Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 10-10-2011) 10-11-2011, n. 40918 Associazione per delinquere

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Sulla richiesta di riesame proposta nell’interesse di S. S. avverso l’ordinanza di custodia cautelare in carcere del GIP presso il Tribunale di Catanzaro in data 10-01-2011 in ordine al delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 (capo, 24 della rubrica), il Tribunale del riesame di Catanzaro, con ordinanza in data 22-02-2011, confermava detta misura intramuraria, ribadendo il quadro di gravità indiziaria a supporto della stessa, alla stregua del compendio intercettativo, in uno all’esito delle relative indagini di p.g. e la concreta sussistenza del pericolo di recidivanza, quale esigenza cautelare, peraltro, presunta ex art. 275 c.p.p., comma 3, stante il titolo del reato contestato.

Avverso tale ordinanza l’indagato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, a motivi del gravame, a mezze del propri difensori: 1) Violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e c) in relazione all’art. 268 c.p.p. e art. 309 c.p.p., commi 5 e 10 per violazione di legge in tema di mancata trasmissione degli atti utilizzati per l’applicazione della misura, segnatamente attinenti i brogliacci audio-video, atti utilizzati dal GIP a supporto degli indizi legittimanti l’adozione della restrizione cautelare, con difetto di motivazione e relativa perdita di efficacia della misura intramuraria;

2) Violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) in relazione al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 per violazione di legge penale e difetto di motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato associativo e della compartecipazione ad esso del ricorrente, se non attraverso frequentazioni e conversazioni intercettate in un determinato arco temporale connotate da toni amichevoli e personali, nient’affatto riferibili a consapevole e comprovato inserimento del ricorrente nel consesso associativi, segnatamente in ordine alla contestazione di essere intermediario presso una agenzia di noleggio auto per procurare autovetture destinate al trasporta di ingenti quantitativi di droga nell’interesse della contestata associazione per delinquere;

3) Violazione dell’art. 606, lett. e) in relazione, all’art. 275 c.p.p. per mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione ai criteri di scelta della misura cautelare, in carenza di indicazione di ragioni giustificative all’applicazione della misura più rigorosa, attraverso un argomentare sprovvisto di specificità e di evidente contraddittorietà circa la tutela delle esigenze cautelari, altrimenti contenibili.

Il ricorso è infondato e va rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Va richiesta la Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Ed invero, quanto al motivo sub 1), trattasi di eccezione affatto dedotta innanzi al Tribunale decidente e, in ogni caso, infondata, posto che non sembra siano stati segnalati specifici atti supportanti la misura intramuraria di cui sarebbe stata omessa la trasmissione al Tribunale decidente, tanto più che, come è intuibilmente lecito desumere ex adverso, alla richiesta del PM di misura custodiale intramuraria sono stati utilmente allegati gli atti sui quali il GIP ha svolto la propria motivata valutazione di fondatezza della richiesta. Di qui non si vede in quali termini, come e perchè vi sarebbe stata la compressione del diritto di difesa alla cui "ratio legis" di tutela va ricondotta la nota decisione della Consulta N. 336/08 circa i termini di costituzionalità dell’art. 268 c.p.p.p. Il motivo sub 2) è infondato, posto che, a prescindere da ripetuti accenti in punto di mero fatto, come tali, inammissibili in questa sede, le controdeduzioni difensive trovano motivata, logica e corretta smentita alla stregua di un’ineccepibile ricostruzione in punto di diritto dei presupposti legittimanti la figura del reato associativo (cfr. foll. 5/13), per poi passare ad un’attenta analisi delle ragioni e delle relative convergenti prove indiziarie del coinvolgimento del ricorrente in detto consesso, non trascurando ruoli, circostanze e modalità (cfr. foll. 13-14-15), senza che, almeno allo stato, fossero state offerte apprezzabili interpretazioni alternative all’acclarata compartecipazione in termini di apprezzabile utilità modale e "strumentale", ai fini dell’associazione, nel trasporto dello stupefacente, nel contesto dell’attività di spaccio dello stesso da parte del consesso associativo contestato, potendosi avvalere di un "parco auto" di apprezzabile spessore, grazie all’interessamento del ricorrente presso l’agenzia autonoleggio SA.MA.RENT con sede all’aeroporto di Lametia Terme.

Anche il motivo sub 3) e infondato, stante la corretta, motivata e puntuale risposta offerta in tema di sussistenza di esigenze cautelari e di adeguatezza e proporzionalità della misura, avuto, peraltro, riguardo alla presunzione iuris tantum di cui all’art. 275 c.p.p., comma 3 per il titolo del reato associativo contestato sub capo 24.

Al riguardo vanno richiamate le considerazioni svolti nell’impugnata ordinanza (cfr. foll. 15-16-17) a supporto del concreto pericolo di recidivanza, tutelabile, allo stato; solo con la misura in atto, a fronte di non provate e del tutto aspecifiche controdeduzioni difensive in punto di adeguatezza e proporzionalità della misura stessa, nel contesto dei termini idonei a vincere la cennata presunzione iuris tantum.

P.Q.M.

RIGETTA il ricorso e CONDANNA il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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