Cassazione civile anno 2005 n. 1753 Collegi e ordini professionali

NOTIFICAZIONE PROFESSIONI INTELLETTUALI

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo
Nei giorni 11, 12, e 13 aprile 2003 si svolgevano le elezioni per il rinnovo degli organi istituzionali della Federazione Nazionale dell’Ordine dei medici chirurghi ed odontoiatri, tra cui anche del Comitato centrale di detta Federazione.
I dr.i C. C., F. M., C. E., G. V, M F, P A, B A, N R, M B, proponevano tempestivo ricorso alla Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, chiedendo l’annullamento delle operazioni elettorali e della proclamazione degli eletti degli organi istituzionali della Federazione, del Collegio di revisori dei conti, della Commissione medica ed odontoiatrica.
Si costituiva la Federazione Centrale e chiedeva il rigetto del ricorso.
La Commissione centrale, con decisione depositata il 27.2.2004, dichiarava irricevibile il ricorso, ai sensi dell’art. 53 del d.p.r. n. 221/1950, per non essere stato lo stesso notificato anche al Comitato Centrale e perchè la notifica ai singoli eletti era nulla per essere stata effettuata presso la Federazione e non presso il luogo di abituale lavoro, a norma dell’art. 139 c.p.c..
Avverso questa decisione hanno proposto ricorso per Cassazione gli originari ricorrenti, che hanno anche presentato memoria.
Detto ricorso è stato notificato alla Federazione, al Comitato centrale, al Ministero della Sanità, al P.M. presso il tribunale di Roma, ed ai singoli eletti nei luoghi di residenza.
Resiste con controricorso solo il Ministero della Sanità.
Non hanno svolto attività difensiva gli altri intimati, ad eccezione della Federazione.

Motivi della decisione
1.1. Preliminarmente va rigettata l’eccezione della Federazione del vizio di notificazione del ricorso, per essere stato lo stesso notificato alla parte personalmente e non presso il difensore costituito davanti la commissione. Detta nullità è stata, infatti, sanata per avere la Federazione espletato attività difensiva.
1.2. Con l’unico motivo di ricorso i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione degli artt. 12-15 d.lgs. C.P.S. n. 233/1946 nonchè del d.p.r. n. 221/1950. Assumono i ricorrenti che, poichè il dr. Del Barone, presidente della Federazione, era anche presidente del Comitato Centrale, essendosi esso costituito, era irrilevante che si fosse costituito nella qualità di presidente della Federazione, per cui il contraddittorio era assicurato.
Ritenevano i ricorrenti che dovesse ritenersi rituale la notificazione del ricorso introduttivo, effettuata agli eletti presso la Federazione.
In ogni caso ritenevano i ricorrenti che la Commissione avrebbe dovuto disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti delle parti non convenute.
2.1. Ritiene questa Corte che il motivo è solo in parte fondato, per cui va accolto, per quanto di ragione.
E’ infondata la censura secondo cui, essendosi costituito il Dr. Del Barone, quale rappresentante della Federazione, essendo lo stesso anche presidente del Comitato centrale, anche quest’ultimo organo risultava costituito.
Infatti, indipendentemente dal punto se il Comitato centrale sia un organo a sola rilevanza interna e non anche esterna, sta di fatto che l’art. 75 del d.p.r. n. 221/1950 statuisce che nel procedimento davanti alla Commissione centrale avverso i provvedimenti della Federazione, oltre alle altre notifiche, il ricorso sia notificato anche al Comitato Centrale.
Sotto questo profilo è errato l’assunto dei ricorrenti, secondo cui, essendo identico il presidente della Federazione e del Comitato centrale ed essendosi costituito il Dr. Barone nella prima qualità, esso risultava costituito anche nella seconda.
Infatti, pur coincidendo nella stessa persona, la carica di presidente della Federazione e quella di presidente del Comitato centrale, le funzioni ed i poteri sono diversificati, come emerge dal d.p.r. n. 221/1950 e dal d.lgs. C.P.S. n. 233/1946. 2.2. Sennonchè, essendo pacifica la natura giurisdizionale delle decisioni della Commissione Centrale per le professioni sanitarie e del relativo procedimento (Cass. S.U. 11/11/1997, n. 11129; Cass. S.U. n. 7347 del 27/07/1998), la Commissione avrebbe dovuto procedere a disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Comitato Centrale.
Infatti, poichè il Comitato Centrale per espressa disposizione normativa (art. 75 dpr. N. 221/1950) è contraddittore necessario, la mancata notifica del ricorso a tutti i litisconsorti necessari non determina la nullità o irricevibilità del gravame, ma ha come conseguenza l’ordine del giudice di integrare il contraddittorio entro un termine perentorio ex artt. 102 e 331 c.p.c..
Questa Corte ha già ritenuto applicabile tale normativa anche relativamente al procedimento disciplinare con riferimento al giudizio di Cassazione (v. tra le altre Cass. n. 04986 del 4/4/2001, in tema di ricorso per Cassazione, avverso le decisioni del Consiglio nazionale dei geometri; Cass. S.U. Ord. n. 00110 dei 01/02/1991,in materia di giudizio disciplinare o di iscrizione all’albo di avvocati). In particolare Cass., sez. 111, 19/07/2002, n. 10578, ha statuito, sia pure con riguardo ai provvedimenti disciplinari a carico degli esercenti le professioni sanitarie, che qualora sia proposto ricorso alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie nei confronti di taluno soltanto, ma non di tutti i litisconsorti necessari, la Commissione (o il suo presidente, nell’esercizio dei poteri attribuitigli dall’art. 60 D.P.R. 5 aprile 1950 n. 221) ordina l’integrazione del contraddittorio, fissando il termine entro il quale la notificazione deve essere eseguita, in applicazione del principio di cui all’art. 331 c.p.c., valevole per tutti i procedimenti di natura giurisdizionale in difetto (come per i procedimenti in questione) di norme speciali contrastanti; inoltre – come in tutte le ipotesi di causa inscindibile per litisconsorzio necessario l’impugnazione è ammissibile nei confronti di tutte le parti, anche se sia stata notificata nel termine di legge soltanto nei confronti di una di esse e sia, invece, tardiva nei confronti delle altre, perchè, in tale ipotesi, l’impugnazione notificata oltre il termine assume carattere di atto integrativo del contraddittorio.
Il principio va condiviso anche nel ricorso avente ad oggetto una questione elettorale, proposto alla Commissione centrale, in quanto l’oggetto predetto non muta il carattere giurisdizionale del procedimento e della decisione della Commissione centrale.
2.3. Pertanto, data la natura giurisdizionale del procedimento, vanno applicati con riferimento al processo innanzi a detta Commissione Centrale, i principi giuridici generali dettati dal c.p.c. in tema di litisconsorzio necessario (cfr. tra le altre Cass. S. U. n. 05237 del 26/05/1998) La norma contenuta nell’ultimo comma dell’art. 54 del D.P.R. 5.4.1950 n. 221 ("…Il ricorso è dichiarato irricevibile nel caso di inosservanza dei termini e dei modi prescritti in questo e nel precedente articolo…"), cui fa riferimento la sentenza impugnata (che per errore materiale fa riferimento all’ultimo comma dell’art. 53) non è di ostacolo all’applicabilità suddetta; infatti la mera circostanza che in detta procedura gli istituti giuridici della inammissibilità e della improcedibilità siano in sostanza sostituiti dallo speciale istituto giuridico dell’irricevibilità (nel senso che questa sussiste nel caso di inosservanza – tra l’altro – sia dei termini previsti per le notifiche sia di quelli previsti per il deposito) è certamente di per sè irrilevante ai fini della soluzione della questione; come del resto la sussistenza nell’ambito della normativa di cui al c.p.c. degli istituti giuridici della inammissibilità e dell’improcedibilità non è ovviamente d’ostacolo all’applicabilità di quell’altra parte della normativa in tema di impugnazioni che disciplina l’integrazione del contraddittorio.
Inoltre, a prescindere da quanto ora esposto in ordine all’art. 54 cit., non sono rinvenibili nel Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 Settembre 1946, N. 233 o nel Decreto del Presidente della Repubblica 5 Aprile 1950, N. 221 norme che siano d’ostacolo all’applicabilità dell’art. 331 cit. (nel senso predetto); i principi di diritto contenuti nell’art. 331 cit. debbono ritenersi di applicabilità generale in ogni procedimento avente natura giurisdizionale a meno che detto procedimento non sia disciplinato da norme speciali il cui contenuto giustifichi diverse conclusioni(Cass. n. 10578/2002).
2.4. Egualmente infondato è l’assunto della decisione impugnata, secondo cui non potrebbe disporsi l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Comitato centrale, poichè un’eventuale accoglimento della impugnativa comporterebbe la caducazione dell’organo.
Infatti, a parte che detta interpretazione è abrogante di quanto statuito dall’art. 75 d.p.r. n. 221/1950, va osservato che essa urta contro il disposto dell’art. 101 c.p.c., in tema di principio del contraddittorio, e soprattutto contro l’art. 24 Cost. per violazione dell’inderogabile garanzia della tutela giurisdizionale.
2.5. Ne consegue che la Commissione ha errato nel dichiarare l’irricevibilità del ricorso per mancata notifica al Comitato centrale della Federazione, dovendo, invece disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti di questi.
3.1. Egualmente parzialmente fondata è la censura relativa alla ritenuta irricevibilità del ricorso per nullità della notifica ai singoli eletti.
Infatti, indipendentemente dalla questione – sollevata dai ricorrenti – se la sede della Federazione potesse essere considerata luogo del domicilio di questi soggetti eletti, tenuto conto della qualità acquistata con l’elezione, ovvero se tale dovesse essere considerato solo il luogo in cui gli stessi svolgevano la professione di medico, va osservato a monte che l’ordine dei luoghi indicati dall’art. 139 c.p.c., commi 1 e 6, per la notifica – se non possibile in mani proprie, ai sensi dell’art. 138 c.p.c. – è in successione preferenziale soltanto se la residenza e il domicilio del destinatario sono nello stesso luogo la notifica può effettuarsi alternativamente nell’una o nell’altro; se invece i rispettivi luoghi sono diversi, la notifica nel domicilio è nulla, se la residenza non è ignota (Cass. 2/07/1997,n. 5945; Cass. 21.12.1991, n. 13849).
3.2. Nella fattispecie risulta dalla notifica del ricorso per Cassazione effettuata dai ricorrenti che nessuno dei soggetti eletti controinteressati (ed attuali intimati) risiede in Roma, sede della Federazione.
Pertanto, il problema se la sede della Federazione potesse essere considerata sede del loro domicilio, è ultroneo, in quanto in ogni caso, proprio ai sensi dell’art. 139 c.p.c., la notifica del ricorso proposto alla Commissione andava effettuata presso la residenza di tali soggetti eletti.
3.3. Ne consegue che, poichè nella fattispecie in ogni caso si tratta di nullità e non di inesistenza della notificazione (in quanto non può ritenersi che il luogo della notifica non avesse alcuna relazione con gli eletti convenuti – cfr. Cass. n. 9372/1997), la Commissione avrebbe dovuto disporre la rinnovazione della notificazione in un termine perentorio a norma dell’art. 291 c.p.c. e non fondare anche su questa nullità della notifica l’irricevibilità del ricorso.
4. Ne consegue che, in accoglimento per quanto di ragione del ricorso, l’impugnata decisione va cassata, con rinvio alla Commissione centrale, che disporrà l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Comitato centrale e la rinnovazione della notificazione del ricorso introduttivo nei confronti dei soggetti eletti convenuti. Esistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio di Cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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