Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 15-05-2012, n. 7508 Retribuzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 1 agosto 2009, la Corte d’Appello di Brescia respingeva il gravame svolto dalla FIMET s.p.a. contro la sentenza di primo grado che aveva accolto la domanda di P.G. per la condanna della predetta società al pagamento della somma di Euro 6.012,93 a titolo di quattordicesima mensilità per il periodo 2001-2005 e, in accoglimento dell’appello incidentale, condannava la società al pagamento della rivalutazione monetaria.

2. La Corte territoriale puntualizzava che:

– la FIMET s.p.a. proponeva appello contro la sentenza n. 528/2008 del Tribunale di Brescia, con la quale, in sua contumacia, era stata condannata al pagamento, in favore di P.G., della somma di Euro 6.012,93, a titolo di quattordicesima mensilità per gli anni dal 2001 al 2005, avendo il giudice di primo grado ritenuto provata la corresponsione continuativa al personale dipendente di questo emolumento;

– lamentava l’appellante l’erronea statuizione e l’erronea valutazione dei documenti prodotti essendo stata la prassi aziendale invocata dal lavoratore a lui applicata solo per il precedente rapporto di lavoro conclusosi nel dicembre 1995 e non invece al successivo rapporto instaurato nel 2001, avendo la società deciso di mantenere tale prassi solo per i lavoratori assunti prima del 1999;

– si costituiva in giudizio l’appellato replicando agli argomenti svolti a sostegno della impugnazione, contestando la legittimità di una disparità di trattamento retributivo fra lavoratori della stessa azienda e proponendo appello incidentale contro l’omessa condanna alla rivalutazione monetaria del credito e contro l’immotivata riduzione di diritti ed onorari di causa.

3. A sostegno del decisum la Corte territoriale riteneva quanto segue:

– P.G. ha dedotto quale titolo della domanda l’esistenza di un "accordo sindacale non scritto" di corresponsione ai dipendenti della quattordicesima mensilità (non prevista dal CCNL), prassi di cui aveva goduto nel precedente rapporto, fino al 1995, e che non era più stata applicata a suo beneficio, diversamente dagli altri dipendenti, dopo la nuova assunzione nel 2001;

– il giudice di primo grado ha ritenuto provati i fatti allegati in base alle buste paga prodotte in giudizio;

– con le allegazioni contenute nell’atto di appello, la FIMET s.p.a., ha riconosciuto l’esistenza di una prassi aziendale, e dunque della pregressa assunzione di un obbligo giuridico, in forza della quale veniva corrisposta la quattordicesima mensilità ed ha ammesso quindi i fatti costitutivi del titolo della domanda, nella forma riduttiva della prassi e non dell’accordo sindacale non scritto;

– la società ha peraltro allegato che quest’obbligo non sarebbe sorto in relazione al secondo rapporto di lavoro con l’appellato, avendo deciso di non applicarla agli assunti successivamente al 1999;

– tale deduzione, avente per oggetto un fatto impeditivo dell’applicazione della prassi aziendale in corso anche al P. (decisione di limitare l’applicazione della prassi e attuazione di questa decisione) e modificativo del contenuto della prassi stessa, costituisce allegazione per la quale, attesa la contumacia in primo grado, si è verificata una decadenza ex art. 416 c.p.c.;

la rivalutazione monetaria, in accoglimento del gravame incidentale svolto al lavoratore, era dovuta per legge ex art. 429 c.p.c..

Avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale, FTMET s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi. L’intimato ha resistito con controricorso, illustrato con memoria ex art. 378 c.p.c., eccependo altresì l’inammissibilità del ricorso.

Motivi della decisione

5. Va preliminarmente rilevata l’infondatezza dell’eccezione di inammissibilità del ricorso, invocata dall’intimato a norma dell’art. 369 c.p.c., comma 2, per essere risultato assolto, dal ricorrente, l’onere, prescritto a pena di improcedibilità del ricorso, della produzione, unitamente al ricorso, della copia autentica della sentenza impugnata con la relata di notificazione entro il termine di cui al primo comma della citata disposizione del codice di rito.

6. Ciò premesso, con il primo motivo di ricorso la ricorrente, denunciando insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio e violazione ed errata applicazione dell’art. 416 c.p.c., si duole che la corte di merito abbia erroneamente qualificato le contestazioni svolte nell’atto di appello, reputandole, in parte, come ammissione di fatti costitutivi del titolo della pretesa avanzata in giudizio e, in parte, come fatti impeditivi e modificativi del titolo medesimo, così ritenendole coperte da decadenza. Assume la società che le contestazioni svolte negano l’esistenza di qualsiasi fondamento della domanda e ancor più l’esistenza di una prassi aziendale di corresponsione dell’emolumento preteso per i lavoratori assunti dopo il 1999, ed inoltre che il contenuto delle contestazioni integra contestazioni e mere difese ed eccezioni improprie, non coperte, pertanto, da decadenza ex art. 416 c.p.c.. In definitiva la società nega l’esistenza di una prassi aziendale generalizzata in relazione al secondo periodo di assunzione del lavoratore, onde non essendo mai sorto il diritto non vengono in rilievo neanche fatti impeditivi o modificativi con riferimento ad un diritto mai sorto.

Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente denuncia violazione ed errata interpretazione e applicazione dell’art. 2697 c.c. e art. 116 c.p.c., art. 2697 c.c. in ordine all’onere della prova dell’esistenza di una prassi aziendale e alla valutazione delle prove da parte del giudice del merito. Assume la società l’inesistenza, agli atti di causa, della prova dell’esistenza di una prassi aziendale con riferimento al secondo periodo lavorativo del P. e la necessità di rapportare il contratto concluso nel 2001 alle prassi esistenti all’atto della stipula e non già alle prassi presenti oltre cinque anni prima.

8. Il ricorso è meritevole di accoglimento per le considerazioni che seguono.

9. La Corte territoriale ha ritenuto precluso l’esame dell’allegazione della società appellante – secondo cui l’obbligo giuridico di corrispondere la quattordicesima mensilità non sarebbe sorto in relazione al secondo rapporto di lavoro del P. per aver la società deciso di non applicare la predetta prassi aziendale, fondante la corresponsione del beneficio, ai lavoratori assunti successivamente al 1999 – muovendo dal rilievo della maturata decadenza, ex art. 416 del codice di rito, per essere la predetta allegazione inerente ad un fatto impeditivo per il quale, attesa la contumacia in primo grado, la società era incorsa nella decadenza.

10. Rileva, al riguardo, il Collegio l’erroneità dell’iter argomentativo della sentenza impugnata giacchè le doglianze svolte dalla società con l’atto di gravame costituiscono mere difese e non già eccezioni in senso stretto, destinate ad incorrere nel regime delle preclusioni ex art. 437 c.p.c., comma 2. 11. Tale connotazione, di mere difese, si pone in linea con la consolidata ripartizione tracciata da questa Corte di legittimità secondo cui le eccezioni in senso stretto sono soltanto quelle per le quali la legge espressamente riservi il potere di rilevazione alla parte o quelle in cui il fatto integrante l’eccezione corrisponda all’esercizio di un diritto potestativo azionabile in giudizio da parte del titolare, di guisa che per svolgere l’efficacia modificativa, estintiva o impeditiva di un rapporto giuridico, supponga il tramite di una manifestazione di volontà da sola o realizzabile attraverso un accertamento giudiziale (v., in tal senso e più in generale in tema di eccezioni, Cass., SU, 15661/2005) 12. Nelle doglianze svolte dalla società appellante con i motivi di gravame, incentrate sulla confessione qualificata in merito all’esistenza di una prassi aziendale relativa alla corresponsione della quattordicesima mensilità e, tuttavia, sulla contestazione, nell’an, dell’emolumento preteso dal lavoratore, imperniata sull’efficacia temporale limitata della predetta prassi, non è dato riscontrare alcuno dei contenuti delle eccezioni in senso stretto sopra sinteticamente richiamati, e più ampiamente elaborati dalla sentenza delle sezioni unite di questa Corte n. 15661 cit., trattandosi di mere difese che dovevano essere ritenute dalla Corte territoriale pienamente e ritualmente ammissibili e la loro disamina non poteva, quindi, essere ritenuta preclusa dal Giudice d’appello sol perchè la parte era rimasta contumace in primo grado.

13. Nella specie, peraltro, va rammentato che nel rito del lavoro il convenuto rimasto contumace nel giudizio di primo grado, ben può nell’atto di appello contestare la fondatezza della domanda, nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 434 e 437 c.p.c.. La previsione dell’obbligo del convenuto di formulare nella memoria difensiva di primo grado, a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito, nonchè di prendere posizione precisa in ordine alla domanda e di indicare le prove di cui intende avvalersi, infatti, da un lato, non esclude il potere – dovere del giudice di accertare se la parte attrice abbia dato dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi e giustificativi della pretesa. E ciò indipendentemente dalla circostanza che, in ordine ai medesimi, siano state o meno proposte, dalla parte legittimata a contraddire, contestazioni specifiche, difese ed eccezioni in senso lato.

Dall’altro, poi, non impedisce alla parte di sollevare (ed impone al giudice di esaminare) in qualunque momento – e quindi anche nel giudizio di appello – tutte le difese in senso lato e le questioni rilevabili d’ufficio che possano incidere sul rapporto controverso (ex multis, Cass. 25281/2009).

14, Per le esposte considerazioni la sentenza della Corte territoriale che ha ritenuto la società decaduta dall’allegazione delle difese avverso la pretesa azionata dal lavoratore va, pertanto, cassata e il Giudice d’appello, che si designa nella medesima Corte territoriale in diversa composizione, superata la questione della rilevanza, in sede di gravame, della deduzione del limite temporale di applicazione della parassi aziendale, dovrà esaminare l’eccezione svolta dalla società con riferimento alla regolamentazione in atto alla stipula del secondo rapporto di lavoro con il P..

15. Al Giudice del rinvio che procederà, pertanto, ad un nuovo esame della controversia alla stregua di quanto sinora detto, si rimette anche la disciplina delle spese del presente processo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, per esame, alla Corte d’Appello di Brescia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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