T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, Sent., 14-12-2011, n. 1731

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici di BresciaCremonaMantova con decreto n. 23 dell’11 maggio 2001 ha annullato l’autorizzazione paesistica rilasciata dal Comune di Gardone Riviera alla ricorrente E. srl il 28 febbraio 2001. La suddetta autorizzazione riguardava il progetto di urbanizzazione del comparto n. 63 in località Le Baite.

2. Contro il decreto di annullamento la ricorrente ha proposto impugnazione con atto notificato il 9 luglio 2001 e depositato il 27 luglio 2001.

3. L’amministrazione si è costituita in giudizio chiedendo la reiezione del ricorso.

4. Con memoria depositata il 27 ottobre 2011 la ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse, in quanto nelle more del giudizio è stato redatto un nuovo progetto di urbanizzazione. Su tale progetto la Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano ha rilasciato l’autorizzazione paesistica in data 4 maggio 2011, con l’assenso tacito della Soprintendenza (v. il terzultimo e il penultimo paragrafo della motivazione del provvedimento). All’autorizzazione paesistica ha fatto seguito il rilascio da parte del Comune del permesso di costruire in data 30 agosto 2011.

5. Di conseguenza il ricorso deve essere dichiarato improcedibile. Considerati gli sviluppi della vicenda le spese di giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile il ricorso. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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