Cass. civ. Sez. III, Sent., 15-05-2012, n. 7523

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di appello di Venezia, con sentenza del 22-7-2009,ha confermato la decisione di primo grado di accoglimento della domanda di riscatto agrario proposta da D.F.G. e D.L. L. nei confronti di D.L. e di P.A. acquirenti in data 27-2-1995 di un terreno agricolo sito in (OMISSIS), confinante con terreni agricoli di proprietà dei riscattanti, senza che agli stessi fosse stata fatta la dovuta denuntiatio.

La Corte di Appello ha ritenuto che non era ostativa all’esercizio del diritto di riscatto la circostanza che il fondo venduto fosse occupato dall’affittuario P.G., di cui era provato fin dal 27-2-95 uno stato di malattia che non gli avrebbe consentito di continuare a coltivare il fondo, in considerazione del fatto che egli già dal 21-2-95 era stato ricoverato in un centro per non autosufficienti.

Propongono ricorso per cassazione D.L. e P. A. con tre motivi e presentano memoria. Non presentano difese D.F.G. e D.L.L..

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo si denunzia violazione della L. n. 817 del 1971, art. 7, comma 2, ex art 360 c.p.c., n. 3, e difetto di motivazione su un fatto decisivo e controverso.

Assumono i ricorrenti che la Corte di merito ha erroneamente riconosciuto il diritto di riscatto dei proprietari dei terreni agricoli confinanti, pur risultando sul fondo riscattato l’esistenza dello stabile insediamento di un affittuario.

La Corte di merito ha negato il carattere della stabilità dell’insediamento dell’affittuario P.G., sul rilievo che lo stesso risultava ricoverato in un centro per persone non autosufficienti al momento della stipula della compravendita, quando il ricovero risaliva a soli cinque giorni prima della data della stipula del contratto e la impossibilità di prosecuzione nella coltivazione poteva ritenersi accertata solo in base ad avvenimenti successivi alla compravendita.

2. Il motivo è infondato.

La L. 14 agosto 1971, n. 817, art. 7, comma 2, n. 2), secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, va interpretato nel senso che l’insediamento sul fondo d’uno dei soggetti indicati dalla norma è d’ostacolo al sorgere del diritto di prelazione in capo al confinante proprietario coltivatore diretto sol quando, al momento della conclusione della vendita, quell’insediamento non solo sia già in atto, ma sia destinato a perdurare.

Il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata abbia violato la norma richiamata e sia incorsa in difetto di motivazione su punto decisivo della controversia quando ha escluso il carattere di stabilità dell’insediamento dell’affittuario.

3. La sentenza impugnata ha considerato che l’affittuario era ricoverato al momento della compravendita presso un centro anziani non autosufficienti ed ha fatto discendere da tale circostanza la non stabilità dell’insediamento al momento della vendita.

Si osserva che le presunzioni semplici costituiscono una prova completa alla quale il giudice di merito può far ricorso, anche in via esclusiva, ai fini della formazione del proprio convincimento, nell’esercizio del potere discrezionale istituzionalmente demandatogli di individuare le fonti di prova e controllarne l’attendibilità e la concludenza.

Va ribadito il principio che spetta al giudice del merito valutare l’opportunità di fare ricorso alle presunzioni, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto che, ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità, dovendosi tuttavia rilevare che la censura per vizio di motivazione in ordine all’utilizzo o meno del ragionamento presuntivo non può limitarsi ad affermare un convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito, ma deve fare emergere l’assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio. Cass. civ. 21/10/2003, n. 15737. 4. Nella specie il ragionamento presuntivo della Corte di merito non è affetto dal denunziato vizio motivazionale, in quanto al momento della compravendita l’affittuario risultava ricoverato presso una struttura per anziani non autosufficienti e rispetto al dato della non autosufficienza, accertato da documentazione tempestivamente prodotta, nessun rilievo può avere l’elemento temporale che il ricovero risaliva a soli cinque giorni prima della vendita.

5. Il secondo motivo, con cui si denunzia violazione dell’art. 345 c.p.c in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, c e difetto di motivazione per aver la Corte di Appello tenuto conto delle risultanze del documento attestante il ricovero in ospedale del P. fin dal (OMISSIS), tardivamente prodotto, ed il terzo motivo, con si denunzia violazione dell’art. 2697 c.c. e art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, in quanto,una volta esclusa l’efficacia probatoria della documentazione prodotta, la Corte avrebbe dovuto rigettare la domanda, sono assorbiti dalla decisione del primo motivo.

Nulla per le spese del giudizio di cassazione in considerazione dell’assenza di difese degli intimati.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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