Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 14-10-2011) 10-11-2011, n. 40973

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza 11/1/11 il Tribunale di Sorveglianza di Bari rigettava il reclamo di P.G. avverso il provvedimento 4/10/10 del Magistrato di Sorveglianza di Bari che, nel disporre la liberazione anticipata in relazione ai due ultimi semestri in espiazione, la negava in ordine ai periodi 5/3/03-4/6/04 (fungibilità) e 5/6/04-9/3/05 (presofferto).

Il diniego, condiviso dal Tribunale, era dovuto alla commissione (che contraddiceva ad un’effettiva partecipazione del soggetto all’opera di rieducazione), successiva ai semestri in questione (dopo la scarcerazione), dei delitti, non colposi, di cui all’art. 483 c.p. e art. 116 C.d.S., comma 13, (il 30/6/08).

Ricorreva per cassazione la difesa del P., deducendo violazione di legge: non solo il Tribunale aveva valorizzato condotte di reato successive alla carcerazione, ma (disattendendo il parere dello stesso PG) aveva anche indebitamente considerato un fatto nuovo (non valutato dal primo giudice) quale una recente condanna (in primo grado) per fatti di droga (del 13/10/08).

Ricorreva anche il detenuto personalmente, rivendicando la correttezza del proprio comportamento intramurario (il solo da valutare per la concessione della liberazione anticipata).

Nel suo parere scritto il PG presso la S.C., condividendo le ragioni dell’ordinanza (solo ad abundantiam il richiamo all’ultima condanna), chiedeva il rigetto del ricorso.

Il ricorso è infondato e va respinto. Invero la commissione di gravi condotte di reato successive alla carcerazione può dare la misura (si tratta di una valutazione che compete al giudice di merito), non meno della commissione delle stesse in costanza di carcerazione, della mera apparenza della partecipazione del detenuto all’opera di rieducazione: ciò che la norma persegue non è la regolarità della condotta in sè, ma la regolarità della condotta come segno di adesione al progetto di recupero.

Si veda al proposito, recente, Cass., sez. 1^, sent. n. 20889 del 13/5/10, rv. 247423, Monteleone: "In tema di liberazione anticipata, anche una condotta del condannato posteriore al riacquisto della libertà può giustificare retroattivamente il diniego del beneficio, allorchè essa dimostri la non effettiva partecipazione del soggetto alla pregressa opera di rieducazione".

Solo di conforto alla decisione il richiamo del Tribunale a un elemento di valutazione estraneo al provvedimento reclamato.

Al rigetto del ricorso segue per legge ( art. 616 c.p.p.) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del processo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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