T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, Sent., 14-12-2011, n. 3152

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso ritualmente notificato e depositato la ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Comune di Lecco l’ha dichiarata decaduta dall’aggiudicazione dell’appalto di lavori di manutenzione delle strade per il 2006, e la successiva determinazione amministrativa di incameramento della cauzione, chiedendone l’annullamento e formulando domanda di risarcimento danni.

Il principale provvedimento impugnato contesta alla ricorrente gravi inadempimenti, consistiti: a) nella mancata consegna di tutti i documenti necessari per stipulare il contratto ed avviare i lavori; b) nell’inadempimento all’obbligo, previsto negli atti di gara, di iniziare i lavori, su richiesta dell’Amministrazione, entro 20 giorni dalla comunicazione del’aggiudicazione definitiva.

Quanto al primo punto, si deve convenire con la ricorrente che la documentazione necessaria è stata consegnata entro il 28 giugno 2008, in conformità al termine concesso dalla stazione appaltante durante la seduta del 23 giugno (doc. 2 ricorrente). Il solo cronoprogramma dei lavori è pervenuto l’1 luglio, ma esso non costituiva oggetto della richiesta integrativa della documentazione avanzata il 23 giugno.

Quanto al secondo punto, è provato documentalmente (doc. 6 resistente, recante la data del 19 giugno) che la consegna dei lavori è stata inizialmente fissata al 9 luglio 2008, unitamente alla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione definitiva: è vero che, alla luce del verbale del 23 giugno, parrebbe che la stessa appaltante abbia ritenuto flessibile simile data, atteso che l’atto si conclude con l’affermazione per cui "la data di consegna ed inizio dei lavori verrà comunicata successivamente"; tuttavia, resta incontestato che la consegna dei lavori dovesse avvenire non oltre il mese di luglio, avendo l’Amministrazione ritenuto tardivo lo sconfinamento ad agosto (doc. 13 ricorrente). Le parti non hanno allegato elementi che consentano a questo Tribunale di accertare con pienezza gli accadimenti verificatisi il giorno 9 luglio tra le parti, quando è comprovato un incontro, che la stazione appaltante ritiene, in conformità a quanto deciso il 19 giugno, essere stato finalizzato alla consegna dei lavori, mentre la ricorrente sostiene essersi svolto per ulteriori chiarimenti (la prima versione, dunque, è allo stato l’unica fornita di un principio di prova per iscritto).

In ogni caso, è provato che il cronoprogramma consegnato dalla ricorrente avesse fissato l’inizio dei lavori al 4 agosto 2008, segnando così il certo inadempimento all’obbligo di avviarli entro luglio.

Posto che non è contestato in causa che l’Amministrazione abbia inteso avvalersi della facoltà di procedere d’urgenza, nelle more della stipula del contratto, è palese l’essenzialità del termine e dunque la gravità dell’inadempimento: quand’anche la consegna dei lavori non fosse avvenuta da parte della P.A. il 9 luglio, la preventiva declaratoria della ricorrente di non poter adempiere entro il termine essenziale ben consentiva alla stazione appaltante di non addivenire all’effettiva consegna e di procedere alla risoluzione del rapporto, secondo un noto principio civilistico, di comune e generale applicazione. È dunque insostenibile in diritto, come pretenderebbe la ricorrente, che la stazione appaltante, acquisita prova della volontà dell’appaltatore di non adempiere nel termine essenziale, abbia l’obbligo, ai sensi dell’art. 129 del d.P.R. n. 554 del 1999, di convocare una nuova seduta per la consegna dei lavori.

Né vi è alcuna prova che il Comune abbia accettato da ultimo "informalmente" uno slittamento ad agosto, come la ricorrente si limita ad asserire (doc. 13), in ciò smentita dalla difesa dell’Amministrazione.

Nel caso di specie, l’inadempimento è stato fatto valere nelle forme di legge il 22 luglio con un primo provvedimento di decadenza, annullato in autotutela per un vizio formale, e poi con un secondo analogo provvedimento del 22 novembre 2008.

Nel periodo intermedio tra l’uno e l’altro, la ricorrente, con atto notificato l’8 ottobre, ha dichiarato di valersi della facoltà di recesso attribuita dall’art. 109 del d.P.R. n. 554 del 1999, ove la stipula del contratto non intervenga entro 60 giorni dall’aggiudicazione (avvenuta il 4 giugno e comunicata il 19 giugno).

La norma è tuttavia inapplicabile nel caso di specie, giacché essa presuppone l’inadempimento della stazione appaltante all’obbligo di contrarre: tale obbligo viene tuttavia meno in caso di eccezione di inadempimento, ovvero quando sia l’inadempimento imputabile alla controparte a giustificare il differimento, o, come è accaduto nel nostro caso, il mancato assolvimento di una prestazione, superata da una causa risolutiva del rapporto che va imputata all’obbligato.

Alla luce di tali rilievi, sono infondate le censure concernenti: a) la violazione del bando e dell’art. 129 del d.P.R. n. 554 del 1999, secondo cui l’Amministrazione non avrebbe proceduto alla consegna dei lavori nelle forme previste; b) la violazione dell’art. 109 del d.P.R. n. 554 del 1999 e 11, comma 9 del d.lgs. n. 163 del 2006, secondo cui l’appaltatore può sciogliersi dall’obbligo a contrarre, ove la stipula non sia intervenuta entro 60 giorni dall’aggiudicazione.

Ciò in sé è sufficiente a respingere il ricorso, posto che la decadenza dall’aggiudicazione è conforme alla legge e che ad essa consegue l’incameramento della cauzione. Parimenti infondata è la domanda risarcitoria, atteso che la P.A. non ha compiuto alcun fatto illecito.

Inammissibile è poi l’impugnativa del bando di gara, senza indicazione di alcun motivo di lagnanza, e degli atti concernenti il primo provvedimento di decadenza, in quanto annullato in autotutela prima della proposizione dell’odierno ricorso.

Peraltro, la fondatezza dell’ultima censura (violazione del bando, per avere ritenuto erroneamente che i documenti non erano stati consegnati nei termini), se non vale ad accogliere la domanda, giustifica invece la compensazione delle spese.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione I), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:

respinge il ricorso.

Respinge la domanda risarcitoria.

Compensa le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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