Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 14-10-2011) 10-11-2011, n. 40974

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con decreto in data 22.1.2011 il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Napoli dichiarava inammissibile l’istanza presentata da C.A., volta ad ottenere la misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale rilevando che l’istante sta espiando una condanna per reato aggravato ai sensi del D.L. n. 152 del 1991, art. 7 e che "non sono presenti in atti elementi utili per l’ammissibilità della domanda ai sensi dell’art. 4 bis Ord. Pen.". 2. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il C., a mezzo del difensore di fiducia, denunciando violazione di legge ed il vizio di motivazione del provvedimento impugnato – redatto su modello prestampato – in quanto evidentemente generica e priva di qualsivoglia valutazione in ordine ai numerosi elementi dedotti dall’istante al fine di superare la preclusione normativa:

breve periodo di partecipazione all’attività delittuosa, svolgimento di attività lavorativa durante tutto il periodo di espiazione della pena; dichiarazioni del collaboratore di giustizia T.C. in ordine ai fatti commessi dal C.; cd. collaborazione impossibile.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Come è noto, il presidente di un organo collegiale può dichiarare de plano inammissibile una richiesta, a norma dell’art. 666 cod. proc. pen., comma 2, solo quando facciano difetto i requisiti posti direttamente dalla legge che non implichino alcuna valutazione discrezionale (Sez. 1, n. 277, 13/01/2000, Angemi rv. 215368; Sez. 1, n. 5265, 04/12/2001, Cari, rv. 220687; Sez. 1, n. 23101, 19/05/2005, Savarino, rv. 232087).

Invero, l’espiazione di pena inflitta per reato ostativo alla fruizione dei benefici penitenziari a norma della L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 4 bis non può concretizzare, di per sè sola, la mancanza dei presupposti per la concessione del beneficio penitenziario richiesto che autorizza una declaratoria di inammissibilità dell’istanza da parte del presidente del tribunale di sorveglianza nel caso in cui l’interessato abbia prospettato che si versi in ipotesi di collaborazione ininfluente o impossibile come previsto dal comma 1 bis della citata norma.

Come rilevato dal ricorrente, dagli atti risulta che l’istanza era stata avanzata anche sulla base della ritenuta cd. collaborazione impossibile. Pertanto, il decreto presidenziale impugnato deve essere annullato senza rinvio e deve essere disposta la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Napoli per l’ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Napoli per la decisione sull’istanza.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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