Cass. civ. Sez. III, Sent., 15-05-2012, n. 7524 Delegazione di pagamento, espromissione, accollo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Milano ha confermato la decisione del giudice di primo grado di condanna della conduttrice R.C. al pagamento in favore della locatrice C.C. della somma complessiva di Euro 7.520,37 per il mancato pagamento della tassa di registro, di una parte residua del canone di locazione e di oneri condominiali arretrati, posti contrattualmente a carico della conduttrice.

Per quello che ancora interessa, la Corte di appello ha rigettato l’eccezione di prescrizione sollevata dalla R. in relazione alla domanda di pagamento di oneri condominiali, sul rilievo che doveva applicarsi la prescrizione decennale ed il termine non era ancora decorso. Avverso detta sentenza propone ricorso R. C. con un motivo e presenta memoria. Resiste con controricorso C.C..

Motivi della decisione

1. Preliminarmente si osserva, che contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente,il controricorso è stato notificato tempestivamente, entro venti giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso,sul rilievo che ai procedimenti ordinar aventi ad oggetto la locazione si applica la sospensione dei termini per il periodo feriale.

2. Con il primo motivo si denunzia violazione dell’art. 1273 c.c., e vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

Sostiene la ricorrente che la Corte di merito ha errato nel qualificare la clausola n.27 del contratto di locazione come accollo cumulativo esterno, essendo la stessa assumitele nella sfera dei patti di collaborazione tra contraenti.

3. Il motivo è inammissibile per difetto di specificità.

Il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi per i quali si richiede la cassazione, aventi i caratteri di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, il che comporta la necessità dell’esatta individuazione del capo di pronunzia impugnata e dell’esposizione di ragioni che illustrino in modo intelligibile ed esauriente le dedotte violazioni di norme o principi di diritto, ovvero le carenze della motivazione, Cass. sent.

25 settembre 2009 n. 20652. 4.La Corte di appello ha ritenuto che la domanda per il pagamento degli oneri condominiali arretrati non era prescritta, sul rilievo che con la clausola n. 27 del contratto di locazione la conduttrice si era obbligata a pagamento degli oneri condominiali direttamente all’amministratore e che, a seguito dell’adesione dell’amministratore a tale convenzione, si era determinata la fattispecie dell’accollo cumulativo esterno,con la conseguenza che l’azione esercitata dalla locatrice,che con il pagamento si era surrogata nel diritto del Condominio al pagamento degli oneri condominiali nei confronti della conduttrice, si qualificava come azione di regresso ex art. 1203 c.c., n. 3, alla quale si applica la prescrizione decennale.

5. La ricorrente contesta la qualificazione giuridica di accollo esterno della clausola n. 27 del contratto di locazione, omettendo di censurare specificatamente il rigetto dell’eccezione di prescrizione e senza indicare il termine di prescrizione applicabile a seguito della diversa qualificazione giuridica della clausola come patto di collaborazione fra i contraenti. Le spese del giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 2.000,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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