Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 14-10-2011) 10-11-2011, n. 40977

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con decreto 27/12/10 il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Torino dichiarava (ex art. 666 c.p.p., comma 2) l’inammissibilità dell’istanza di I.G. volta alla concessione di misure alternative alla detenzione.

Ciò per la mancata comunicazione (ex art. 677 c.p.p., comma 2 bis, come introdotto dalla L. n. 438 del 2001) del domicilio originariamente eletto (tanto da essere dichiarato irreperibile dalla Procura Generale di Torino con decreto 26/11/10).

Ricorreva per cassazione l’ I. con atto a sua firma, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione: nel presentare l’istanza in esame (depositata il 29/11/10, quindi in data successiva al decreto di irreperibilità, che avrebbe dovuto essere revocato) egli aveva eletto domicilio in (OMISSIS), presso D.P. C.. Chiedeva l’annullamento del provvedimento impugnato.

Nel suo parere scritto il PG presso la S.C., dato atto di quanto segnalato nel ricorso, chiedeva l’annullamento del decreto.

Quanto dedotto dal ricorrente trova riscontro nell’istanza in atti, dove è chiaramente indicato il domicilio eletto (con conseguente venir meno dello stato di irreperibilità). Il decreto impugnato, emesso in violazione dell’art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c), va pertanto annullato senza rinvio ( art. 620 c.p.p.) e gli atti trasmessi al Tribunale di Sorveglianza per la decisione sulla domanda.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Sorveglianza di Torino per la decisione sull’istanza.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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