Cass. civ. Sez. III, Sent., 15-05-2012, n. 7521 Manutenzione di strade e responsabilità

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La s.p.a. Marziali Costruzioni Generali propose appello avverso una sentenza del giudice di pace di Roma che, nell’ottobre del 2006, aveva rigettato la domanda proposta da F.A. contro il comune di Roma per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti alla caduta dell’attrice dal motociclo da lei stessa condotto, a seguito dell’accertata presenza di sostanze oleose sul manto stradale.

L’impugnazione era stato proposto esclusivamente in conseguenza della mancata condanna della F. al pagamento delle spese di lite in favore dell’appellante – chiamata in causa in primo grado a titolo di garanzia (in forza di contratto di appalto) dall’ente territoriale -, a seguito della pronuncia di rigetto della domanda principale dell’attrice, rigetto fondato, secondo quanto opinato dall’adito giudice di pace, sulla inapplicabilità alla fattispecie della norma di cui all’art. 2051 c.c., e sulla carenza dei presupposti e delle prove necessarie per l’applicabilità dell’art. 2043 c.c..

I gravami incidentali condizionati proposti dal comune di Roma e dalle Assicurazioni Generali (compagnia assicuratrice dell’appaltatore) erano invece volti a contestare la propria responsabilità nell’ipotesi di riforma della pronuncia del giudice di prossimità, riforma richiesta specularmente dall’attrice (anch’essa appellante in via incidentale) all’esito del rigetto della propria domanda risarcitoria.

Il tribunale di Roma confermerà la sentenza del giudice di pace, provvedendo poi ad una diversa regolamentazione delle spese processuali.

La sentenza è stata impugnata da F.A. con ricorso per cassazione articolato in 2 motivi (oltre ad un terzo, concernente le spese).

Resistono con controricorso il comune di Roma e la compagnia assicuratrice, mentre la società appaltatrice non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Motivi della decisione

Il ricorso è nel suo complesso fondato.

Con il primo motivo, si denuncia violazione dell’art. 111 Cost.;

violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, art. 118 disp. att. c.p.c., artt. 2691, 2043 c.c., difetto di motivazione circa il mancato assolvimento, da parte dell’attrice, all’onere della prova sulla stessa incombente.

Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2051 c.c..

Le doglianze meritano di essere accolte, tanto sotto il profilo del difetto di motivazione – che, nella specie, risulta del tutto carente, sino a sfiorare il limite della mera apparenza – quanto sotto quello della mancata applicazione (in patente contrasto con la consolidata giurisprudenza di questa corte regolatrice) dell’art. 2051 c.c., alla fattispecie in esame (mancata applicazione anch’essa priva di qualsivoglia motivazione da parte del giudice di merito, che si limita a d affermare, del tutto apoditticamente, che "alla medesima conclusione cui è giunto il giudice di pace si sarebbe arrivati…anche applicando l’art. 2051 c.c.", senza ulteriore, benchè minima argomentazione utile in parte qua a fondare tale convincimento).

Il ricorso è pertanto accolto, la sentenza del tribunale conseguentemente cassata con rinvio al giudice capitolino che, in ossequio ai principi suesposti, provvedere altresì ad una nuova regolamentazione delle spese dell’intero procedimento.

P.Q.M.

La corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la disciplina delle spese del giudizio di cassazione, al tribunale di Roma in diversa composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *