Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 10-10-2011) 10-11-2011, n. 40942

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con sentenza del giudice di pace di Ancona in data 22 dicembre 2009 S.A. veniva assolto dal reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 10 bis, come accertato in suo danno il dì (OMISSIS), sul presupposto che l’imputato non risultava essere stato colto nell’atto di varcare i confini dello Stato, cosicchè non potevano essere apprezzati gli elementi della fattispecie, da ritenere integrati solo quando lo straniero faccia ingresso nel territorio italiano, senza essere in possesso del passaporto o di altro documento equipollente.

2. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Ancona, per dedurre erronea applicazione della legge penale e la manifesta illogicità della motivazione: viene in particolare rilevato che il reato di cui all’art. 10 bis integra una fattispecie di natura contravvenzionale costruita a doppia configurazione alternativa, quale l’ingresso ovvero la permanenza sul territorio dello Stato. All’imputato è stato contestato di aver fatto ingresso sul territorio dello Stato in violazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, risultando in fatto che lo stesso era da tempo nel territorio del nostro Paese.

Da ciò doveva discendere, secondo avviso del Procuratore ricorrente, l’attribuzione all’imputato sia della condotta di ingresso illegale, che quella della permanenza illegale. Di qui la richiesta dell’annullamento della sentenza.

3. Il ricorso è fondato.

Premesso che il reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 10-bis contestato agli imputati prevede, come ipotesi alternative, l’ingresso e il successivo trattenimento, emerge dagli atti del processo che i predetti erano privi di qualsivoglia documento identificativo e non avevano il permesso di soggiorno e in tale circostanza è giocoforza ritenere che il loro ingresso sia stato irregolare, tanto più che gli stessi non hanno opposto alcun titolo di ingresso o soggiorno, legittimante la loro condizione.

E’ ben vero che si potrebbe ipotizzare che il loro ingresso sia avvenuto in epoca precedente la L. n. 94 del 2009, ma anche in tale caso l’eventualità che si siano allontanati, senza essere attinti da ordine di espulsione ed abbiano fatto reingresso regolarmente, poco prima dell’accertamento, appare ipotesi sfornita di base concreta. A ciò si deve aggiungere, come ò stato sottolineato in recenti arresti di questa Corte (ex pluribus Sez. 1, 1.12.2010, n. 57, PG/Benjannet) che al D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 4 e 5 è previsto un termine perla richiesta di permesso di soggiorno, collegato però alla situazione in cui l’ingresso sia regolarmente avvenuto, attraverso i valichi di frontiera appositamente istituiti, mediante esibizione di passaporto o documento equipollente valido in base a regolare visto di soggiorno, salvi i casi di esenzione per i cittadini dell’area Schengen. Ora, un ingresso clandestino e senza visto da Paesi terzi non legittima una permanenza avente caratteristiche di volontarietà ed apprezzabile continuità sul territorio dello Stato (caratteristiche ricavabili dal concetto del "trattenersi sul territorio", usato dal legislatore), neppure per il periodo limitato di otto giorni di cui all’art. 5 del decreto citato.

4. La sentenza impugnata va quindi annullata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di pace di Ancona.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Giudice di pace di Ancona.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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