Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con sentenza in data 24.3/3.5.2010 la Corte di appello di Napoli confermava la decisione di primo grado che aveva dichiarato l’illegittimità delle sanzioni disciplinari conservative, nonchè del licenziamento intimato da Telecom Italia spa a P. S..
Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso Telecom Italia.
Resiste con controricorso P.S., il quale ha anche proposto ricorso incidentale.
Ciò premesso, va dato atto che è stato depositato verbale di conciliazione sindacale intervenuto fra le parti il 31.5.2011, nell’ambito del quale la società ricorrente ha rinunciato al ricorso in questione e la relativa rinuncia è stata accettata dall’intimato, il quale a sua volta ha anche rinunciato, con accettazione della controparte, al ricorso incidentale.
I ricorsi vanno, pertanto, dichiarati inammissibili per sopravvenuta carenza di interesse alla loro definizione.
Spese compensate, in considerazione dell’intervenuta conciliazione e risultando, comunque, conforme richiesta delle parti in tal senso.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibili i ricorsi e compensa le spese.
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