeso, ponendolo così nell’impossibilità di esercitare il diritto al risarcimento. In altri termini, come afferma, in particolare, Cass. 2 febbraio 2007, n. 2305, si tratta di casi in cui si verifica uno scollamento temporale tra il momento dell’inflizione del danno ad opera del danneggiante ed il momento della sua compietà percezione da parte del danneggiato.

Giurisprudenza, questa, che è stata attentamente esaminata dalla sentenza impugnata, la quale ha concluso che essa non si attaglia al caso in esame.

La ragione per la quale quello in esame non può essere considerato un caso di danno lungolatente il giudice d’appello la rinviene, con motivazione congrua e logica, nella circostanza che colui che assume essere vittima di danno è un tecnico del diritto, presente nell’assemblea che lo vide eletto consigliere di amministrazione ed in grado di valutare l’illegittimità del diniego (da parte del presidente dell’assemblea stessa) della sua proclamazione. A ciò può aggiungersi che la deliberazione assembleare della quale si discute fu nell’immediatezza impugnata (cfr. il controricorso a pag.

8, secondo cui l’impugnazione fu esperita solo 14 giorni dopo l’assemblea) dai soci della Serena, i quali in tal modo posero in discussione la legittimità stessa della decisione del presidente di considerarla invalida. In conclusione, il ricorso deve essere respinto, con condanna del ricorrente a rivalere la controparte delle spese sopportate nel giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 8.200,00, di cui Euro 8.000,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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