T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, Sent., 14-12-2011, n. 1732

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il presente ricorso riguarda la decisione del Comune di Dello di risolvere il contratto stipulato il 21 gennaio 2009 con la ricorrente I. srl per lo svolgimento dei seguenti servizi: (a) accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità; (b) accertamento e riscossione dei diritti relativi alle pubbliche affissioni; (c) riscossione coattiva delle contravvenzioni elevate dalla polizia locale.

2. La scelta di risolvere il contratto (che sarebbe scaduto il 31 dicembre 2012 per le prime due attività e il 30 aprile 2012 per la terza) è stata espressa dal segretario comunale con nota del 9 febbraio 2011. Il fondamento è però costituito dalla deliberazione consiliare n. 34 del 20 dicembre 2010, con la quale il Comune ha stabilito il passaggio dall’imposta comunale sulla pubblicità al CIMP (canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari) ai sensi dell’art. 62 del Dlgs. 15 dicembre 1997 n. 446.

3. Nelle trattative anteriori all’instaurazione del presente giudizio la ricorrente si era dichiarata disponibile a gestire il CIMP fino alla scadenza originaria ma il Comune ha rifiutato, preferendo per questo servizio la gestione diretta, e ha interpretato l’atteggiamento della ricorrente come recesso dall’intero contratto, che altrimenti sarebbe rimasto efficace per quanto riguarda le pubbliche affissioni e le contravvenzioni della polizia locale.

4. Con atto notificato il 18 febbraio 2011 e depositato il 22 febbraio 2011, integrato da duplici motivi aggiunti, la ricorrente ha impugnato la risoluzione del contratto lamentando in sintesi (i) difetto di motivazione e (ii) violazione delle regole contrattuali di cui è garante l’art. 21sexies della legge 7 agosto 1990 n. 241. Oltre all’annullamento degli atti impugnati è stato chiesto il risarcimento del danno o quantomeno un equo indennizzo ai sensi dell’art. 21quinquies della legge 241/1990.

5. Il Comune si è costituito in giudizio chiedendo la reiezione del ricorso.

6. Questo TAR con ordinanze n. 270 del 18 marzo 2011 e n. 598 del 24 giugno 2011 ha fissato alle parti le seguenti lineeguida in vista della definizione del merito o della ricerca di un accordo stragiudiziale:

6.1 la premessa in diritto è che il Comune nel momento in cui decide di passare al CIMP è legittimato a recedere dal contratto ex 64 comma 3 del Dlgs. 446/1997 per la parte relativa all’imposta comunale sulla pubblicità;

6.2 tuttavia una simile decisione comporta l’obbligo di indennizzare il gestore della perdita conseguente alla riduzione del servizio;

6.3 pertanto il Comune è tenuto a negoziare con la ricorrente un nuovo equilibrio economico per la prosecuzione del servizio in forma ridotta, ovvero un indennizzo ex art. 21quinquies della legge 241/1990;

6.4 nello specifico la vicenda è complicata dal fatto che vi sono pretese reciproche (v. relazione del segretario comunale depositata il 20 giugno 2011);

6.5 in particolare la ricorrente ha chiesto per la fine anticipata del servizio (sia relativamente all’imposta comunale sulla pubblicità sia per quanto riguarda i diritti relativi alle pubbliche affissioni) un importo compreso tra Euro 4.000 ed Euro 5.000 per ciascuna delle due annualità residue (somma che corrisponde indicativamente all’utile degli esercizi 2009 e 2010). Il Comune ha però opposto in compensazione asseriti crediti per l’installazione di 25 tabelloni pubblicitari (il cui onere ai sensi dell’art. 1 comma 4 del contratto di servizio avrebbe dovuto essere assunto dalla ricorrente) e ha inoltre contestato il ritardo nel pagamento della seconda rata semestrale del canone annuo del 2008;

6.6 anche i crediti opposti dal Comune rientrano nella giurisdizione amministrativa e nella materia del presente giudizio, in quanto possono limitare l’importo dovuto a titolo di indennizzo;

6.7 l’esatta definizione dell’indennizzo spetta in primo luogo alle parti, che sono tenute a svolgere una trattativa secondo i principi di trasparenza e buona fede;

6.8 la ricorrente ha la facoltà di proseguire nella parte residua del rapporto fino alla scadenza stabilita o di recedere dall’intera gestione, conservando in entrambi i casi il diritto a un indennizzo;

6.9 il criterio di calcolo dell’indennizzo può essere individuato nell’utile di esercizio, ferma restando la facoltà delle parti di adottare altri parametri o forme di indennizzo diverse dall’equivalente monetario;

6.10 per quanto riguarda l’eccezione relativa ai 25 tabelloni pubblicitari, la corrispondente spesa sostenuta dal Comune può essere portata a compensazione solo se si accerta l’inadempimento della ricorrente (la quale si difende affermando di aver provveduto all’acquisto ma non all’installazione in mancanza di indicazioni da parte degli uffici comunali). Risulta poi necessario ripartire la spesa pro quota in relazione agli anni di durata del rapporto, escludendo l’importo riferibile al periodo cancellato dalla risoluzione (nel quale la ricorrente non può evidentemente trarre alcuna utilità dai suddetti tabelloni);

6.11 il ritardo da parte della ricorrente nel pagamento della seconda rata semestrale del canone annuo del 2008 appare irrilevante, se si considera che l’art. 1 comma 3 del contratto di servizio concede un termine di tolleranza pari a un mese e che il pagamento è stato effettuato il primo giorno utile dopo tale termine;

6.12 per facilitare le trattative e i contatti tra le parti è stato nominato un ausiliario del giudice con il compito di raccogliere e ordinare le varie proposte e di formulare delle valutazioni sugli elementi di fatto rilevanti ai fini del calcolo dell’indennizzo. La scelta del soggetto incaricato è stata affidata al Prefetto di Brescia, il quale ha designato la dott. Franca Di Rubbo, dirigente del Servizio Contabilità e Gestione Finanziaria della Prefettura.

7. L’ausiliario del giudice ha esposto nella relazione depositata il 29 settembre 2011 gli sviluppi della vicenda. In particolare:

(a) in data 20 luglio 2011 l’ausiliario del giudice ha contattato i legali delle parti chiedendo copia della documentazione rilevante e fissando un incontro in Prefettura per il giorno 29 luglio 2011;

(b) i legali hanno però chiesto un differimento allo scopo di attendere l’esito dell’incontro tra le parti fissato in Comune per il giorno 27 luglio 2011;

(c) in effetti in data 27 luglio 2011 le parti hanno trovato un accordo nei termini seguenti: (1) la ricorrente rinuncia alla prosecuzione del servizio di accertamento e riscossione dei diritti relativi alle pubbliche affissioni; (2) la ricorrente rinuncia anche all’indennizzo per la risoluzione del rapporto relativo all’accertamento e alla riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità; (3) in cambio il Comune proroga fino a tutto il 2014 l’affidamento della riscossione coattiva delle contravvenzioni elevate dalla polizia locale, mantenendo le attuali condizioni contrattuali; (4) la controversia pendente viene abbandonata a spese compensate;

(d) il Comune con deliberazione giuntale n. 78 del 13 settembre 2011 ha ratificato il predetto accordo affidando alla ricorrente il servizio di riscossione coattiva delle contravvenzioni per il periodo maggio 2012 – dicembre 2014. Nella motivazione si dà atto che il corrispettivo stimato per il periodo di proroga (essendo l’aggio pari al 15% delle somme riscosse) corrisponde a circa Euro 15.000 e dunque rimane entro la soglia degli affidamenti diretti ex art. 125 comma 11 del Dlgs. 12 aprile 2006 n. 163.

8. Con memoria depositata il 30 novembre 2011 la ricorrente ha chiesto la dichiarazione di improcedibilità a spese compensate. Il Comune ha fatto adesione.

9. Anche se le parti hanno raggiunto un’intesa prima che le rispettive posizioni fossero sottoposte all’esame dell’ausiliario del giudice, a quest’ultimo spetta comunque il compenso previsto dal DM 30 maggio 2002 in relazione all’attività svolta. Applicando il metodo delle vacazioni ex art. 4 della legge 8 luglio 1980 n. 319, tenendo inoltre conto delle note depositate dall’ausiliario del giudice il 29 settembre 2011 e il 29 novembre 2011 relativamente al tempo impiegato (40 ore complessive) e alle operazioni svolte (studio degli atti, consultazioni telefoniche e via email con le parti, esame degli ulteriori documenti prodotti dalle parti, stesura della relazione finale), e applicando infine un incremento per la complessità dell’incarico ex art. 52 comma 1 del DPR 30 maggio 2002 n. 115, il compenso può essere liquidato nell’importo di Euro 300.

10. In conclusione il ricorso deve essere dichiarato improcedibile. Le spese di giudizio sono compensate tra le parti. L’onere relativo all’ausiliario del giudice è posto a carico del Comune e della ricorrente nella misura del 50% ciascuno. Al versamento dell’intero compenso provvederà il Comune nel termine di 30 giorni dal deposito della presente sentenza. Il Comune recupererà poi il 50% dell’importo così versato nell’ambito del rapporto ancora in essere con la ricorrente in occasione del primo trasferimento monetario.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile il ricorso. Spese compensate. L’importo del compenso spettante all’ausiliario del giudice è ripartito con le modalità precisate in motivazione.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *