Cass. civ. Sez. III, Sent., 15-05-2012, n. 7535 Azione del danneggiato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Q.B. convenne in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Frosinone, P.G. e la Gan Assicurazioni s.p.a.

(ora Groupama Assicurazioni s.p.a.) per sentirli condannare in solido al pagamento della somma di Euro 2.555,40, oltre accessori, per i danni riportati dalla propria autovettura a seguito di un incidente stradale causato dallo stesso P. che, alla guida di un veicolo, nell’effettuare una manovra di retromarcia, aveva omesso di dare la precedenza alla vettura condotta dal Q. cagionandole danni.

La Gan Assicurazioni contestava la domanda attrice e sollevava eccezione di carenza di legittimazione attiva dell’attore in quanto non intestatario dell’autovettura al P.r.a..

Non si costituiva P.G. che era dichiarato contumace.

Il Giudice di Pace di Frosinone dichiarava quest’ultimo responsabile del sinistro in misura del 70% e condannava i convenuti in solido al pagamento in favore dell’attore della somma di Euro 1.540,00, oltre accessori.

Proponeva appello Q.B. chiedendo la riforma dell’impugnata sentenza.

Si costituiva la Gan Italia s.p.a. proponendo appello incidentale.

Il Tribunale di Frosinone, in accoglimento dell’appello incidentale ed in riforma dell’impugnata sentenza, rigettava la domanda di risarcimento danni proposta da Q.B. nei confronti della Gan Italia s.p.a. e di P.G.; condannava lo stesso Q. alla restituzione della somma di Euro 3.814,00, oltre accessori.

Propone ricorso per cassazione Q.B. con un unico motivo.

Parte intimata non ha svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

Con l’unico motivo del ricorso P.B. denuncia "Nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione nonchè per contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5".

Assume il ricorrente che il giudice d’appello ha errato nel ritenere sussistente l’assoluta carenza di prova della proprietà del veicolo e quindi della legittimazione attiva dell’attore.

Sostiene altresì il ricorrente: a) di aver prodotto la fattura d’acquisto in copia nonchè la dichiarazione di vendita effettuata dalla Pianeta Auto s.r.l. e che detti documenti sono stati confermati da un teste; b) di aver prodotto la fattura della riparazione dell’autovettura, confermata anch’essa da un teste.

Il motivo è inammissibile perchè il ricorrente ha richiesto in primo grado il risarcimento del danno in quanto proprietario della macchina mentre in appello ha agito anche in qualità di utilizzatore. Ha quindi proposto una questione nuova.

Si configura domanda nuova – come tale, inammissibile in appello (con rilevabilità dell’inerente violazione del divieto anche d’ufficio in funzione dell’attuazione rigorosa del principio del doppio grado di giurisdizione) – quando gli elementi dedotti in secondo grado comportano il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato, integrando una pretesa diversa, per la sua intrinseca essenza, da quella fatta valere in primo grado, e ciò anche se tali fatti erano già stati esposti nell’atto introduttivo del giudizio al mero scopo di descrivere ed inquadrare altre circostanze, e soltanto nel giudizio di appello, per la prima volta, siano stati dedotti con una differente portata, a sostegno di una nuova pretesa, determinando in tal modo l’introduzione di un nuovo tema di indagine e di decisione (Cass., 8 aprile 2010, n. 8342).

Il motivo è anche infondato.

In tema di legittimazione attiva alla domanda di danni derivati da circolazione stradale, il diritto al risarcimento può spettare anche al soggetto non proprietario che, per circostanze contingenti, si trovi nella detenzione del bene danneggiato, a condizione che fornisca la dimostrazione di poter risentire un pregiudizio al suo patrimonio, indipendentemente dal diritto, reale o personale, che egli abbia all’esercizio di quel potere. A tale scopo non è sufficiente la prova dell’esistenza d’un titolo che obblighi il detentore a tener indenne il proprietario del veicolo, ma è anche necessario provare che in base a quel titolo l’obbligazione è stata adempiuta, sì che il proprietario non possa pretendere d’essere ancora risarcito dal terzo danneggiante, come nel caso in cui il detentore abbia effettivamente erogato l’importo necessario per la riparazione del veicolo (Cass., 14 luglio 2011, n. 14458; Cass., 26 ottobre 2009, n. 22602).

Secondo la sentenza impugnata la convenuta Gan Italia ha contestato la veridicità della fotocopia ed ha chiesto l’esibizione dell’originale che non è stata tuttavia effettuata. Inoltre non è stata fornita alcuna prova da parte della Pianeta Auto in ordine alla proprietà del veicolo.

Sempre ad avviso dell’impugnata sentenza il Q. non ha poi dimostrato da un lato la sussistenza di un titolo in virtù del quale è obbligato a tenere indenne il proprietario e dall’altro che l’obbligazione scaturente da quel titolo sia già stata adempiuta in modo da evitare che il terzo proprietario non possa pretendere anch’egli di essere risarcito dal danneggiante.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato mentre in mancanza di attività difensiva di parte intimata non v’ è luogo a disporre delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e non dispone sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 3 aprile 2012.

Depositato in Cancelleria il 15 maggio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *