T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 14-12-2011, n. 3169

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato:

che all’udienza pubblica del 1.12.2011, il difensore del ricorrente ha dichiarato che non sussiste più interesse alla decisione del presente gravame, attesa la nota della Prefettura di Milano del 6.9.2011, di riesame della posizione dell’esponente e il successivo rilascio del permesso di soggiorno, rinunciando alla domanda di risarcimento e insistendo per le spese;

che il ricorso, stante quanto sopra, va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse;

che le spese possono essere compensate, atteso che la definizione favorevole del giudizio è legata alla solo recente giurisprudenza formatasi sull’art. 14 comma 5 ter del D. Lgs 286/98, fermo restando il diritto, in capo agli esponenti, al rimborso del contributo unificato secondo le norme di legge ( DPR 115/2002, art. 13).

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il ricorso in epigrafe improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Spese compensate, salvo il rimborso ai ricorrenti del contributo unificato ai sensi dell’art. 13 del DPR 115/2002.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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