Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 28-09-2011) 10-11-2011, n. 40888

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 17.5.2010 la Corte di Appello di Salerno confermava la sentenza emessa dal Giudice Monocratico del Tribunale di Sala Consilina in data 11-2-2008, nei confronti di D.M. D.,condannato quale responsabile di indebito utilizzo di una carta di credito-reato di cui al D.L. 3 maggio 1991, n. 143, art. 12 (carta intestata a F.M.) e del furto aggravato di tale carta, sottratta in un pubblico ufficio.

Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’imputato deducendo:

1 – la inosservanza di norme processuali e la mancanza,contraddittorietà ed illogicità della motivazione,rilevando il vizio di cui all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e). A riguardo evidenziava che – al di là del vizio relativo al riconoscimento che avrebbe effettuato la persona offesa (in violazione dell’art. 213 c.p.p.), ritenuto dalla difesa non suscettibile di sanatoria in riferimento alla scelta del rito abbreviato, mancava nella sentenza ogni spiegazione di come potesse essere stata utilizzata la carta di credito in assenza della conoscenza del codice pin, o password. 2 – la inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 624-625 -626 c.p. e degli artt. 129-177-191-192-511 e segg. c.p.p., nonchè del D.L. 3 maggio 1991, n. 143, art. 12 e vizi di cui all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. B).

A riguardo evidenziava che secondo l’assunto dei Giudici di merito la persona offesa si sarebbe accorta di un prelievo bancomat a proprio danno eseguendone un altro il giorno seguente. Da tale elemento la difesa desumeva che la carta, dopo l’indebito utilizzo era stata restituita al legittimo titolare, onde riteneva applicabile l’ipotesi del furto d’uso, previsto dall’art. 626 c.p., comma 1.

Sul punto rilevava che la Corte di appello nel disattendere le deduzioni dell’appellante,aveva tuttavia ritenuto configurabile per il furto in contestazione l’aggravante della destrezza,che non risultava essere stata contestata.

3 – Deduceva altresì la carenza,contraddittorietà ed illogicità della motivazione in riferimento alla determinazione della pena, evidenziando che erroneamente si era considerato come reato più grave quello enunciato al capo b), ossia il furto, mentre sarebbe stato di maggiore gravità – ai fini della ritenuta continuazione – il reato di cui al capo a) del decreto di citazione ( D.L. 3 maggio 1991, n. 143, art. 12 conv. in L. 5 luglio 1991, n. 197".

Inoltre censurava il giudizio di bilanciamento tra le attenuanti generiche e le aggravanti,rilevando tra l’altro che non sussisteva l’aggravante di cui all’art. 625 c.p., n. 4, che si era ritenuta contestata in fatto e l’aggravante ex art. 625 c.p., n. 7 (non essendo qualificabile come pubblico ufficio il luogo in cui si era verificata la sottrazione della carta di credito). Parimenti rilevava l’insussistenza dell’aggravante del nesso teleologico,e censurava l’eccessiva entità della pena,non rispondente al minimo edittale, definita con il mero richiamo ai criteri dettati dall’art. 133 c.p. – Infine evidenziava carenza della motivazione in merito alle richieste relative alla applicazione della non menzione della condanna.

In base a tali rilievi il ricorrente riteneva che la sentenza fosse viziata ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) e ne chiedeva l’annullamento.

La Corte rileva il fondamento del primo motivo di ricorso concernente la carenza della motivazione della sentenza impugnata in merito all’accertamento della responsabilità dell’imputato.

Invero la Corte territoriale non ha illustrato in modo adeguato le ragioni in base alle quali l’azione di indebito utilizzo della carta di credito di cui alla imputazione sia in concreto ascrivibile, con assoluta certezza, all’odierno ricorrente, avendo unicamente richiamato le risultanze di un video, in base al quale il soggetto sarebbe stato individuato e riconosciuto dalla persona offesa, senza svolgere un apprezzamento circa le prove acquisite, laddove la difesa aveva rappresentato nei motivi di appello che la parte lesa si era avveduta della sottrazione della carta il giorno seguente alla indebita utilizzazione del documento, ed aveva censurato con uno specifico motivo di gravame la carenza di prove e la ritualità della ricognizione eseguita dalla persona offesa.

Sul punto vi è pertanto carenza della motivazione.

– D’altra parte appare fondata la censura riguardante la indebita valutazione dell’aggravante relativa al furto eseguito con destrezza, non emergendo la contestazione di tale circostanza dalla formulazione della rubrica .

Per tali rilievi la sentenza risulta viziata ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), onde la Corte – dovendosi ritenere superata ogni ulteriore deduzione difensiva – deve annullare il provvedimento impugnato con rinvio alla Corte di Appello di Napoli, per nuovo giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Napoli per nuovo giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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