Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 10-10-2011) 10-11-2011, n. 40944 Domicilio eletto o dichiarato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. In data 15 ottobre 2010 il Giudice di Pace di Bari condannava M. R. alla pena di Euro 5000,00 di ammenda perchè giudicato colpevole del reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 10-bis, accertato in (OMISSIS).

Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di ufficio del ricorrente, deducendo la nullità, a mente dell’art. 179 c.p.p., della notifica dell’atto di citazione a giudizio dell’imputato, giacchè eseguita presso il suo difensore domiciliatario, ancorchè mai accettata la domiciliazione e mai conosciuto l’imputato da parte del difensore stesso.

2. Il ricorso non è fondato.

2.1 In tema di notificazione, l’elezione o la dichiarazione di domicilio che l’imputato può fare non investe con atto di imperio il prescelto, determinando in capo a costui l’obbligo indeclinabile di ricevere gli atti destinati all’imputato, ma è fondato su un rapporto fiduciario e sull’assenso del prescelto ad assumere e svolgere un ruolo di domiciliatario per le notificazioni. Consegue da tale premessa che, se il difensore abbia comunicato formalmente di non accettare la scelta a domiciliatario o, comunque, di non poterlo essere, tale comunicazione, dimostrando che detto rapporto non sussiste, fa venir meno il presupposto della presunzione della conoscenza legale dell’atto da parte del destinatario e, di conseguenza, determina la inidoneità della elezione ovvero della dichiarazione di domicilio a conseguire gli effetti ad essa collegati dalla legge.

Nel caso di specie il difensore domiciliatario e difensore di ufficio ha comunicato di non essere domiciliatario del prevenuto, perchè non in grado di accettarla, soltanto nella fase processuale di apertura del dibattimento, eppertanto quando gli esiti della domiciliazione da parte dell’imputato si erano abbondantemente consolidati in assenza di una esplicita, espressa e tempestiva volontà in tal senso del difensore medesimo. Soltanto il rifiuto del domiciliatario di ricevere l’atto può determinare, infatti, il venir meno dell’elezione e della dichiarazione di domicilio, legittimando la notifica presso il difensore ai sensi dell’art. 161 c.p.p., comma 4, (Cass., Sez. 4, 20/05/2010, n. 31658) posto che l’elezione ovvero la dichiarazione in parola integrano una dichiarazione ricettizia, con la conseguenza che il rifiuto di ricezione dell’atto deve essere espresso in modo formale o sostanziale ed immediatamente da parte del soggetto presso cui la dichiarazione indirizza la domiciliazione.

2.2 Di qui il seguente principio con il quale regolare la fattispecie in esame: la dichiarazione del difensore di ufficio resa in apertura del dibattimento di non aver accettato la domiciliazione presso di lui dichiarata dall’imputato alla polizia giudiziaria, in quanto intempestiva, non può produrre effetti in ordine alla validità della notificazione all’imputato stesso del decreto di citazione a giudizio presso il detto difensore.

3. L’impugnazione va, in definitiva, rigettata ed il ricorrente condannato, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del processo.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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