Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 14-10-2011) 10-11-2011, n. 40978 Sentenza di non luogo a procedere

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza ex art. 425 c.p.p., comma 3 il Gup del Tribunale di Bergamo dichiarava non luogo a procedere nei confronti di Z. P., per non avere commesso il fatto, in ordine ai reati, contestati in concorso (con altri separatamente giudicati con giudizio abbreviato ed altro per il quale lo stesso giudice aveva emesso decreto che disponeva il giudizio ordinario), di rapina pluri- aggravata, tentato omicidio ed altro: l’assalto ad un furgone portavalori avvenuto sull’autostrada A4 (Bergamo-Brescia) tra i caselli di (OMISSIS).

Gli elementi (ritenuti insufficienti a sostenere l’accusa in giudizio) a carico dello Z. (indagato per il supposto ruolo di collegamento, raccordo ed appoggio logistico avuto nei confronti degli autori materiali della rapina, provenienti da Manfredonia, paese di cui anch’egli, residente a Milano, era originario) consistevano, a partire dal 29/5/08, in un reticolo di contatti telefonici intercorsi in giorni, orari e luoghi "topici" per la rapina (anche relativamente ad un suo tentativo fallito il 3/6/08) tra lo stesso Z. e tali M. e F., condannati con rito abbreviato. Oltre ai contatti, telefonici e personali, avuti nel periodo (segnalate ripetute compresenze con i due: in particolare, tra le altre, quella con il F. poche ore prima della rapina nella zona di via (OMISSIS), dove aveva sede la polizia privata Mondialpol cui apparteneva il furgone portavalori; analoga compresenza, in quel caso con il M., si registrava il 3/6/08, giorno del primo fallito tentativo di rapina; lo stesso M. la tarda sera della rapina consumata il 9/6/08 e il mattino dopo, agganciava al pari dello Z., la cella di (OMISSIS) dove quello abitava), seguiva anche un breve viaggio dello Z. a Manfredonia, pochi giorni dopo i fatti (dal 13 al 15/6/08).

La circostanza, tuttavia, che quegli risiedesse a Milano rendeva quei dati, a giudizio del Gup, meno indizianti per lui che per i coindagati venuti dalla Puglia. Di qui la sentenza di proscioglimento.

Ricorreva per cassazione il PG presso la CdA di Brescia, deducendo inosservanza di legge ( l’art. 110 c.p.) e manifesta illogicità della motivazione: una volta ammesso (così lo stesso Gup) che la mera compresenza fisica può agevolare il reato in un contesto di condivisione degli intenti e solidarietà di azione, la circostanza che lo Z. risiedesse a Milano non giustificava la fitta rete di contatti telefonici e personali (desunti dai tabulati e dalle celle di aggancio dei cellulari) in giorni, ore e luoghi appunto "topici" per la rapina (anche in zone della città diametralmente opposte a quella dove egli abitava) con due di coloro che alla medesima parteciparono, giusta la sentenza di condanna per entrambi. Chiedeva l’annullamento della sentenza impugnata.

Con memoria pervenuta il 12/10/11 a firma dello Z. si chiedeva l’integrale rigetto del ricorso, di cui per un verso si deduceva l’inammissibilità (trattandosi di censure di fatto) e per altro l’infondatezza (a fronte delle ragionevoli considerazioni che avevano sorretto la decisione del Gup, conforme alle stesse richieste dell’accusa). All’udienza camerale fissata per la discussione il PG concludeva per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata; il difensore d’ufficio presente si riportava al contenuto della memoria difensiva.

11 ricorso del PG territoriale è fondato e va accolto. Se ai sensi dell’art. 425 c.p.p., comma 3, il giudice dell’udienza preliminare pronuncia sentenza di non luogo a procedere (anche) quando gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere l’accusa in giudizio, deve ammettersi che nel caso in esame non si verte nelle ipotesi previste.

Il Gup del Tribunale di Milano, sia pure dopo attenta analisi degli elementi di prova, gli stessi che avevano portato alla condanna dei coindagati (imputati nel processo) M. e F., ha ritenuto che in favore dello Z. "giocasse" (nel senso, quanto meno, di introdurre elementi di ambiguità: così il Gup) il dato costituito dal fatto che la sua presenza a Milano aveva una giustificazione residenziale, che la localizzazione in via (OMISSIS) cessava sicuramente prima dell’arrivo del furgone portavalori ed infine che la sua presenza in tarda serata nella zona di Santa Maria del Suffragio era perchè lì egli abitava.

La motivazione è per un verso contraddittoria e per altro manifestamente illogica, là dove non nega l’esistenza a carico dello Z. di numerosi elementi indiziari di accusa, che arrivano anche al contatto/sovrapposizione con un’utenza "dedicata" (utilizzata cioè solo per la rapina, circostanza che per gli altri coimputati è stata considerata il quid pluris sufficiente a chiudere il cerchio della colpevolezza), ma li ha depotenziati a fronte di una pretesa "giustificazione residenziale", quasi che il fatto di abitare a Milano rendesse neutro qualunque movimento all’interno della città insieme ai due compaesani (l’uno, il F., arrivato da Manfredonia, l’altro, il M., abitante in un paese del Lodigiano) in seguito indagati, imputati e condannati in concorso con altri per la più classica delle rapine in trasferta (che, classicamente, abbisogna di un contatto in loco). E’ appena da dire (per massima di esperienza) che è difficile che chi ha in mente e sta per commettere un crimine di una tal portata si accompagni e porti con sè per la città (in luoghi ed orari per così dire "topici"), senza utilità alcuna e con notevoli rischi, un compaesano ignaro di tutto.

La prova indiziaria è per sua natura di esito incerto per l’accusa, ma non per questo inibisce il giudizio. Altro sarà dimostrare in quella sede la consapevolezza dello Z. e il suo eventuale ruolo nel delitto, ma ciò – appunto – sarà oggetto di giudizio. Non porta elementi diversi la memoria difensiva, che, censurando come di solo fatto i motivi di ricorso (ma si può provocare il giudizio di legittimità anche per vizi radicali di motivazione) e contestandone comunque la fondatezza, si limita a condividere e a sostenere gli argomenti della sentenza di proscioglimento.

Si impone pertanto l’annullamento della sentenza impugnata e il rinvio per nuovo giudizio al Gup del Tribunale di Bergamo, che eviterà nella motivazione della propria decisione le contraddizioni e i vizi logici sopra segnalati.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Gup del Tribunale di Bergamo.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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