Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 14-10-2011) 10-11-2011, n. 40975 Interesse ad impugnare

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. In data 2.12.2010, il Tribunale di sorveglianza di Sassari rigettava l’opposizione proposta da C.D. (alias D.C.) avverso il decreto con il quale Magistrato di sorveglianza di Nuoro il 4.8.2010 aveva disposto l’espulsione dal territorio dello Stato ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 16, comma 5 e successive modificazioni.

2. Avverso detto provvedimento, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione C.D. deducendo in primo luogo la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 16, sotto diversi profili, nonchè, il vizio di motivazione del provvedimento impugnato.

Con nota depositata in data 21.7.2011 il difensore di fiducia ha rappresentato che il ricorrente è stato scarcerato in data 8.6.2011 ed è stato espulso dal territorio dello Stato con provvedimento amministrativo del Prefetto di Nuoro in pari data.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza d’interesse.

La circostanza che il ricorrente è stato scarcerato in data 8.6.2011 ed è stato espulso dal territorio dello Stato con provvedimento del Prefetto di Nuoro in pari data, come rappresentata dal difensore di fiducia, determina una palese carenza di interesse sopravvenuta.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 ottobre 2011.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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