Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 14-10-2011) 10-11-2011, n. 40971 Reato continuato e concorso formale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza 17/5/10 la Corte di Appello di Torino, giudice dell’esecuzione, in parziale accoglimento dell’istanza di L. S., riconosceva il vincolo continuativo tra i reati di cui al secondo e al terzo (B e C) dei tre gruppi di sentenze definitive nei suoi confronti proposti dall’interessato. Lo escludeva per i reati di cui al primo gruppo di sentenze (A).

Ricorreva per cassazione il L. con atto a sua firma, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione: l’evasione (del (OMISSIS)) e la ricettazione (ipotesi lieve del (OMISSIS)) di cui al gruppo A erano state commesse in un contenuto lasso temporale (l’evasione era già stata riconosciuta in continuazione con altra del 4/1/02) e in ogni caso a motivo del (documentato) stato di tossicodipendenza in cui egli si trovava. Chiedeva l’annullamento (in parte qua) dell’ordinanza impugnata. Nel suo parere scritto il PG presso la S.C., rilevata l’omessa considerazione dello stato di tossicodipendenza del richiedente nel provvedimento impugnato, ne chiedeva del pari l’annullamento.

Il ricorso è fondato per quanto di ragione. Nel provvedimento impugnato, infatti, non si da alcun conto dello stato di tossicodipendenza del L., di cui peraltro è ampio cenno nell’istanza dell’interessato.

Per ripetuta giurisprudenza di questa Corte, il dato, a prescindere dalla sua rilevanza in concreto sulla decisione del giudice di merito, va preso in esame. Per tutte v. Cass., sez. 4^, sent. n. 33011 dell’8/7/08, n. 241005, Tarallo: "In tema di reato continuato, la modifica legislativa dell’art. 671 c.p.p., introdotta con L. n. 49 del 2006, comporta che lo stato di tossicodipendenza, pur non costituendo elemento assorbente ai fini della valutazione della medesimezza del disegno criminoso, debba essere valutatola gli elementi a quel fine rilevanti, potendo costituire collante idoneo a giustificare la valutazione della commissione in esecuzione di un medesimo disegno criminoso con riguardo ai reati ad esso riconducibili, sempre che ricorrano gli ulteriori elementi sintomatici della sussistenza della continuazione".

Il provvedimento impugnato va pertanto annullato sul punto, con rinvio al giudice di merito che si atterrà nella decisione al principio di diritto su espresso.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente al parziale diniego della continuazione e rinvia per nuovo esame alla Corte di Appello di Torino.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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