Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 28-09-2011) 10-11-2011, n. 40895

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con decreto in data 2-4-2010 il GIP presso il Tribunale di Verona disponeva l’archiviazione del procedimento a carico di P.M. L. + 2 sensi dell’art. 409 c.p.p..

Avverso il provvedimento proponeva ricorso C.M., nella qualità di denunciante – parte offesa.

Deduceva a sostegno del gravame di avere denunciato l’occultamento di una scheda testamentaria del proprio genitore, che presumeva essere stata sottratta dai congiunti – (ossia dal fratello, C. G., dalla sorella, C.L., e dalla madre P.M. L.) – i quali avevano dichiarato che il padre – D. C. – era deceduto senza lasciare disposizioni testamentarie,e successivamente avevano intentato causa civile nei confronti della denunciante, per la successione di cui si tratta.

Che nelle more del procedimento,il fratello aveva fatto recapitare alla stessa denunziante una fotocopia di vari manoscritti del padre,comprensivi della scheda testamentaria.

– Tanto premesso rilevava di avere chiesto, all’atto della denuncia, di essere informata della eventuale richiesta di archiviazione,e che in data 2-4-10 il GIP aveva emesso il decreto di archiviazione de plano.

Pertanto rilevava la violazione dell’art. 408 c.p.p., comma 2, chiedendo l’annullamento del decreto impugnato.

– Il PG. in Sede ha formulato requisitoria chiedendo l’annullamento senza rinvio del provvedimento di cui si tratta.

La Corte rileva il fondamento del ricorso.

Invero, secondo quanto stabilito da giurisprudenza di questa Corte (per cui vale il richiamo alla sentenza Sez. 6^, in data 8.11.1996, n. 944; Vulpio-RV206082)- "Può essere proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza di accoglimento della richiesta del PM di archiviazione non solo nell’ipotesi esplicitamente disciplinata dall’art. 409 c.p.p., comma 6, ma in ogni ipotesi in cui risulti compromessa la regolare instaurazione del contraddittorio sulla richiesta stessa …". – Nella specie, la persona offesa aveva espressamente dichiarato al momento della denunzia, di volere essere avvisata di eventuale richiesta di archiviazione, onde a detta parte avrebbe dovuto essere dato avviso come previsto dall’art. 408 c.p.p., comma 2.

L’omissione da parte del PM di tale avviso rende il provvedimento viziato per violazione del contraddittorio, stante la violazione del principio di cui all’art. 127 C.P.P., commi 1 e 5 (v. Cass. 21-2- 1996/203815, secondo cui il decreto di archiviazione che sia stato emesso senza che sia stato dato avviso della richiesta alla persona offesa che ne aveva fatto richiesta o senza che questa abbia avuto avviso dell’udienza fissata dal GIP. è affetto da nullità insanabile e ricorribile in Cassazione).

La Corte deve dunque pronunziare -come richiesto dal PG in Sede – l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.

Gli atti devono essere conseguentemente trasmessi all’Ufficio del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Verona,per le iniziative di competenza.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Annulla senza rinvio il decreto impugnato,e dispone trasmettersi gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Verona per quanto di competenza.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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