Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 14-10-2011) 10-11-2011, n. 40970Reato continuato e concorso formale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Con ordinanza, deliberata il 30 giugno 2010 e depositata in pari data, il giudice per le indagini preliminari del tribunale ordinario di Benevento, in funzione di giudice della esecuzione, ha respinto la richiesta di riconoscimento della continuazione avanzata del condannato R.F., motivando, previo richiamo di pertinenti massime di legittimità: l’interessato non ha adempiuto l’onere di allegazione degli elementi rivelatori della unicità del disegno criminoso; nè la omogeneità, nè la prossimità temporale dei reati e, neppure, lo stato di tossicodipendenza, isolatamente considerato, legittimano la presunzione della continuazione.

2. – Ricorre per cassazione il condannato, col ministero del difensore di fiducia, avvocato Antonio Bruno Romano, mediante atto recante la data del 27 luglio 2010, depositato il 30 luglio 2010, col quale denunzia "violazione dell’art. 671 cod. proc. pen".

Il difensore deduce: l’instante ha riportato due condanne per delitti di estorsione, consumata e/o tentata, e per i concorrenti reati di maltrattamenti in famiglia e lesione personale, perpetrati in danno dei genitori, rispettivamente dal giugno 2006 al 22 gennaio 2007 (sentenza 14 giugno 2007) e fino al 27 marzo 2008 (sentenza 16 settembre 2008); i giudici della condanna hanno accertato che R., all’epoca dei fatti, versava in stato di tossicodipendenza e che le condotte delittuose erano finalizzate a ottenere dai genitori il denaro occorrente per l’acquisto della droga; la custodia cautelare subita medio tempore da conto della interruzione della condotta delittuosa, la quale è espressione non già di generica abitualità criminale, bensì di un continuum, frutto del medesimo disegno criminoso.

3. – Il procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, con atto recante la data del 18 maggio 2011, deduce: i motivi a sostegno del ricorso costituiscono censura in punto di fatto della decisione impugnata in ordine alla ritenuta insussistenza della unicità del disegno criminoso.

4. – Il ricorso è, nei termini che seguono, fondato.

Il giudice della esecuzione non ha dato conto del negativo scrutinio, circa la sussistenza della continuazione, a fronte delle risultanze emergenti dalle due sentenze esaminate in ordine alla identità delle persone offese, del movente, del contesto familiare delle condotte, da apprezzarsi congiuntamente alla scansione temporale, allo stato di tossicodipendenza e alla relazione tra il succitato stato e la consumazione dei reati, cosicchè la motivazione risulta del tutto generica.

Conseguono l’annullamento della ordinanza impugnata e il rinvio, per nuovo esame, al giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Benevento.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Benevento.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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