Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 10-10-2011) 10-11-2011, n. 40946

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con sentenza del 18 novembre 2010 il Giudice di Pace di Arzignano condannava M.E., imputato del reato di cui al D.P.R. n. 286 del 1998, art. 10-bis perchè, straniero, si tratteneva illegalmente nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni di legge in materia, alla pena di Euro 5000,00 di ammenda, previa applicazione delle circostanze attenuanti generiche.

A sostegno della decisione il giudicante argomentava che risultava provato, attraverso la relazione di servizio della P.G. acquisita agli atti del processo, ogni requisito della fattispecie criminosa contestata.

2. Ricorre avverso tale sentenza l’imputato, assistito dal difensore di fiducia, che ne denuncia l’illegittimità per violazione di legge e difetto di motivazione.

Lamenta, in particolare, la difesa ricorrente che l’imputato, al momento del controllo di polizia, si trovava regolarmente nel nostro Paese giacche depositata domanda amministrativa di emersione ai sensi della L. 3 agosto 2009, n. 78, art. 1-ter, domanda esibita nel processo all’udienza del 18.11.2010 e della quale il giudicante non avrebbe tenuto conto neppure nel momento in cui ha disposto l’espulsione dell’imputato, espulsione inibita in pendenza della istanza amministrativa anzidetta a mente della norma anzidetta, comma 10. La difesa istante ha altresì prodotto con il ricorso di legittimità il permesso di soggiorno nel frattempo rilasciato, peraltro con dies a quo di validità anteriore al giorno dell’accertamento della condotta contestata.

3. La doglianza è fondata.

3.1 La L. 3 agosto 2009, n. 102, art. 1 ter di conversione con modificazioni del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, comma 8, esplicitamente statuisce: "Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla conclusione del procedimento di cui al presente articolo, sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore che svolge le attività di cui al comma 1 per le violazioni delle norme….".

Nel caso di specie l’imputato aveva presentato la domanda di cui alla normativa appena riportata, tanto da conseguire in forza di essa regolare permesso di soggiorno, circostanze queste attuali al momento del processo e non considerate nella motivazione impugnata neppure in relazione al deposito della sopra indicata istanza la quale, secondo ricorso in esame, risulterebbe depositata all’udienza del 18.11.2009 e dalla quale sarebbe sorto l’obbligo processuale della sospensione del processo.

Di qui la palese contraddittorietà della motivazione impugnata per le omesse considerazioni appena dette, delle quali il giudice territoriale dovrà tener conto in seguito all’annullamento della sentenza gravata, per questo disposto dalla Corte con trasmissione degli atti per l’ulteriore corso.

P.Q.M.

la Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Giudice di pace di Arzignano per l’ulteriore corso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *