Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 14-10-2011) 10-11-2011, n. 40972Riabilitazione e cura

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza 21/12/10 il Tribunale di Sorveglianza di Bari rigettava le istanze di affidamento ai servizi sociali e di affidamento terapeutico D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 94, avanzate da T. L. (per i trascorsi e la negativa personalità del soggetto, già dimostratasi inidonea a misure di tal tipo; non accertato, inoltre, ma solo desunto da sintomi fisici e psichici l’affermato stato di tossicodipendenza) e lo ammetteva invece di ufficio alla semilibertà (risultando la sua possibilità di lavorare con il fratello nel mercato ittico), con opportune prescrizioni (riguardanti anche la frequentazione del Ser. T. di Trani e l’osservanza del programma terapeutico di sostegno).

Ricorreva per cassazione la difesa del T., deducendo violazione di legge e vizio di motivazione: in particolare il Tribunale aveva trascurato che anche uno stato di sola dipendenza psichica può giustificate la necessità di un adeguato programma terapeutico; aveva ignorato inoltre i progressi comportamentali del soggetto (attestati dall’UEPE di Bari e dalla PS di Trani), i cui trascorsi penali, peraltro, erano assai risalenti nel tempo.

Nel suo parere scritto il PG presso la S.C., evidenziando come il soggetto si fosse rivolto al Ser.T. solo in prossimità della irrevocabilità della sentenza di condanna, chiedeva il rigetto del ricorso.

Il ricorso, manifestamente infondato, è inammissibile.

In tema di affidamento in prova al servizio sociale, richiesto per ragioni terapeutiche ai sensi del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 94, i presupposti per l’applicazione dell’istituto sono di duplice natura: a) uno soggettivo, costituito dallo stato di tossicodipendenza del soggetto detenuto, che, a pena di inammissibilità, deve essere certificato da una struttura sanitaria pubblica; b) l’altro oggettivo, rappresentato dai limiti edittali massimi della sanzione complessivamente inflitta o del residuo di maggior pena da scontare e dalla mancata, pregressa concessione per più di due volte dell’affidamento stesso.

In presenza di queste pre-condizioni il giudice è chiamato a compiere una complessa valutazione circa il probabile conseguimento delle finalità del programma concordato dal soggetto interessato con una unità sanitaria locale o con uno degli enti previsti dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 115, oppure, infine, con organismi privati, tenuto conto della pericolosità del condannato e dell’attitudine del trattamento a realizzare un suo effettivo reinserimento sociale (Cass., sez. 1^, sent. n. 33343 del 5.9.2001, Di Pasqua, rv. 220029).

Nel caso in esame il Tribunale, con motivazione logica e adeguata, nell’uniformarsi ai detti principi, ha ritenuto insussistenti i presupposti per l’applicazione del richiesto affidamento terapeutico al servizio sociale, alla luce della stessa incerta sussistenza dello stato di tossicodipendenza del soggetto istante e della inidoneità della misura a contenere la pericolosità sociale da quello dimostrata, portatore di gravi e numerosi pregiudizi.

A fronte di questi elementi obiettivi, sorretti da adeguata e logica motivazione, si sollecita, da parte del ricorrente, una rilettura degli elementi di fatto non consentita (e quindi inammissibile) in sede di legittimità.

Alla dichiarazione di inammissibilità segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e di una congrua sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Visto l’art. 606, comma 3 e art. 616 c.p.p., dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di 1.000 Euro alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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