Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 14-10-2011) 10-11-2011, n. 40979

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 5.2.2010 il Giudice di pace di Sant’Agata di Militello dichiarava la propria incompetenza per materia, ai sensi dell’art. 21 cod. proc. pen., nel procedimento a carico di T. F. per il reato di cui agli artt. 81, 594 e art. 61 cod. pen., n. 10, motivando che la aggravante comportava la competenza del Tribunale.

2. Il Tribunale di Patti, sezione distaccata di Sant’Agata di Militello, in composizione monocratica, al quale erano stati trasmessi gli atti, declinava la competenza e disponeva la trasmissione degli atti a questa Corte per la risoluzione del conflitto, osservando che a norma del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 4 recante disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace a norma della L. 24 novembre 1999, n. 468, art. 24, il titolo del reato radica la competenza del Giudice di pace, senza che, in proposito, assuma alcun rilievo la ricorrenza della aggravante di cui all’art. 61 cod. pen., n. 10, con indicata tra le aggravanti di cui al comma 3 del citato art. 4.

Motivi della decisione

1. Il conflitto sussiste, in quanto due giudici contemporaneamente ricusano la cognizione del medesimo fatto loro deferito, dando così luogo a quella situazione di stallo processuale, prevista dall’art. 28 cod. proc. pen., la cui risoluzione è demandata a questa Corte dalla norme successive.

2. Il conflitto deve essere risolto nel senso della affermazione della competenza del giudice che per primo la ha declinata.

Il D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 4, comma 1, lett. a), indica tra i reati di competenza del Giudice di pace l’art. 594 cod. pen. comprese le ipotesi aggravate; nè, invero, la contestata aggravante di cui all’art. 61 cod. pen., n. 10 è tra quelle indicate al citato art. 4, comma 3.

P.Q.M.

Dichiara la competenza del Giudice di pace di Sant’Agata di Militello cui dispone trasmettersi gli atti.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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