T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, Sent., 14-12-2011, n. 1733

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Società ricorrente – che svolge attività di realizzazione di manufatti pubblicitari e di istallazione degli stessi lungo le arterie stradali del territorio nazionale – presentava, in data 15/4/2006, istanza di rilascio di autorizzazione alla posa di un cartello pubblicitario lungo la SP BS 11 "Padana Superiore", alla progressiva Km. 204 + 480 lato destro, all’interno del Centro abitato.

Con l’atto impugnato del 25/10/2006 il Comune di Urago d’Oglio comunicava il diniego sull’istanza, fondato sul mancato rispetto delle distanze stabilite dall’art. 51 comma 4 lett. c) del regolamento di esecuzione al Codice della Strada. Tale circostanza ostativa era stata segnalata dalla Provincia il 10/4/2006 in sede di emissione del nulla osta di competenza, per la presenza di un’intersezione a distanza inferiore a 25 metri dal punto interessato.

Con gravame ritualmente notificato e tempestivamente depositato presso la Segreteria della Sezione i ricorrenti impugnano i provvedimenti in epigrafe, deducendo i seguenti motivi di gravame:

a) Violazione dell’art. 23 del Codice della Strada e dell’art. 51 del regolamento di esecuzione, eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto dei presupposti e superficialità dell’istruttoria, poiché è illegittimo richiamare una norma senza spiegare le concrete ragioni del contrasto con essa e in ogni caso un sopralluogo avrebbe permesso di rilevare l’assenza di elementi ostativi;

b) Eccesso di potere per carenza di istruttoria, poiché la metodologia e i criteri di misurazione adoperati nell’accertamento sono del tutto imprecisati;

c) Violazione dell’art. 10bis della L. 241/90, per omessa emanazione del preavviso di rigetto.

L’amministrazione comunale non si è costituita in giudizio.

Con ordinanza n. 167, adottata nella Camera di Consiglio del 14/2/2007, questo Tribunale ha disposto l’acquisizione di chiarimenti da parte del Comune, i quali sono stati forniti con deposito del 16/3/2007. Il Responsabile dell’Ufficio Polizia Locale afferma che il punto richiesto (come risulta da documentazione fotografica allegata) si trova a 2,5 metri prima del segnale di pericolo "cunetta", e a 17,30 metri dall’intersezione tra la SP 11 e Via Brede. Inoltre il punto è a distanza inferiore ai 3 metri dalla linea di margine della carreggiata.

Con motivi aggiunti depositati il 16/5/2007 parte ricorrente impugna il nuovo atto di diniego emesso in data 21/4/2007, il quale dà conto dei risultati dell’accertamento e della distanza di 2,5 metri dal segnale di pericolo "cunetta" e di 17,30 metri dall’intersezione la SP BS 11 e la Via Brede, e del contrasto con l’art. 51 comma 4 lett. a) del regolamento del Codice della Strada che vieta (lungo le strade urbane di scorrimento) il posizionamento di mezzi pubblicitari 50 metri prima dei segnali di pericolo e 50 metri prima delle intersezioni.

I motivi dedotti sono i seguenti:

d) Violazione ed errata applicazione degli artt. 2 e 24 del D. Lgs. 285/92 e dell’art. 51 del D.P.R. 495/92, eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto dei presupposti, dato che il diniego si fonda sull’erronea qualificazione del tratto di strada coinvolto come strada urbana di scorrimento, quando viceversa assume natura di strada locale;

e) Violazione e falsa applicazione degli artt. 51 e 77 del regolamento di esecuzione al Codice della Strada, eccesso di potere per sviamento, poiché al momento di presentazione della domanda non era stato installato alcun segnale di prescrizione o pericolo;

f) Falsa applicazione dell’art. 23 del Codice della Strada, dell’art. 51 del regolamento di esecuzione, eccesso di potere per travisamento dei fatti, poichè la rilevazione della distanza dall’intersezione si rivela del tutto errata;

g) Violazione dell’art. 51 del regolamento di esecuzione, poiché è stata fatta applicazione del comma 2 lett. a) che riguarda le istallazioni al di fuori del Centro abitato, mentre all’interno l’art. 51 comma 4 – per la distanza dalla carreggiata – rinvia alle norme regolamentari locali (che nulla prescrivono in materia);

h) Violazione dell’art. 10bis della L. 241/90, per omessa valorizzazione dei rilievi dei ricorrenti.

Alla pubblica udienza del 16/11/2011 il gravame introduttivo ed i motivi aggiunti venivano chiamati per la discussione e trattenuti in decisione.

Motivi della decisione

I ricorrenti contestano il provvedimento con il quale l’amministrazione si è pronunciata negativamente sulla domanda di istallazione di 1 cartello pubblicitario lungo la SP BS 11 "Padana Superiore", richiamando in particolare a sostegno la distanza di 2,5 metri dal segnale di pericolo "cunetta" e di 17,30 metri dall’intersezione la SP BS 11 e la Via Brede.

1. Deve essere dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del gravame introduttivo, in quanto il Comune ha riattivato il procedimento ed adottato un nuovo atto sfavorevole accompagnato da una più diffusa motivazione.

2. I motivi aggiunti sono infondati e devono essere respinti, per le ragioni di seguito precisate.

2.1 Va anzitutto affrontata la censura di cui alla lett. e) dell’esposizione in fatto, con la quale parte ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 51 e 77 del regolamento di esecuzione al Codice della Strada, l’eccesso di potere per sviamento, poiché al momento di presentazione della domanda non era stato installato alcun segnale di prescrizione o pericolo "cunetta" (cfr. fotosimulazione doc. 10). Lamenta P. che ogni cartello deve essere installato in modo non arbitrario, deve essere preceduto (ex art. 77 del regolamento richiamato) dall’approvazione di un adeguato progetto che garantisca sicurezza e fluidità alla circolazione veicolare ed è necessario poi riportare sul retro il marchio della ditta produttrice, l’anno di fabbricazione e gli estremi dell’ordinanza comunale.

La doglianza è infondata.

2.2 Osserva il Collegio in linea generale che l’incolumità psicofisica degli individui in transito con i rispettivi mezzi è salvaguardata evitando che i cartelli pubblicitari possano arrecare pericolose distrazioni, e in quest’ottica le disposizioni del Codice della Strada mirano a tutelare il bene salute, il cui carattere inderogabile è sancito direttamente dalla Costituzione.

L’art. 23 comma 1 del D. Lgs. 285/92 vieta di collocare lungo le strade impianti pubblicitari che possono "arrecare disturbo agli utenti della strada o distrarne l’attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione". La loro collocazione "è soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte dell’ente proprietario della strada" (comma 4). L’interpretazione della norma citata deve avvenire nel rispetto dei principi ispiratori del Codice della Strada, tra i quali assume ruolo guida la sicurezza delle persone nella circolazione stradale, rientrando tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato (art. 1).

2.3 Così precisato, nella specie l’amministrazione ha dato conto dell’avvenuta collocazione – quasi a ridosso del punto richiesto – del segnale di pericolo "cunetta". L’andamento in salita della Via è perfettamente percepibile dall’esame del materiale fotografico allegato alla relazione del 16/3/2007.

Se questa è la conformazione dell’arteria stradale di cui si discorre, l’installazione del relativo segnale di pericolo era un’operazione assolutamente indispensabile a salvaguardia dell’incolumità degli automobilisti, con conseguente applicazione delle limitazioni introdotte dall’art. 51 comma 4 del regolamento (che prescrive – per i manufatti da istallare prima dei segnali di pericolo – la distanza minima di 50 metri per le strade urbane di scorrimento e di 30 metri per le strade locali).

Irrilevanti appaiono sia la (dedotta) collocazione del manufatto dopo il deposito della domanda di autorizzazione alla posa del cartello pubblicitario, sia il mancato rispetto dell’art. 77 del regolamento. In presenza di un ostacolo come la cunetta, che in condizioni atmosferiche particolari può presentare notevoli insidie, l’avviso rivolto agli automobilisti con il normale strumento previsto dal Codice della Strada (segnale di pericolo) rappresenta un adempimento assolutamente vincolato, rispetto al quale le pur comprensibili ragioni dell’imprenditore sono cedevoli ed eventuali irregolarità formali nel procedimento finalizzato alla sua collocazione non sono in grado di produrre effetti vizianti.

L’amministrazione deve optare per la preminenza delle esigenze di sicurezza della circolazione rispetto al pur rilevante interesse economico di cui sono portatori gli operatori del settore, con una scelta perfettamente legittima (e dovuta) anche alla luce dei canoni costituzionali di salvaguardia dell’integrità fisica e della salute degli individui: infatti questo Tribunale ha più volte evidenziato che il valore dell’iniziativa economica privata della quale l’attività pubblicitaria costituisce estrinsecazione – seppur riconosciuto e protetto dalla Carta costituzionale – recede nel giudizio di bilanciamento con il valore superiore della salute individuale e collettiva, al quale è garantita la massima protezione (cfr. sentenze Sezione 28/2/2008 n. 174; 27/11/2008 n. 1702; 5/3/2009 n. 529).

2.4 A questo punto il Collegio richiama il principio per cui, qualora un provvedimento amministrativo sia sorretto da una pluralità di motivazioni, si applica il principio di resistenza, per cui la validità anche soltanto di una delle argomentazioni poste a base del provvedimento medesimo è sufficiente di per sé a supportarne il contenuto (T.A.R. Lombardia Milano, sez. IV – 22/9/2009 n. 4700). Dato che il provvedimento impugnato si fonda su una pluralità di autonomi motivi, il rigetto di quelli rivolti a contestare una delle sue ragioni giustificatrici comporta la sopravvenuta carenza di interesse rispetto all’esame delle ulteriori doglianze mosse contro le motivazioni residue: anche qualora tali censure dovessero essere accolte, esse non potrebbero comunque determinare il suo annullamento (T.A.R. Campania Napoli, sez. III – 9/9/2008 n. 10065; T.A.R. Lazio Roma, sez. II – 28/1/2008 n. 608; sentenza Sezione 1/12/2009 n. 2391). Si tratta di un indirizzo giurisprudenziale consolidato, secondo il quale in definitiva ove più motivazioni accompagnino autonomamente un provvedimento amministrativo, i dubbi che investono una di esse non introducono un vizio di legittimità se un’altra giustificazione sia in via autonoma idonea a sostenerlo (Consiglio di stato, sez. V – 29/8/2006 n. 5039).

In definitiva le doglianze mosse avverso le ulteriori parti del provvedimento appaiono insuscettibili di recare beneficio ai ricorrenti, che restano privi dell’interesse alla loro definizione.

3. Può peraltro darsi conto della carenza di interesse all’esame della prima censura formulata nei motivi aggiunti, poiché la qualificazione della strada si rivela a questo punto del tutto irrilevante, mentre – per quanto riguarda la contestata distanza dall’intersezione – pare al Collegio che da un semplice esame visivo della foto prodotta dall’amministrazione in esito all’istruttoria (in particolare la seconda del doc. 3) emerga la verosimiglianza della ricostruzione dello stato dei luoghi operata dall’amministrazione.

4. Nessuna rilevanza può infine assumere la dedotta violazione dell’art. 10bis della L. 241/90, in quanto come già sottolineato la collocazione del segnale di pericolo in loco costituiva un atto assolutamente vincolato, con conseguente depotenziamento della censura alla luce dell’art. 21octies della L. 241/90.

In conclusione il ricorso per motivi aggiunti è in parte inammissibile e in parte infondato, e deve essere respinto.

Nulla per le spese, in difetto di costituzione in giudizio dell’amministrazione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando, dichiara la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del ricorso introduttivo.

Dichiara in parte inammissibili e in parte infondati i motivi aggiunti.

Nulla per le spese.

La presente sentenza è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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