Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 28-09-2011) 10-11-2011, n. 40896

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza in data 22.11.2010 il GIP del Tribunale di Bergamo, letti gli atti del procedimento a carico di C.S., C.F., e C.K., indagati per reato di cui all’art. 615 c.p.; esaminate la richiesta di archiviazione e l’atto di opposizione,rilevava il fondamento della opposizione,e disponeva che il PM formulasse l’imputazione di cui all’art. 615 c.p., avendo la denunciante dedotto l’erroneità della richiesta di archiviazione.

Avverso tale provvedimento proponeva ricorso per cassazione il difensore di: – C.S., L.K., e C. F., deducendo la abnormità dell’ordinanza,che aveva rigettato la richiesta di archiviazione formulata dal PM. Rilevava a riguardo che il GIP aveva pronunziato l’ordinanza,nonostante la mancanza del decreto di riapertura delle indagini,per cui restava precluso l’esercizio dell’azione penale, ex artt. 414-409 e segg.; art. 125-606 c.p.p., comma 1, lett. b).

A sostegno del gravame i ricorrenti rilevano che la difesa aveva depositato memoria sull’argomento,evidenziando la preclusione derivante dalla emissione di decreto di archiviazione e che – d’altra parte – dalla motivazione dell’ordinanza impugnata si evince l’esistenza della "preclusione endoprocedimentale inibente l’esercizio dell’azione penale,rilevando che il GIP aveva riconosciuto che a formare oggetto della notizia di reato era il medesimo fatto portato alla cognizione dell’A.G. sin dall’esposto presentato il 2 novembre 2009, in ordine al quale era intervenuta l’archiviazione,con decreto nel proc. pen. n. 16334 R.G.N.R..

In tal senso i ricorrenti richiamavano giurisprudenza di legittimità(tra cui SS.UU. del 24/6/2010-20/9/2010,n. 33885,secondo la quale,il difetto di autorizzazione alla riapertura delle indagini preclude l’esercizio dell’azione penale per lo stesso fatto-reato. In conclusione chiedevano dunque l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

Il PG in Sede con requisitoria rileva che il ricorso è fondato.

La Corte rileva che il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.

Premesso che nel caso di specie il PM presso il Tribunale di Bergamo aveva formulato richiesta di archiviazione per l’ipotesi di reato di cui agli artt. 615-110 c.p. – fatto commesso in data 24 agosto del 2009,nei confronti degli indagati C.S., C. F. e C.K..

Che nella richiesta il PM aveva fatto riferimento al precedente procedimento,relativo ad analogo esposto della persona offesa P.M. del quale la seconda denuncia costituiva una ripetizione;

che in tal senso aveva reiterato al GIP richiesta di archiviazione, con richiesta di remissione degli atti al proprio ufficio;

che il GIP nell’ordinanza impugnatala motivato sul fondamento della opposizione proposta da P.M., rilevando che non si rendeva necessaria ulteriore attività di indagine, e disponendo ex art. 409 c.p.p., comma 5 e art. 410 c.p.p., la formulazione dell’imputazione a carico degli indagati- -va evidenziato che il provvedimento deve ritenersi abnorme. Infatti,secondo giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte, in data 24-6-2010, n. 33885, nonchè della Corte Costituzionale, n. 56/2003 e sent. n. 27/1995, il provvedimento di archiviazione è dotato di efficacia preclusiva rispetto all’esercizio dell’azione penale per il medesimo fattola parte dello stesso Ufficio requirente in assenza di apposita autorizzazione alla riapertura delle indagini.

– Nel caso di specie, come evidenziato correttamente dal PG in Sede,la "abnormità" dell’atto è dovuta "al fatto che, in assenza di qualsiasi iniziativa del PM. funzionale alla rimozione del provvedimento di archiviazione ed alla riapertura delle indagini, il GIP abbia ritenuto di disporre l’imputazione coatta, con un provvedimento che si risolve in una inammissibile invasione nella sfera di autonomia del P.M. nell’esercizio dell’azione penale, di fatto indebitamente trasformandosi, lo stesso GIP., in organo propositivo della azione penale,in presenza di provvedimento preclusivo di essa".

Per tali motivi la Corte deve pronunziare l’annullamento dell’ordinanza impugnata e gli atti devono essere trasmessi al Tribunale di Bergamo per nuovo esame, da parte del GIP. in ordine alla richiesta avanzata dal PM.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Bergamo per nuovo esame.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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