Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 26-09-2011) 10-11-2011, n. 40893 Intercettazioni telefoniche

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

A V.S. – e ai suoi compLici – veniva applicata il 14 marzo 2011 dal GIP presso il tribunale di Trieste la misura cautelare della custodia in carcere perchè indagato per i reati di cui agli artt. 416, 81 e 624 bis, 648 e 378 cod. pen., per avere commesso quarantasei furti in abitazione in un breve lasso di tempo.

Gli indizi a carico venivano desunti dall’esito di intercettazioni telefoniche e dall’esame dei tabulati, oltre che dalle dichiarazioni del V., che aveva chiamato in correità i complici ed aveva consentito il recupero soltanto di una parte della refurtiva.

Il tribunale del riesame di Trieste rigettava l’istanza dei tre indagati.

Con il ricorso per cassazione V.S. deduceva la violazione dell’art. 309 cod. proc. pen., commi 5 e 10 perchè il tribunale nulla aveva osservato in ordine alla eccezione di tardività del deposito dei dischetti contenenti le registrazioni delle intercettazioni utilizzate per l’applicazione della misura custodiale, dischetti depositati soltanto in data 11 aprile 2011.

Faceva, altresì, presente che per tale tardività era stato accolto un ricorso dei coindagati.

Il ricorrente, inoltre, si doleva della motivazione illogica in ordine alla eccezione di utilizzo di interprete inidoneo a comprendere l’idioma dell’indagato.

I motivi posti a sostegno del ricorso proposto da V. S. non sono fondati.

Per quanto concerne l’utilizzo delle intercettazioni telefoniche, secondo il ricorrente le registrazioni delle stesse sarebbero state depositate in ritardo.

In effetti a seguito dell’intervento della Corte Costituzionale (Corte Cost. 23 settembre 2008, n. 336), che ha dichiarato illegittimo l’art. 268 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che, dopo la notificazione o l’esecuzione dell’ordinanza che dispone una misura cautelare personale, il difensore possa ottenere la trasposizione su nastro magnetico delle registrazioni di conversazioni o comunicazioni intercettate, e di quello delle Sezioni Unite (SU., 22 aprile-27 maggio 2010, n. 10, Lasala, CED 246907) che hanno ravvisato una nullità nel caso in cui sia ingiustificatamente impedito al difensore l’accesso alle registrazioni poste a fondamento della richiesta di misura cautelare del Pubblico Ministero. Il difensore ha il diritto di chiedere il deposito delle registrazioni di intercettazioni telefoniche e di ottenere la trasposizione su nastro magnetico delle stesse.

Talvolta siffatta ultima operazione può richiedere tempi più lunghi dei pochi giorni previsti per la decisione del tribunale sulla istanza di riesame ed in tal caso sarà cura della parte richiedere un rinvio della udienza per completare la trasposizione; l’omesso accoglimento della istanza di rinvio, che può effettivamente pregiudicare i diritti della difesa, comporta la nullità del provvedimento adottato dal tribunale.

Orbene nel caso di specie non risulta che sia stata rigettata una istanza di rinvio avanzata dal difensore per la ragione dinanzi indicata, nè risulta che il difensore abbia dedotto tale nullità di ordine generale a regime intermedio (vedi SU dinanzi richiamata) nel corso della udienza di discussione della istanza di riesame.

Il motivo appare, pertanto, infondato.

E’, comunque, appena il caso di rilevare che il provvedimento cautelare nei confronti del V. si fonda essenzialmente sulla confessione dell’indagato e sul ritrovamento di parte della refurtiva in possesso degli autori dei numerosi furti.

Le doglianze in ordine alla pretesa inidoneità dell’interprete appaiono, invero, generiche perchè a fronte del fatto che al V. sia stato garantito un interprete di lingua romani, il ricorrente si è limitato ad osservare che l’interprete era nato in Italia, mentre l’indagato era vissuto in Serbia, e che nei due luoghi gli idiomi sono differenti.

In effetti non è prescritto che l’interprete debba essere persona nata e vissuta nel luogo ove si parla l’idioma da tradurre, essendo ben possibile che tale lingua sia perfettamente conosciuta anche da chi sia nato e vissuto in un paese diverso.

Per le ragioni indicate il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato a pagare le spese del procedimento.

La Cancelleria è tenuta agli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p..

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese del procedimento;

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti previsti dall’art. 94 disp. att. c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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