T.A.R. Sicilia Palermo Sez. I, Sent., 14-12-2011, n. 2381 Enti locali Sindaco

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato il 19 maggio 2009, e depositato il successivo 26 maggio, la Provincia ricorrente ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe articolando i motivi di: I) Nullità e/o inesistenza della notificazione dell’ordinanza per violazione degli artt. 144 e 145 c.p.c. – Inefficacia in via derivata dell’ordinanza; II) Nullità e/o inesistenza della notificazione dell’ordinanza per assoluta carenza di potere dei vigili urbani del comune di Trapani ad eseguire notificazioni ai sensi degli artt. 137 e 138 c.p.c., di competenza dei vigili irbani del comune di Erice – Inefficacia Derivata e consequenziale dell’ordinanza medesima; III) Illegittimità dell’ordinanza impugnata per omessa comunicazione dell’avvio del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990 e ss.mm. ed ii. Eccesso di potere e violazione di legge; IV) Illegittimità nel merito dell’ordinanza impugnata per eccesso di potere per difetto e falsità dei presupposti – Difetto di motivazione – Motivazione illogica e contraddittoria – Sviamento di potere – Violazione di legge – Mancanza dei presupposti di contingibilità ed urgenza.

Sostiene parte ricorrente che la notifica del provvedimento impugnato sarebbe nulla, che non sarebbe stata inoltrata la dovuta comunicazione di inizio procedimento, che comunque mancherebbero i presupposti di legge per l’adozione del provvedimento contingibile ed urgente impugnato.

Alla pubblica udienza di discussione, il ricorso è stato posto in decisione.

Motivi della decisione

Si può prescindere dall’esame delle censure di carattere formale sollevate nel presente ricorso, considerata la fondatezza del IV motivo, con il quale viene contestata la sussistenza, nella fattispecie per cui è causa, dei requisiti di legge necessari per l’adozione di un provvedimento contingibile ed urgente.

Come correttamente rilevato in ricorso, i provvedimenti contingibili ed urgenti sono provvedimenti extra ordinem, attribuiti alla competenza del sindaco, che hanno lo scopo di sopperire ad esigenze straordinarie, imprevedibili ed indilazionabili, che non è possibile fronteggiare con gli ordinari poteri pubblici.

Tali strumenti, che determinano una sostanziale deroga al principio di nominatività dei provvedimenti amministrativi – giustificata dalla particolare gravità della situazione alla quale sono chiamati a sopperire – consentono l’adozione di misure atipiche, ordinariamente non previste in capo ad alcuna autorità amministrativa; ma evidentemente esula dalla logica sottesa a tali strumenti l’attribuzione al sindaco di un indiscriminato potere di ordinare ad altre autorità amministrative di assolvere ai compiti alle stesse ordinariamente spettanti.

In definitiva il sindaco non può utilizzare lo strumento delle ordinanze contingibili ed urgenti per imporre ad altre autorità pubbliche lo svolgimento dei compiti propri di tali autorità, seppur aventi effetti nel territorio comunale, perché in tal modo non adotterebbe provvedimenti atipici ed innominati, giustificati da una situazione imprevedibile ed urgente, ma si arrogherebbe una sorta di supremazia su tutte le altre autorità amministrative la cui attività ricade nel territorio del comune.

Pertanto, indipendentemente dalla effettiva sussistenza di un effettivo stato di cattiva manutenzione delle strade oggetto del provvedimento impugnato, peraltro contestato dalla Provincia ricorrente, ritiene il Collegio, che il sindaco non ha il potere di ordinare ad altra P.A. l’espletamento dei propri compiti, come ha sostanzialmente fatto il sindaco del comune di Erice con il provvedimento impugnato.

Dichiarate assorbite le ulteriori censure, il ricorso deve pertanto essere accolto e, per l’effetto, annullato il provvedimento impugnato.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Condanna il Comune intimato al pagamento delle spese del giudizio che liquida, in favore della Provincia ricorrente in Euro. 3.000,00, oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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