Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 26-09-2011) 10-11-2011, n. 40892

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il tribunale del riesame ha confermato l’ordinanza del gip del tribunale di Brindisi, dispositiva della custodia in carcere nei confronti di F.O., per i delitti di cui agli artt. 610 e 582 c.p. ai danni di E.M.L., cittadino di nazionalità marocchina. Costui era stato violentemente percosso dall’indagato e da tale C.L., per aver reso testimonianza nel processo per estorsione a carico del fratello del primo.

Ricorre il difensore, deducendo il vizio di motivazione: non sussiste la gravità indiziaria, posto che il tribunale riconosce che le persone presenti al fatto hanno ricostruito l’accaduto in maniera difforme; quanto alle esigenze cautelari, poi, la pervicacia apprezzata dal giudice de libertate, a causa delle minacce ripetute anche alla presenza dei poliziotti intervenuti, non trova riscontro ai atti. I precedenti penali, infine, risalgono ai lontani anni ’90.

Il ricorso è privo di fondamento.

La gravità del compendio indiziario è stata congruamente evidenziata dal tribunale, sulla scorta di inoppugnabili elementi acclarati in maniera irrefutabile e posti in dubbio dal ricorrente in maniera tautologica.

Ineccepibilmente, del pari, il tribunale sottolinea la pervicacia del F. che, in stato di ubriachezza, ha reiterato (in concorso con C.) le minacce all’indirizzo della p.o. per un turpe motivo, avendo E.M. adempiuto al dovere civico di testimoniare.

I precedenti specifici, pur risalenti, connotano negativamente la personalità dell’indagato, facendo stagliare in maniera concreta il pericolo di recidivanza.

Il ricorso va rigettato, con la condanna del ricorrente alle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Manda alla cancelleria per la comunicazione di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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